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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02572/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla domanda risarcitoria proposta da due figli di una vittima deceduta negli eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998. I convenuti erano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Comune di Sarno e il sindaco pro tempore, ritenuti responsabili del decesso per omessa attivazione delle misure di protezione civile. Il Tribunale aveva condannato tutti i convenuti in solido al risarcimento e, in parte, aveva accolto il regresso delle Amministrazioni statali verso il sindaco. In appello la Corte territoriale aveva rigettato sia l'appello delle Amministrazioni statali, sia quello incidentale di uno degli attori sulla quantificazione del danno e sulle spese. Nel ricorso per cassazione, le Amministrazioni statali sostenevano, da un lato, che la condotta del sindaco integrasse responsabilità diretta anche del Comune per immedesimazione organica e, dall'altro, in via subordinata, che l'azione di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c. fosse comunque esperibile anche contro un responsabile indiretto. Il resistente Comune di Sarno si opponeva al ricorso. Parallelamente, un figlio della vittima proponeva ricorso incidentale deducendo vizi nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e nella regolazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale delle Amministrazioni statali, ritenendo che la responsabilità del Comune fosse diretta ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche quando il fatto penalmente illecito del pubblico agente consista nell'omessa adozione di un provvedimento dovuto o in comportamenti comunque riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi. Ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di regresso alla luce del principio di diritto enunciato. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale dell'attore è stato rigettato quanto ai primi due motivi e dichiarato inammissibile quanto al terzo per difetto di specifica indicazione dell'attività processuale ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 Cost.

    Richiamato come base del rapporto di immedesimazione organica e della responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto del suo agente.

  • art. 22 T.U. n. 5 del 1957

    Citado nel motivo di ricorso, ma senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 23 T.U. n. 5 del 1957

    Citado nel motivo di ricorso, senza autonoma ratio decisoria riportata.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato dal ricorrente principale come norma collegata al risarcimento del danno da reato.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte afferma che la responsabilità diretta della P.A. può sussistere non solo per un formale provvedimento amministrativo, ma anche per l'illegittima omissione di un atto dovuto e per comportamenti riconducibili all'esercizio del potere autoritativo.

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    Richiamato sul regresso tra coobbligati; la Corte non decide sul punto subordinato perché assorbito, ma accoglie il ricorso sul presupposto che il Comune fosse responsabile diretto.

  • art. 1298, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale per sostenere l'azione di regresso dell'indiretto contro l'autore immediato, ma non è la base della decisione di legittimità.

  • art. 2049 c.c.

    Citado nel motivo di ricorso come parametro per la responsabilità indiretta della P.A., richiamato nel quadro argomentativo delle Sezioni Unite.

  • art. 1226 c.c.

    La Corte lo richiama nel rigetto del primo motivo incidentale, osservando che il giudice di merito ha effettivamente esercitato la liquidazione equitativa valutando le circostanze del caso concreto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il motivo incidentale è respinto perché la motivazione della sentenza di merito non è apparente, essendo chiara la ratio decidendi.

  • art. 2 d.m. n. 55 del 2014

    Citado nel terzo motivo incidentale sulle spese di lite, dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    Citado nel terzo motivo incidentale sulle spese, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata specificazione delle attività difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È la norma processuale posta a fondamento dell'inammissibilità del terzo motivo incidentale per difetto di specifica e analitica indicazione dell'attività processuale svolta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione invocati nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citado per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • La responsabilità diretta della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c. può sussistere anche quando il fatto illecito del pubblico agente consista nell'omessa adozione di un provvedimento dovuto, purché l'omissione si collochi nell'esercizio di funzioni o poteri istituzionali dell'ente.
  • Ai fini dell'immedesimazione organica, non è निर्णisivo che la condotta non si sia tradotta in un formale atto amministrativo: anche un comportamento omissivo o materiale, se espressione del potere autoritativo o della funzione pubblicistica, è imputabile direttamente all'ente.
  • Quando il soggetto chiamato al regresso è responsabile diretto del fatto dannoso, l'azione di regresso tra coobbligati può essere ricondotta all'art. 2055 c.c.; la qualificazione del soggetto come mero responsabile indiretto esclude invece l'operatività della regola di riparto interna richiamata dalla corte territoriale.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è censurabile solo se il giudice di merito non abbia considerato le circostanze rilevanti del caso concreto; non è sufficiente invocare genericamente una maggiore somma riconosciuta in altro giudizio, ove le posizioni soggettive non siano sovrapponibili.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; se la motivazione espone le ragioni della decisione, il motivo ex art. 132, n. 4, c.p.c. è infondato.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza sulle spese di lite è inammissibile se non vengono specificate in modo puntuale le attività processuali asseritamente svolte, in ossequio all'onere di specificità dell'art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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