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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 732/2021 del 19/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Tirenna ritenendo decaduto l'Ufficio dal potere di accertamento per decorrenza del termine stabilito dall'art. 43 del DPR n. 600/1973 (dichiarazione 1999 presentata nel 2000, avviso notificato il 10/11/2006; la CTR ritenne che il termine di decadenza fosse scaduto il 31/12/2004). L'Agenzia ha dedotto in cassazione che i termini per la notifica erano stati prorogati di due anni dall'art. 10 della legge n. 289/2002 (proroga fino al 31/12/2006) e ha contestato a sua volta la ricostruzione della CTR (oltre a dedurre questioni di qualificazione della eccezione sollevata dal contribuente tra prescrizione e decadenza).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (sulla mancata eccezione formale di decadenza) rilevando che il giudice di merito può reinterpretare una eccezione di prescrizione, se il suo contenuto è in realtà direzionato alla decadenza. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto applicabile la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 anche quando il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di condono (o non ne aveva diritto). Ne consegue che il termine per notificare l'accertamento relativo al 1999 è scaduto il 31/12/2006 e, poiché l'avviso è stato notificato il 10/11/2006, l'amministrazione non era decaduta. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR di Catania in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 DPR 29/9/1973 n. 600

    Stabilisce il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento; la CTR aveva ritenuto decaduto l'Ufficio alla data del 31/12/2004, ma la Cassazione ha richiamato la necessità di verificare la proroga prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002.

  • art. 57 DPR 26/10/1972 n. 633

    Individua il termine di decadenza per l'accertamento dell'IVA; la proroga biennale dell'art. 10 della legge n. 289/2002 opera anche rispetto a questo termine.

  • art. 10 legge 27/12/2002 n. 289

    [p]er i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni

    La Corte ha confermato che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 si applica anche quando il contribuente non si avvale (o non poteva avvalersi) delle disposizioni di condono degli artt. 7-9; quindi il termine per il 1999 è stato prorogato fino al 31/12/2006.

  • articoli 7-9 legge n. 289/2002

    Disposizioni di condono richiamate dall'art. 10; il fatto che il contribuente non vi abbia aderito non impedisce l'operatività della proroga biennale stabilita dall'art. 10.

  • art. 2938 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla prescrizione: disciplina generale della prescrizione. La Corte distingue prescrizione e decadenza ma ricorda la loro comune base fattuale (decorso del tempo).

  • art. 2969 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla decadenza del titolare dal potere di esigere (o dell'amministrazione dal potere di accertare); la Corte segnala che prescrizione e decadenza hanno elementi comuni e che il giudice può qualificare diversamente l'eccezione proposta dalla parte sulla base del suo contenuto sostanziale.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato nella contestazione procedurale: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia violato le norme sul procedimento quando ha reinterpretato l'eccezione del contribuente alla stregua della decadenza, esercitando il potere di interpretare le domande e le eccezioni.

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 4)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia; la Corte ha valutato tali motivi (violazione di norme sostanziali e processuali) distinguendo tra ragioni non fondate e ragioni fondate e ha pronunciato la cassazione parziale e rinvio.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la CTR avrebbe dovuto considerare la questione della proroga biennale e gli elementi di fatto rilevanti; la Corte ha però statuuto sulla correttezza dell'applicazione normativa dell'art.10.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può, alla luce del contenuto complessivo dell'atto, riclassificare un'eccezione indicata come "prescrizione" in una eccezione di "decadenza" (o viceversa) se gli elementi fattuali e sostanziali indicano chiaramente tale natura.
  • La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 opera anche quando il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di condono (artt. 7-9) o non poteva farvi ricorso; pertanto, in simili fattispecie, occorre verificare sempre l'eventuale estensione dei termini prima di dichiarare la decadenza dell'Amministrazione.
  • Prescrizione e decadenza hanno fondamento nei medesimi elementi (decorso del tempo e assenza di atti dell'ente titolare) ma rilevano diversamente sul piano processuale: non sono emergibili d'ufficio in tutti i casi, tuttavia il giudice può interpretare le eccezioni proposte dalle parti nel loro senso sostanziale.
  • In contenziosi tributari concernenti termini e proroghe, le decisioni devono sempre considerare le norme speciali (es. leggi di condono e relative disposizioni di proroga) che possono modificare i termini ordinari previsti dai DPR fiscali.
  • Se la parte resistente non ha esplicitamente dedotto una particolare eccezione formale, ciò non preclude che la parte appellante o il giudice richiamino e applichino la disciplina sostanziale rilevante quando gli atti contengono elementi che ne giustificano l'applicazione.

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