Cassazione Civile, Ordinanza n. 12704/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per omissioni contributive INPS riferite al periodo 2005-2009, emessa in relazione a rapporti di lavoro subordinato di alcuni dipendenti formalmente qualificati come contratti di associazione in մասնակցazione. La società destinataria aveva proposto opposizione, poi rigettata in primo e in secondo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva l'opposizione, reputando nulla la notificazione della cartella per inosservanza delle formalità dell'art. 140 c.p.c. e negando sia la sanatoria per raggiungimento dello scopo, sia la conoscenza legale dell'atto, valorizzando anche il mancato ritiro della raccomandata informativa. L'INPS ricorre in cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica si fosse comunque perfezionata: la raccomandata informativa era stata ricevuta al domicilio del destinatario, il mancato ritiro del piego dipendeva da scelta consapevole e inerzia del destinatario, con conseguente compiuta giacenza e presunzione di conoscenza legale; quindi l'opposizione doveva considerarsi tardiva e inammissibile.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'INPS, ritiene corretta l'impostazione secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa disciplinati dall'art. 140 c.p.c. richiamato dalla normativa sulla riscossione, la notifica si perfeziona solo con l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti; tuttavia afferma anche che l'omissione di uno di tali adempimenti integra nullità della notificazione, sanabile ex art. 156 c.p.c. se il destinatario abbia ricevuto la raccomandata informativa e abbia scelto di non ritirare il piego, determinando la compiuta giacenza. In tal caso opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità, senza colpa, di prendere cognizione dell'atto. Poiché la Corte d'appello non si è attenuta a tali principi, la sentenza viene cassata senza rinvio e l'originaria opposizione è dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999. Seguono le spese dell'intero processo a carico della società opponente.
Norme richiamate
Per il perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità relativa occorre il compimento di tutti gli adempimenti previsti; l'omissione di uno di essi determina nullità della notifica, non inesistenza.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario riceve la raccomandata informativa e, pur potendo, omette deliberatamente il ritiro del plico.
Richiama, per la notifica della cartella esattoriale, l'applicazione delle regole dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Concorre a disciplinare, insieme all'art. 26 d.P.R. 602/1973, la notifica degli atti nei casi di irreperibilità relativa.
Corte cost. n. 258 del 2012
Ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni incompatibili con l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa del destinatario.
La ricezione della raccomandata al domicilio del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova dell'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.
La tardività dell'opposizione alla cartella comporta la sua inammissibilità.
Massime di principio
- Nella notifica della cartella esattoriale, quando il destinatario è in irreperibilità relativa, la validità del procedimento notificatorio richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. richiamato dalla normativa speciale.
- L'omissione di uno degli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. non comporta inesistenza della notificazione ma nullità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Se la raccomandata informativa del deposito è comunque ricevuta dal destinatario e questi omette consapevolmente di ritirare il plico, la notifica si considera idonea a determinare la compiuta giacenza e opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
- La presunzione di conoscenza dell'atto può essere superata solo dalla prova, a carico del destinatario, di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- Quando la cartella è validamente conosciuta o si è comunque perfezionata la conoscenza legale, l'opposizione proposta oltre il termine decadenziale è inammissibile.
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