Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio avente ad oggetto il ricorso n. 904/2021 r.v.g. n. 4264/2021 cron. reso dalla Corte di Appello di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione del giudizio di ottemperanza e mancata prosecuzione dell'esecuzione del giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio relativo a un ricorso per equa riparazione, la parte ricorrente ha contestato la sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89 del 2001 e ha chiesto la prosecuzione del giudizio, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora a titolo di risarcimento del danno da ritardo. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità dell'istanza. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la sospensione potesse essere superata prima della scadenza del termine biennale previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di riassunzione e prosecuzione. Ha richiamato la precedente ordinanza n. 157 del 2025, secondo cui l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89 del 2001 ha introdotto una causa di sospensione automatica, ex lege, dei giudizi di ottemperanza decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, ossia dal 1° gennaio 2025, e fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione. Poiché tale termine non era ancora decorso e la causa legale di sospensione non era quindi venuta meno, la domanda di riassunzione risultava inammissibile. La richiesta di penalità di mora non è stata esaminata nel merito, in quanto proposta nell'ambito di un'istanza processualmente inammissibile. Le spese sono state compensate, considerata la mancata costituzione dell'Amministrazione sull'istanza.
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza, una volta decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 (1° gennaio 2025) e fino alla data di scadenza del biennio
La disposizione determina ex lege la sospensione dei giudizi di ottemperanza per il periodo previsto e impedisce la riassunzione o prosecuzione del giudizio prima della scadenza del biennio.
Consente al giudice di rilevare e sottoporre al contraddittorio delle parti una possibile causa di inammissibilità dell'istanza.
art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89
Disciplina il procedimento di pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione e il relativo giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale opera la sospensione legale prevista dal comma 12-bis.
Massime di principio
- Quando una disposizione di legge prevede la sospensione automatica ex lege dei giudizi di ottemperanza per un periodo determinato, il giudice deve considerare il processo sospeso fino alla scadenza legislativamente stabilita, senza che la parte possa ottenere la riassunzione o la prosecuzione anticipata del giudizio.
- La sospensione legale del giudizio di ottemperanza impedisce, fino alla cessazione della causa sospensiva, l'esame delle richieste connesse alla prosecuzione dell'esecuzione del giudicato, comprese le domande di penalità di mora formulate nell'istanza di riassunzione.
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