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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 733/2021 del 19/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento IVA anno 2005: a) recupero IVA per acquisti intracomunitari (fatture dall'Ungheria) per mancata integrazione e mancata annotazione nei registri vendite (importo IVA recuperato C 9.014,64); b) contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti con due fornitori nazionali (Ital Alimentari s.r.l. e I.M.A. s.r.l.), con conseguente negazione della detrazione dell'IVA sulle fatture passive e accertamento induttivo di un reddito d'impresa di C 160.000,00.

La decisione

La Corte di cassazione ha: 1) respinto il motivo relativo alla mancata integrazione/annotazione delle fatture intracomunitarie, confermando che l'omissione di adempimenti formali non esclude il diritto alla detrazione se sono comunque dimostrati i requisiti sostanziali (soggetto passivo e utilizzo per operazioni imponibili); 2) invece ha accolto i motivi relativi alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti perché la CTR ha valutato erroneamente le prove: ha dato rilievo a pagamenti ed elementi non decisivi e ha richiesto la prova della conoscenza/partecipazione diretta alla frode da parte della contribuente, mentre l'onere gravante sull'Amministrazione è quello di provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza del contraente. Per tali vizi la sentenza della CTR è cassata limitatamente a questi profili; la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Titolo II, Capo II)

    art. 46, comma 1; art. 47

    Disciplina degli acquisti intracomunitari e degli obblighi di integrazione della fattura e di annotazione nei registri. La Corte afferma che l'omissione formale degli adempimenti di integrazione/annotazione non preclude il diritto alla detrazione se sono comunque soddisfatti i requisiti sostanziali.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 1; art. 23; art. 25; art. 54, comma 2

    Norme sull'IVA, registri fatture emesse e registri acquisti; art. 54(2) citato quale base per ammettere l'uso di presunzioni semplici per rettifiche IVA. La Corte richiama che il meccanismo del "reverse charge" rende neutrale l'operazione se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Usato come fondamento per l'accertamento induttivo del reddito. Qui rilevato nell'avviso di accertamento originario per determinare un reddito induttivo di C 160.000,00.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sul procedimento tributario e sulle prove; richiamata nel ricorso per censurare la motivazione della CTR sulla valutazione degli indici di frode.

  • cod. civ.

    Norme in materia di prova (fidefaciente, scritture) citate rispetto al valore probatorio dei verbali e delle attestazioni occorse nel procedimento penale/amministrativo. La Corte richiama che alcune prove (pagamenti, consegne) non sono decisive nel valutare l'oggettiva fittizietà.

  • Direttiva UE e giurisprudenza della Corte di giustizia

    sentenze riunite C-95/07 e C-96/07 (Ecotrade); C-590/13 (Idexx Laboratories)

    Principio di neutralità dell'IVA: la detrazione a monte va riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche in presenza di omissioni formali; chiarimenti su cosa costituisca obblighi sostanziali (soggetto passivo, utilizzo per operazioni imponibili).

Massime di principio

  • La mancata integrazione o annotazione formale delle fatture relative ad acquisti intracomunitari non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA se sono comunque dimostrabili i requisiti sostanziali (l'acquirente è soggetto passivo IVA e i beni sono destinati ad operazioni imponibili).
  • Se l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione l'onere di provare: a) l'oggettiva fittizietà del fornitore (es. natura di "cartiera"), e b) che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza del contraente.
  • L'Amministrazione può soddisfare il proprio onere anche mediante indizi idonei a fondare una presunzione semplice; tali indici devono però essere valutati nel loro complesso e in relazione al momento della conclusione dell'affare.
  • Pagamenti effettivi, consegne o il fatto che il compratore abbia poi rivenduto a prezzo non inferiore al mercato non sono, di per sé, elementi decisivi per escludere la fittizietà dell'operazione e l'esistenza di una frode.
  • Il contribuente può difendersi dimostrando di aver adottato la diligenza massima esigibile: verifiche preventive sull'operatività del fornitore, elementi che tranquillizzino sulla sua effettività, e documentazione idonea a confutare gli indizi prodotti dall'Amministrazione.
  • In giudizio tributario, il giudice deve motivare valutando tutti gli indici in modo integrato; la mancata valutazione complessiva o l'errata ammissione di elementi non rilevanti può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.

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