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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19204/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale già pronunciata in appello nei confronti del direttore, del giornalista e della società editrice, e ha posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il resistente aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo il risarcimento dei danni per la pubblicazione, su un quotidiano regionale, di quattro articoli che lo riguardavano nell’attività svolta come commissario ad acta per il piano di rientro sanitario regionale. Gli articoli gli attribuivano condotte ritenute lesive della reputazione, tra cui presunti favoritismi verso alcune strutture ospedaliere per ragioni politiche, ostacoli a una diversa struttura ospedaliera e interventi finalizzati all’assunzione di due farmacisti. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo diffamatori gli articoli e condannando in solido editor, direttore e giornalista al risarcimento del danno non patrimoniale di euro 15.000. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) violazione delle regole su non contestazione, onere della prova, giudicato, omesso esame, assumendo che i fatti posti a base della critica fossero stati allegati e non contestati; (2) violazione delle norme penali e costituzionali sul diritto di cronaca e critica, sostenendo che, una volta provata la continenza e i fatti storici, non potesse essere negata l’esimente; (3) violazione delle norme sul danno e sulla prova del pregiudizio, deducendo che il danno non patrimoniale non fosse stato allegato e provato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure fondate su non contestazione per difetto di autosufficienza, infondato il motivo sul diritto di critica perché la Corte territoriale aveva escluso la verità, anche putativa, dei fatti base e la diligente verifica delle fonti, e infondato il motivo sul danno perché la liquidazione equitativa era sorretta da motivazione non illogica e conforme ai criteri giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    è richiamato come rito introduttivo del giudizio di merito promosso dal soggetto che lamentava la diffamazione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione dei fatti non specificamente contestati

  • art. 345 c.p.c.

    è invocato con riferimento al divieto di ius novorum in appello

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; in difetto, le censure sono inammissibili

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per la violazione di norme processuali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per la dedotta violazione/falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente il sindacato solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla rivalutazione delle prove o delle difese

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova, che presuppone allegazioni specifiche della parte onerata

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione alla pretesa definitività dei fatti non contestati

  • artt. 51 e 595 c.p.

    richiamati nel contesto delle esimenti del diritto di cronaca e critica rispetto alla diffamazione a mezzo stampa

  • art. 21 Cost.

    richiamato a sostegno della tutela della libertà di manifestazione del pensiero e di stampa

  • art. 10 CEDU

    richiamato a sostegno della libertà di espressione e del bilanciamento con la reputazione altrui

  • art. 2059 c.c.

    base del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto per la lesione della reputazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione all’uso di criteri presuntivi nella prova e quantificazione del danno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone la mancata contestazione di fatti o documenti non può essere esaminata se il ricorso non trascrive o localizza in modo specifico gli atti processuali rilevanti, perché opera l’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • L’omesso esame denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non l’omessa valutazione di deduzioni difensive o la rivalutazione del materiale probatorio.
  • In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di critica presuppone che il fatto base della critica sia vero o almeno verosimilmente vero sulla base di un diligente accertamento; non basta l’espressione di un giudizio soggettivo se mancano verifiche adeguate e trasparenza sulle fonti.
  • La valutazione della sussistenza della diffamazione, dell’operatività delle esimenti di cronaca e critica e della lesione della reputazione è attività di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non mediante una nuova lettura dei fatti.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa può essere liquidato equitativamente sulla base di criteri presuntivi, quali la diffusione del mezzo, la gravità dell’offesa e la posizione sociale del danneggiato, purché i criteri siano esplicitati e non manifestamente incongrui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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