Cassazione Civile, Ordinanza n. 30281/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 22 aprile 2008 avente ad oggetto la distribuzione in Italia e la concessione dei diritti relativi a un film. La società ricorrente, che aveva coprodotto l'opera, sosteneva che la controparte, quale mandataria/distributrice e contitolare al 50% dei diritti di sfruttamento per l'Italia, avesse gestito non diligentemente il mandato, avesse ceduto a condizioni ritenute sfavorevoli i diritti televisivi, avesse trattenuto somme per spese oltre il limite autorizzato e una provvigione del 25% su proventi e spese non dovuti, nonché avesse giustificato il mancato pagamento di ulteriori importi con la presenza di resi dei DVD. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e al risarcimento di un modesto danno. In appello la società distributrice aveva ottenuto la riforma quasi integrale della decisione, con condanna al solo risarcimento di euro 3.000. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, denunciando: violazione del giudicato interno; errori di interpretazione del contratto ex artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1372 e 1176 c.c.; errata lettura delle fatture come accettazione o remissione del credito; omesso esame dell'obbligo di fatturazione e della buona fede; nullità della clausola ove interpretata come sanante condotte illecite; violazione delle norme imperative e delle spese di lite; e difetto di ius postulandi del difensore della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i singoli motivi. Ha ritenuto che la censura sulla pretesa formazione del giudicato e sulla valutazione delle contestazioni e delle fatture mirasse in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze sull'interpretazione del contratto erano formulate in modo non autosufficiente, poiché non riportavano integralmente le clausole rilevanti né indicavano specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. È stato altresì affermato che l'art. 9 del contratto disciplinava le modalità di esecuzione, rendicontazione e fatturazione proprio per prevenire contestazioni successive, e che l'emissione delle fatture dopo l'inserimento delle voci contestate nei rendiconti successivi rendeva applicabile la clausola. La Corte ha respinto anche le censure sulla pretesa remissione del debito, sulla dedotta nullità ex art. 1229 c.c. e ex art. 1418 c.c. e sul difetto di ius postulandi, rilevando, tra l'altro, l'assenza di allegazione/prova dei presupposti evocati e la tardività di alcune eccezioni. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sul giudicato è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, perché la ricorrente tendeva a sovrapporre al controllo di legittimità una diversa lettura delle risultanze di merito e dell'effettiva portata del giudicato interno.
L'interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione tra lettura proposta dalla parte e lettura accolta dal giudice; occorre indicare specificamente i canoni asseritamente violati e trascrivere le clausole rilevanti.
Il comportamento successivo delle parti è criterio ermeneutico rilevante, ma la censura è assorbita se non autosufficiente o se presuppone una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
La clausola va letta nel contesto complessivo del contratto; tuttavia la doglianza è inammissibile se non consente alla Corte di verificare il testo integrale e le singole pattuizioni richiamate.
La buona fede interpretativa non può essere invocata in modo astratto e sganciato dal testo contrattuale e dalla ricostruzione specifica delle clausole.
Il criterio funzionale della causa concreta richiede una censura autosufficiente e puntuale, altrimenti resta assorbito dalla mancanza di specificità delle deduzioni.
La ricorrente non ha dimostrato che la clausola pattizia avesse efficacia sanante di illeciti o valesse come rinuncia automatica ai diritti; l'adempimento di obblighi formali non equivale di per sé a rinuncia.
La dedotta violazione del dovere di diligenza della mandataria non è stata scrutinabile per carenza di autosufficienza e per la necessità di una diversa valutazione del merito.
La buona fede nell'esecuzione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il testo contrattuale e la sequenza fattuale accertata non la supportassero.
art. 2 Cost.
Il richiamo al principio solidaristico non ha inciso sull'esito, perché la doglianza era priva di adeguato supporto fattuale e contrattuale.
La normativa IVA non impone l'emissione della fattura esattamente per gli importi contestati; non può quindi trarsi da tale obbligo una rinuncia al credito o un'accettazione incondizionata del rendiconto.
L'emissione delle fatture non è stata considerata remissione del debito in assenza di una inequivoca dichiarazione di rinuncia; la doglianza è stata comunque assorbita dalla ricostruzione del giudice di merito.
La nullità del patto preventivo di esonero o limitazione della responsabilità non è stata scrutinata perché fondata su un presupposto di dolo non allegato né provato.
La clausola non è stata dichiarata nulla per contrasto con norme imperative, perché la parte ricorrente non ha dimostrato che essa fosse destinata a coprire illeciti o appropriazioni indebite.
Le spese seguono la soccombenza; poiché il ricorso è stato rigettato, la censura sulle spese è rimasta infondata.
La parte ricorrente ha depositato memoria nel giudizio di legittimità.
Le doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge sono state ritenute spesso volte in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata respinta perché, in sostanza, mirava a una rivalutazione del fatto già scrutinato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile se non indica specificamente quali regole interpretative siano state violate, in quale punto della motivazione e senza trascrivere le clausole rilevanti per consentire il controllo di autosufficienza.
- L'emissione di fatture e la successiva accettazione contabile non valgono automaticamente come rinuncia al credito o remissione del debito; occorre un comportamento inequivoco e, comunque, una ricostruzione coerente del rapporto contrattuale.
- La clausola contrattuale che disciplina rendicontazione, fatturazione e contestazioni deve essere letta nel complesso del contratto e può valere a precludere contestazioni tardive, se il giudice di merito accerta che le parti l'hanno effettivamente seguita nella sequenza esecutiva.
- Le censure di nullità o di inefficacia di una clausola per contrasto con norme imperative o per patto di esonero da responsabilità richiedono l'allegazione e la prova del presupposto fattuale che rende la clausola illecita; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
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