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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16382/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un fondo pensione preesistente, istituito prima della legge n. 421 del 1992, con patrimonio investito in immobili e gestito in regime di prestazione definita secondo il sistema della ripartizione, aveva presentato istanza di rimborso per l'imposta sostitutiva versata negli anni 2008-2011 ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, assumendo che tale prelievo non fosse dovuto perché il fondo non era costituito in posizioni individuali dei singoli dipendenti, ma in una riserva indistintamente determinata. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso del contribuente era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione il fondo ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 17, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, sostenendo che la norma non sarebbe applicabile ai fondi non articolati in conti individuali e che, in assenza di posizioni individuali, l'imposta sostitutiva non dovrebbe essere dovuta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la struttura del fondo come patrimonio indiviso; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il giudice d'appello avrebbe affermato un rapporto di cumulatività tra comma 6 e comma 7 dell'art. 17, tema che il contribuente non avrebbe posto in quei termini.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha chiarito che il comma 6 dell'art. 17 d.lgs. n. 252 del 2005 disciplina autonomamente i fondi pensione preesistenti il cui patrimonio, al 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili, prevedendo un'imposta sostitutiva dello 0,50% sul patrimonio riferibile agli immobili, determinato secondo criteri specifici e con contabilità separata. Tale disciplina non presuppone la costituzione del fondo in conti individuali dei singoli dipendenti, requisito invece previsto dal comma 7 per una diversa ipotesi impositiva. La Corte ha quindi escluso che l'assenza di posizioni individuali renda inapplicabile il comma 6, e ha ritenuto infondati anche il motivo sul vizio motivazionale e quello sull'ultrapetizione, osservando che il giudice d'appello si era limitato a negare il rimborso e a precisare che, se ricorrono i presupposti del comma 6, l'imposta è dovuta anche indipendentemente dal comma 7. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    è il rimedio utilizzato dal contribuente per chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva asseritamente indebitamente versata.

  • art. 17, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005

    i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50% del patrimonio riferibile agli immobili

    la disposizione si applica autonomamente ai fondi pensione preesistenti con patrimonio immobiliare diretto; non richiede la costituzione in posizioni individuali dei singoli dipendenti.

  • art. 17, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005

    le forme pensionistiche complementari ... in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione, se costituite in forme individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva ... nella misura dell'11%

    costituisce una disciplina diversa e autonoma rispetto al comma 6; il requisito dei conti individuali rileva solo per questa specifica ipotesi.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito ha deciso sulla domanda di rimborso e ha svolto una corretta precisazione giuridica sui rapporti tra le norme, senza pronunciare oltre i limiti del devoluto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per censurare l'interpretazione della disciplina tributaria sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    la censura è respinta perché la struttura del fondo non incide sull'operatività del comma 6, una volta accertati i suoi presupposti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La disciplina fiscale dei fondi pensione va interpretata in modo autonomo per ciascun comma dell'art. 17 del d.lgs. n. 252 del 2005: il presupposto applicativo di una disposizione non può essere trasposto automaticamente sull'altra se il legislatore ha previsto fattispecie diverse.
  • Per i fondi pensione preesistenti con patrimonio direttamente investito in immobili, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17, comma 6, si applica in ragione del solo presupposto oggettivo e soggettivo indicato dalla norma, senza che sia necessario che il fondo sia articolato in conti individuali.
  • La mancanza di posizioni individuali dei singoli iscritti non esclude di per sé l'assoggettamento al prelievo previsto per i fondi pensione preesistenti immobiliari, quando ricorrano i presupposti specifici del comma 6.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice di merito, nel respingere una domanda di rimborso, si limita a chiarire il corretto rapporto tra disposizioni applicabili e a fondare il rigetto sulla normativa effettivamente invocata o rilevante.
  • La censura per omesso esame di fatto decisivo non può essere accolta quando il fatto allegato non è idoneo a scardinare la ratio decidendi fondata sull'autonoma applicazione della disciplina positiva.

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