Cassazione Civile, Sentenza n. 730/2021 del 19/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento Ici 2008 relativo al piano terra della villa di cui era comproprietaria al 50% con il coniuge. Consoli sosteneva che, nell'accordo di separazione consensuale omologato, le parti avevano inteso attribuirsi diritti reali esclusivi su ciascun piano (diritto di abitazione/proprietà sul piano terra in capo al marito), per cui ella non poteva essere considerata soggetto passivo Ici per il piano terra; denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/92 in relazione all'art. 1 d.l. 93/08 conv. in L. 126/08.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'assegnazione della casa coniugale (anche quando risultante da accordo omologato) attribuisce generalmente un diritto personale di godimento e non un diritto reale, salvo che non sia stata costituita espressamente una situazione di diritto reale. Nel caso specifico il giudice del merito aveva interpretato l'accordo come attribuzione di un mero diritto personale di godimento e non di una quota di proprietà o altro diritto reale sul piano terra; conseguentemente Consoli è rimasta titolare della originaria quota di comproprietà del 50% sull'unità e quindi soggetta all'imposta Ici. La Corte ha inoltre osservato che la norma riferita all'IMU (art. 4 co.5 d.l. 16/12 conv. in L.44/12) non si applica all'ICI antecedente la riforma. Non si provvede sulle spese in considerazione della mancata costituzione del Comune intimato. Infine la Corte ha dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato secondo il DPR n.115/2002 e successive modifiche.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 504/1992
La norma individua come presupposto impositivo la titolarità di diritti reali (proprietà o diritti reali di godimento). La Corte ha interpretato che l'assegnazione della casa coniugale riconosce di regola un diritto personale di godimento e non costituisce automaticamente un diritto reale impeditivo dell'imposizione Ici, per cui permane la responsabilità fiscale del comproprietario che non abbia trasferito un diritto reale.
art. 1 d.l. 93/2008 conv. in L. 126/2008
Richiamato dalla ricorrente nella deduzione di violazione dell'art.3 d.lgs. 504/92; la Corte non ha ritenuto che ciò modificasse la ricostruzione del regime dei diritti derivanti dall'accordo di separazione omologato rispetto all'ICI antecedente le successive riforme.
art. 4 co.5 d.l. 16/12 conv. in L. 44/12 (norma IMU)
La Corte ha osservato che la previsione della realità del diritto di abitazione a seguito dell'assegnazione della casa familiare è espressamente riferita all'IMU e non risulta applicabile all'ICI (normativa antecedente). Pertanto la riforma IMU non opera retroattivamente per matere Ici relative al periodo in contestazione.
art. 1362 e ss. cod. civ.
Riferiti come criteri di interpretazione negoziale dall'ordinamento; la Corte ha ricordato che la valutazione del giudice di merito sull'interpretazione dell'accordo omologato è sindacabile in cassazione solo nei limiti della correttezza dell'applicazione dei parametri legali, e la sola alternative interpretativa proposta dalla ricorrente non dimostra la violazione di tali criteri.
art. 155 cod. civ.
Richiamato in contrapposizione al caso di cui trattasi: la ricorrente sosteneva che non essendovi stato un provvedimento giudiziale di assegnazione ex art.155, l'accordo negoziale dovesse essere interpretato diversamente; la Corte ha ritenuto che il contenuto sostanziale dell'accordo omologato potesse riprodurre la stessa efficacia materiale dell'assegnazione giudiziale quanto alla funzione e agli effetti pratici, senza per questo trasformare il diritto personale in un diritto reale.
D.P.R. n. 115/2002 art.13 (comma 1 quater e 1 bis) e L. n. 228/2012
Norme procedurali richiamate in motivazione relative al contributo unificato e agli adempimenti processuali; la Corte ha dato atto degli obblighi contributivi a carico della parte ricorrente secondo le disposizioni vigenti.
Massime di principio
- L'assegnazione della casa coniugale, anche se derivante da accordo di separazione consensuale omologato, è in generale qualificata come riconoscimento di un diritto personale di godimento e non costituisce automaticamente un diritto reale: per escludere la responsabilità fiscale occorre che risulti effettivamente trasferito o costituito un diritto reale.
- Ai fini dell'ICI (normativa antecedente all'IMU) la soggettività passiva segue la titolarità di diritti reali (proprietà o reali di godimento); la semplice attribuzione del godimento non è sufficiente ad esonerare il comproprietario dall'imposizione se la quota di proprietà non è stata effettivamente alienata o trasformata in diritto reale esclusivo.
- La qualificazione giuridica di un accordo omologato è questione di fatto/interpretazione negoziale rimessa al giudice del merito; in Cassazione l'impugnazione è ammissibile solo se si denuncia una violazione dei criteri legali d'interpretazione o errori di diritto evidenti.
- Le modifiche normative introdotte per l'IMU non si applicano retroattivamente alla disciplina Ici; bisogna verificare sempre la vigenza temporale della norma fiscale invocata rispetto al periodo impositivo contestato.
- Per evitare contestazioni fiscali in situazioni analoghe è opportuno rendere esplicito e, se necessario, trascrivere/regolare catastalmente l'effettivo trasferimento di diritti reali (es. trasferimento di quota di proprietà, costituzione di diritto di abitazione come diritto reale) e registrare tali atti, piuttosto che limitarsi a pattuizioni di godimento personale.
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