Cassazione Civile, Ordinanza n. 01020/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui veniva disposto il variazione di classamento di un immobile sito in Roma, nella microzona 20 Salario-Trieste, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado per difetto di motivazione dell'atto; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché notificato a mezzo raccomandata recapitata tramite operatore privato (Nexive s.p.a.) e non secondo le forme ritenute dalla CTR obbligatorie. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 16 e 38 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è modalità equiparata di notifica nel processo tributario e che, dopo la liberalizzazione dei servizi postali, gli invii raccomandati possono essere effettuati anche tramite soggetti privati; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che la nullità della notifica non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Il contribuente non si costituisce in Cassazione.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i due motivi perché rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione: dagli atti risulta la sola prova della spedizione del ricorso, ma non anche della sua ricezione da parte del contribuente, che non si è costituito. In conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte precisa inoltre che non statuisce sulle spese, mancando la costituzione dell'intimato, e che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Richiamato come base normativa dell'avviso di accertamento catastale per variazione di classamento in microzona.
artt. 16 e 38 d.lgs. n. 546/1992
Invocati dalla ricorrente per sostenere la validità della notifica dell'appello nel processo tributario mediante raccomandata.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della dedotta validità della notificazione dell'impugnazione.
Invocato per affermare che la nullità della notifica non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la ricorrente deve fornire prova non solo della spedizione dell'atto introduttivo, ma anche del perfezionamento della notificazione mediante ricezione da parte del destinatario, quando tale prova sia necessaria a dimostrare l'instaurazione del contraddittorio.
- In difetto di prova della ricezione del ricorso per cassazione, il ricorso è inammissibile, anche se il destinatario non si è costituito.
- Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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