Cassazione Civile, Ordinanza n. 35907/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale connesse a una compravendita stipulata dalla società incorporata. Sosteneva che la pretesa fosse inesistente o comunque prescritta/decaduta per il decorso del termine triennale previsto per la riscossione. Il contenzioso tra le parti aveva già riguardato un precedente avviso di liquidazione: il ricorso era stato accolto nei primi due gradi, poi la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio per rideterminare il tributo tenendo conto dell'agevolazione, ma il giudizio non era stato riassunto. Successivamente era stata notificata la cartella oggetto del presente giudizio. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, perché non spiegava l'applicazione del termine decennale; 2) violazione degli artt. 2953 c.c., 25 d.P.R. 602/1973 e 76 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il termine decennale non si applica quando la pretesa deriva non da un giudicato ma dalla sola estinzione del giudizio tributario; 3) insussistenza del credito anche alla luce di una precedente ordinanza di cassazione richiamata nel giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e comunque integrabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo. Ha affermato che, quando la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'estinzione del processo per mancata riassunzione e non da un giudicato sulla pretesa impositiva, non si applica l'art. 2953 c.c. e il termine decennale dell'actio iudicati; opera invece il termine di decadenza per la riscossione di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973, decorrente dalla data di definitività dell'accertamento. Poiché la cartella era stata notificata oltre tale termine, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto il ricorso della contribuente e annullato la cartella di pagamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per il recente superamento del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
richiamato per lamentare omessa pronuncia o mancato confronto con le difese della contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
usato per denunciare violazione di legge in relazione al regime di prescrizione/decadenza della riscossione
la Corte ne esclude l'applicazione quando non vi sia giudicato sulla pretesa ma solo estinzione del processo per mancata riassunzione
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
ritenuto applicabile alla riscossione quando la pretesa è fondata su avviso di accertamento divenuto definitivo per ragioni processuali; il termine decorre dalla definitività dell'accertamento
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente come norma invocata nei gradi di merito per il termine triennale
art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
menzionato nel richiamo a un precedente orientamento sul termine decennale, ma non applicato nel caso concreto
consente alla Corte di correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata
l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione fa venir meno l'intero processo
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
concorre a regolare gli effetti dell'estinzione del processo tributario per mancata riassunzione
art. 25, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973
il concessionario deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Massime di principio
- Se la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'estinzione del processo tributario per mancata riassunzione, non si forma un giudicato sulla pretesa impositiva e non opera l'art. 2953 c.c. con il termine decennale dell'actio iudicati.
- In tale ipotesi la riscossione deve rispettare i termini di decadenza propri dell'attività di riscossione, che decorrono dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo per effetto dell'estinzione del giudizio.
- La differenza decisiva è tra giudicato su una pronuncia che accerta o conferma la legittimità della pretesa e mera definitività processuale dell'atto impositivo: solo nel primo caso si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
- Quando la cartella è notificata oltre il termine decadenziale decorrente dalla definitività dell'accertamento, l'azione di riscossione è tardiva e la cartella va annullata.
- Un'eventuale motivazione lacunosa su una questione di diritto non comporta necessariamente cassazione se la decisione è comunque sorretta da una ragione giuridica ricostruibile e integrabile dalla Corte di cassazione.
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