Cassazione Civile, Ordinanza n. 35476/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare avente a oggetto un capannone industriale. La società concedente agiva in giudizio per ottenere la restituzione dell'immobile, deducendo l'inadempimento dell'utilizzatore e la conseguente risoluzione del contratto. Nel corso del processo la società utilizzatrice veniva cancellata dal registro delle imprese e il giudizio proseguiva nei confronti dei soci subentranti. I ricorrenti, soccombenti nei gradi di merito, censuravano in cassazione: 1) la nullità della sentenza d'appello per errore materiale nel nome di una delle parti nel dispositivo; 2) la violazione dell'art. 1341 c.c. e delle norme processuali sulla competenza, sostenendo che la clausola di deroga al foro non fosse stata specificamente approvata; 3) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assumendo che il leasing immobiliare o comunque la clausola floor lo riconducessero ai contratti bancari e finanziari; 4) la violazione degli artt. 1419 e 1815 c.c., sostenendo l'inefficacia della clausola risolutiva espressa, l'assenza di prova dell'inadempimento e la natura usuraria degli interessi pattuiti; 5) la violazione dell'art. 117 TUB, deducendo che la clausola c.d. floor sarebbe un derivato finanziario occulto, idoneo a introdurre un costo non adeguatamente valutato e a mutare la natura del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'errore nel nome di una parte era un mero errore materiale, privo di incidenza sulla validità della decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto sulla specifica approvazione della clausola di foro convenzionale, ritenuta adeguatamente evidenziata e sottoscritta. Ha ritenuto infondato il terzo motivo affermando che le controversie sul leasing immobiliare non rientrano tra quelle per cui l'art. 5 d.lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria, essendo l'elenco tassativo; ha richiamato il precedente che esclude l'estensione ai leasing immobiliari della categoria dei contratti bancari e finanziari. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., poiché la clausola risolutiva espressa e la clausola floor non erano state trascritte né puntualmente localizzate nel ricorso; ha inoltre osservato che tali censure tendevano comunque a ottenere una nuova valutazione di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come rito sommario usato dalla concedente per introdurre la domanda di restituzione del bene.
Le clausole vessatorie richiedono specifica approvazione; la clausola di foro convenzionale è stata ritenuta validamente sottoscritta e adeguatamente evidenziata.
Invocati dai ricorrenti in relazione alla competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto valida la deroga convenzionale al foro naturale.
Richiamato dai ricorrenti in tema di mediazione; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli, reputando non prevista la mediazione obbligatoria per il leasing immobiliare.
L'elenco delle controversie soggette a mediazione obbligatoria è tassativo e non estensibile al leasing immobiliare.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mediazione, senza accoglimento della censura.
Invocato per contestare la clausola risolutiva espressa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Invocato per sostenere la natura usuraria degli interessi e l'asserita gratuità del finanziamento; motivo dichiarato inammissibile.
Invocato per sostenere l'illiceità della clausola floor e la riconduzione del contratto a un derivato finanziario; censura dichiarata inammissibile.
Richiamato nel primo motivo per dedurre la nullità della sentenza, esclusa perché l'errore nel nome era materiale e non inficiava la motivazione o il dispositivo nel suo complesso.
Richiamato nel primo motivo in tema di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che l'errore materiale producesse nullità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza; il motivo è stato respinto perché il vizio denunciato non sussisteva.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, dichiarato inammissibile per la sua natura sostanzialmente fattuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge sui profili di mediazione, usura e clausola floor.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi quarto e quinto per mancata trascrizione o puntuale localizzazione delle clausole contrattuali censurate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto solo nel dispositivo, quando non genera incertezza sull'identificazione della parte e il testo complessivo del provvedimento consente di individuarla con chiarezza, non determina nullità della sentenza.
- La specifica approvazione delle clausole vessatorie va valutata in concreto, ma la censura che mira a sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura del contenuto contrattuale è inammissibile in cassazione se non si confronta davvero con la ratio della decisione di merito.
- La mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 opera solo per le controversie espressamente previste dalla legge; l'elencazione è tassativa e non può essere estesa in via analogica a fattispecie diverse, come il leasing immobiliare.
- Le censure che investono clausole contrattuali devono rispettare il principio di specificità del ricorso per cassazione: occorre trascrivere o almeno indicare con precisione il contenuto della clausola e la sua collocazione negli atti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o di rivalutazione del merito, specie quando la Corte d'appello abbia già ricostruito il significato della clausola e il relativo effetto negoziale.
- La dedotta usurarietà degli interessi o l'illiceità di una clausola finanziaria richiedono una censura specifica e autosufficiente; in mancanza di trascrizione della pattuizione impugnata, la Corte non può esaminarne la portata.
- Le controversie relative ai leasing immobiliari non sono, per il solo fatto di presentare una funzione di finanziamento, automaticamente riconducibili ai contratti bancari o finanziari ai fini della mediazione obbligatoria.
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