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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35907/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale connesse a una compravendita stipulata dalla società incorporata. Sosteneva che la pretesa fosse inesistente o comunque prescritta/decaduta per il decorso del termine triennale previsto per la riscossione. Il contenzioso tra le parti aveva già riguardato un precedente avviso di liquidazione: il ricorso era stato accolto nei primi due gradi, poi la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio per rideterminare il tributo tenendo conto dell'agevolazione, ma il giudizio non era stato riassunto. Successivamente era stata notificata la cartella oggetto del presente giudizio. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, perché non spiegava l'applicazione del termine decennale; 2) violazione degli artt. 2953 c.c., 25 d.P.R. 602/1973 e 76 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il termine decennale non si applica quando la pretesa deriva non da un giudicato ma dalla sola estinzione del giudizio tributario; 3) insussistenza del credito anche alla luce di una precedente ordinanza di cassazione richiamata nel giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e comunque integrabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo. Ha affermato che, quando la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'estinzione del processo per mancata riassunzione e non da un giudicato sulla pretesa impositiva, non si applica l'art. 2953 c.c. e il termine decennale dell'actio iudicati; opera invece il termine di decadenza per la riscossione di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973, decorrente dalla data di definitività dell'accertamento. Poiché la cartella era stata notificata oltre tale termine, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto il ricorso della contribuente e annullato la cartella di pagamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per il recente superamento del contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'estinzione del processo tributario per mancata riassunzione, non si forma un giudicato sulla pretesa impositiva e non opera l'art. 2953 c.c. con il termine decennale dell'actio iudicati.
  • In tale ipotesi la riscossione deve rispettare i termini di decadenza propri dell'attività di riscossione, che decorrono dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo per effetto dell'estinzione del giudizio.
  • La differenza decisiva è tra giudicato su una pronuncia che accerta o conferma la legittimità della pretesa e mera definitività processuale dell'atto impositivo: solo nel primo caso si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • Quando la cartella è notificata oltre il termine decadenziale decorrente dalla definitività dell'accertamento, l'azione di riscossione è tardiva e la cartella va annullata.
  • Un'eventuale motivazione lacunosa su una questione di diritto non comporta necessariamente cassazione se la decisione è comunque sorretta da una ragione giuridica ricostruibile e integrabile dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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