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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34916/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata di un giudizio presupposto durato complessivamente 9 anni. In sede monocratica la corte d'appello aveva riconosciuto a ciascun istante un indennizzo di euro 4.500, oltre accessori e spese; in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la corte d'appello, in composizione collegiale, aveva parzialmente accolto l'opposizione e aumentato l'indennizzo a euro 6.000 per ciascuno, liquidando le spese con compensazione per 2/3 e condanna del Ministero al residuo 1/3. I due ricorrenti hanno proposto ricorsi per cassazione con cinque motivi identici: 1) omesso esame di fatti decisivi rilevanti per la liquidazione del danno non patrimoniale, tra cui esito del processo presupposto, comportamento di giudice e parti, natura degli interessi, valore e rilevanza della causa e condizioni personali; 2) nullità del decreto e del procedimento per anomalia motivazionale nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 3) omesso esame di fatti decisivi circa la mancata applicazione delle maggiorazioni del 20% e del 40% dell'importo base per il ritardo oltre il terzo e il settimo anno; 4) nullità del decreto per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile sul diniego di tali incrementi; 5) violazione delle norme sulle spese e sui parametri forensi per la liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione (artt. 10, 14, 91 c.p.c.; art. 2233 c.c.; L. n. 794/1942; L. n. 247/2012; D.M. n. 55/2014 e tabella 12). La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la corte territoriale aveva considerato, complessivamente e anche implicitamente, i criteri rilevanti per l'indennizzo; che la motivazione era sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale; che la maggiorazione richiesta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, il diniego era adeguatamente motivato dalla complessità oggettiva e soggettiva del processo presupposto; infine che la liquidazione delle spese era conforme ai parametri del D.M. n. 55/2014, con applicazione della fascia di valore corretta e determinazione di compensi medi per la fase monitoria e minimi per la fase a cognizione piena, senza scendere sotto i minimi tabellari. Il Ministero non ha svolto attività difensiva in cassazione e non sono state liquidate spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente entrambi i ricorsi. Ha confermato il decreto della corte d'appello di Napoli che, in sede di opposizione ex L. n. 89/2001, aveva riconosciuto a ciascun ricorrente euro 6.000 a titolo di equa riparazione, oltre interessi, e aveva regolato le spese del giudizio di opposizione con condanna del Ministero al pagamento di un solo terzo e compensazione per i restanti due terzi. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché l'amministrazione intimata non ha svolto difese. È stato inoltre precisato che, trattandosi di procedimento ex L. n. 89/2001, non si applica la disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, il giudice può valutare complessivamente i criteri rilevanti per la liquidazione dell'indennizzo anche senza una espressa analisi analitica di ciascun elemento, purché dal decreto emerga che i parametri legali siano stati considerati.
  • La motivazione del provvedimento è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.; non è necessaria una motivazione estesa o particolarmente analitica.
  • La maggiorazione dell'indennizzo per ritardo ultrannuale oltre soglie progressive non costituisce automatismo, ma rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può negarla se adeguatamente giustificata in relazione alla complessità oggettiva e soggettiva della controversia presupposta.
  • Nella liquidazione delle spese e dei compensi professionali vanno applicati i parametri vigenti ratione temporis; il giudice può collocarsi entro la fascia tabellare pertinente e riconoscere compensi medi o minimi per le singole fasi, purché non scenda sotto i minimi applicabili e dia conto della regolazione complessiva delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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