Cassazione Civile, Sentenza n. 733/2021 del 19/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento IVA anno 2005: a) recupero IVA per acquisti intracomunitari (fatture dall'Ungheria) per mancata integrazione e mancata annotazione nei registri vendite (importo IVA recuperato C 9.014,64); b) contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti con due fornitori nazionali (Ital Alimentari s.r.l. e I.M.A. s.r.l.), con conseguente negazione della detrazione dell'IVA sulle fatture passive e accertamento induttivo di un reddito d'impresa di C 160.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) respinto il motivo relativo alla mancata integrazione/annotazione delle fatture intracomunitarie, confermando che l'omissione di adempimenti formali non esclude il diritto alla detrazione se sono comunque dimostrati i requisiti sostanziali (soggetto passivo e utilizzo per operazioni imponibili); 2) invece ha accolto i motivi relativi alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti perché la CTR ha valutato erroneamente le prove: ha dato rilievo a pagamenti ed elementi non decisivi e ha richiesto la prova della conoscenza/partecipazione diretta alla frode da parte della contribuente, mentre l'onere gravante sull'Amministrazione è quello di provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza del contraente. Per tali vizi la sentenza della CTR è cassata limitatamente a questi profili; la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Titolo II, Capo II)
art. 46, comma 1; art. 47
Disciplina degli acquisti intracomunitari e degli obblighi di integrazione della fattura e di annotazione nei registri. La Corte afferma che l'omissione formale degli adempimenti di integrazione/annotazione non preclude il diritto alla detrazione se sono comunque soddisfatti i requisiti sostanziali.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 1; art. 23; art. 25; art. 54, comma 2
Norme sull'IVA, registri fatture emesse e registri acquisti; art. 54(2) citato quale base per ammettere l'uso di presunzioni semplici per rettifiche IVA. La Corte richiama che il meccanismo del "reverse charge" rende neutrale l'operazione se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Usato come fondamento per l'accertamento induttivo del reddito. Qui rilevato nell'avviso di accertamento originario per determinare un reddito induttivo di C 160.000,00.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul procedimento tributario e sulle prove; richiamata nel ricorso per censurare la motivazione della CTR sulla valutazione degli indici di frode.
Norme in materia di prova (fidefaciente, scritture) citate rispetto al valore probatorio dei verbali e delle attestazioni occorse nel procedimento penale/amministrativo. La Corte richiama che alcune prove (pagamenti, consegne) non sono decisive nel valutare l'oggettiva fittizietà.
Direttiva UE e giurisprudenza della Corte di giustizia
sentenze riunite C-95/07 e C-96/07 (Ecotrade); C-590/13 (Idexx Laboratories)
Principio di neutralità dell'IVA: la detrazione a monte va riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche in presenza di omissioni formali; chiarimenti su cosa costituisca obblighi sostanziali (soggetto passivo, utilizzo per operazioni imponibili).
Massime di principio
- La mancata integrazione o annotazione formale delle fatture relative ad acquisti intracomunitari non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA se sono comunque dimostrabili i requisiti sostanziali (l'acquirente è soggetto passivo IVA e i beni sono destinati ad operazioni imponibili).
- Se l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione l'onere di provare: a) l'oggettiva fittizietà del fornitore (es. natura di "cartiera"), e b) che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza del contraente.
- L'Amministrazione può soddisfare il proprio onere anche mediante indizi idonei a fondare una presunzione semplice; tali indici devono però essere valutati nel loro complesso e in relazione al momento della conclusione dell'affare.
- Pagamenti effettivi, consegne o il fatto che il compratore abbia poi rivenduto a prezzo non inferiore al mercato non sono, di per sé, elementi decisivi per escludere la fittizietà dell'operazione e l'esistenza di una frode.
- Il contribuente può difendersi dimostrando di aver adottato la diligenza massima esigibile: verifiche preventive sull'operatività del fornitore, elementi che tranquillizzino sulla sua effettività, e documentazione idonea a confutare gli indizi prodotti dall'Amministrazione.
- In giudizio tributario, il giudice deve motivare valutando tutti gli indici in modo integrato; la mancata valutazione complessiva o l'errata ammissione di elementi non rilevanti può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
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