Cassazione Penale, Sentenza n. 38987/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto per lavori edilizi eseguiti in assenza e in difformità dei titoli abilitativi (ampliamento di edificio in area sottoposta a vincolo paesaggistico, applicazione contestata del "piano casa" regionale in area per la quale non era consentito, realizzazione di superfici pertinenziali e porticato in area individuata come "Paesaggio Naturale", frazionamento in più unità e nuova volumetria in area agricola). I ricorrenti censurano: 1) mancata autonoma valutazione del fumus commissi delicti da parte del Tribunale del riesame; 2) inosservanza dell'obbligo di valutare le difese e la consulenza tecnica di parte, con violazione del diritto di proprietà (art. 42 Cost. e art. 1 Protocollo 1 CEDU); 3) errata interpretazione delle norme sul "piano casa" (legge regionale Lazio n.21/2009 e s.m.i.), e contestazioni tecniche sul computo di superfici (intercapedini, porticati, spessore muri) rilevanti ai fini del titolo abilitativo.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e generico perché non sollevato correttamente in sede di riesame e non confrontato con la motivazione impugnata. Sul secondo motivo, il Tribunale di Frosinone ha fornito motivazione estesa valorizzando la relazione tecnica della polizia giudiziaria e motivando la prevalenza delle difformità accertate rispetto alle deduzioni difensive; tale valutazione di fatto non è sindacabile in questa sede. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso che l'area agricola (zona E DM 2/4/1968 n.1444) può ostare all'applicazione del "piano casa" e che le contestazioni relative al calcolo delle superfici e agli spessori murari costituiscono questioni fattuali non decidibili nel giudizio cautelare. È stata confermata la sussistenza, in sede sommaria, del fumus commissi delicti e disposto il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato è contestato come concorso di persone nell'esecuzione di lavori edilizi abusivi; la Corte prende atto della qualificazione penale dell'ipotesi di fatto
DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)
art. 44, comma 1, lett. c)
Norma richiamata per configurare illeciti edilizi per lavori eseguiti senza titoli o in difformità; la Corte ritiene che le difformità accertate siano idonee a sostenere il fumus
art. 324, comma 7; art. 309, comma 9; art. 606, comma 1, lett. b) e c); art. 321; art. 611
Richiamate regole sul giudizio di riesame, motivazione delle decisioni cautelari e limiti di ammissibilità dei motivi in sede di ricorso per cassazione; la Corte evidenzia inammissibilità dei motivi non prospettati in sede di riesame e l'insufficienza di censure generiche
Costituzione
Richiamato dalla difesa per la compressione del diritto di proprietà; la Corte valuta che il bilanciamento criticato non sia stato violato alla luce della necessità di tutela preventiva
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocato per la tutela della proprietà; la Corte non ritiene che le misure adottate costituiscano una lesione ingiustificata rispetto al potere discrezionale di misure cautelari
Legge regionale Lazio 11/08/2009, n.21 ("Piano casa") e s.m.i.
art. 3, comma 1 e comma 5-bis (testo parziale citato: "5 bis Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il PTPR.",
La Corte interpreta la norma come potenzialmente derogatoria rispetto alla più ampia possibilità di ampliamento, escludendo l'applicabilità del "piano casa" in aree classificate come zone E (agricole) salvo specifiche previsioni contrarie dei PTP; ciò giustifica la non applicabilità invocata dai ricorrenti
Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2/4/1968, n.1444
art. 2 (definizione zone, in particolare zona E)
Usato per qualificare la zona come agricola (zona E) e per escludere l'operatività del piano casa nella specifica fattispecie
D.lgs. n.222/2016 e D.M. 2/3/2008
Richiamati nel ricorso; la Corte non ritiene che tali riferimenti mutino la valutazione sommaria del fumus o le questioni di merito tecnico non decisibili nella sede cautelare
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare il fumus commissi delicti si valuta in termini sommari: questioni meramente tecniche o fattuali (calcolo di superfici, spessori murari, destinazione di intercapedini) sono in genere inammissibili se prospettano una diversa valutazione dei fatti, non la mancanza totale degli elementi del reato
- Motivi generici o non sollevati in sede di riesame sono inammissibili in Cassazione; è essenziale specificare con precisione quali passaggi motivazionali si ritengono viziati e come ciò inciderebbe su una diversa conclusione
- L'applicabilità di benefici urbanistici/regionali (es. "piano casa") dipende dalla destinazione catastale/urbanistica dell'area e dalle esenzioni previste dagli strumenti (p.es. zone E). In presenza di vincoli paesaggistici o classificazione agricola l'operatività di tali benefici può essere esclusa
- La relazione tecnica delle forze di polizia o degli ausiliari può avere rilevanza decisiva nella valutazione sommaria del fumus; pertanto, la difesa dovrebbe anticipare e contestare con prove tecniche robuste tali rilievi già in sede di riesame
- Per evitare rigetti, la difesa deve documentare in modo specifico e circostanziato le censure da proporre: produrre consulenze tecniche, evidenziare errori materiali nella motivazione e collegare tali errori a conclusioni diverse rilevanti ai fini della misura cautelare
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