Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04070/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente pubblico, addetto al Provveditorato regionale, impugnava il licenziamento disciplinare irrogato dopo la riapertura del procedimento a seguito della definizione del parallelo processo penale. La contestazione disciplinare riguardava l’illecita appropriazione di somme sottratte alla cassa di servizio per fini personali. La Corte d’appello aveva ritenuto tempestiva la riattivazione del procedimento e aveva valorizzato gli esiti dell’istruttoria penale, concludendo per la sussistenza della giusta causa. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 55 bis e 55 ter d.lgs. 165/2001, sostenendo che fosse stato erroneamente escluso il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale previsto per la riapertura del procedimento disciplinare; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero recepito l’esito dell’istruttoria penale senza considerare la mancata contestazione da parte dell’amministrazione delle circostanze da lui dedotte e in contrasto con il principio dispositivo e di non contestazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, quando il procedimento disciplinare viene riattivato prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, non opera il termine iniziale di 60 giorni previsto dall’art. 55 ter, comma 4, d.lgs. 165/2001; resta invece applicabile il termine finale di 180 giorni, decorrente dalla ripresa del procedimento e dalla rinnovata contestazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in cassazione, per di più in presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente come norma del procedimento disciplinare nel pubblico impiego, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura.

  • art. 55 ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale non opera se l’amministrazione riattiva il procedimento prima del giudicato penale; resta applicabile il solo termine finale decorrente dalla ripresa del procedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la diversa ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato congiuntamente all’art. 115 c.p.c. per contestare il riparto e la valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 6, lett. d) CCNL 12.6.2003

    base contrattuale del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente pubblico.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, se il procedimento disciplinare viene riattivato prima del giudicato penale, il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale non è il dies a quo per la ripresa; la disciplina applicabile fa invece decorrere il termine finale dalla riattivazione del procedimento e dalla nuova contestazione.
  • La censura che, formalmente prospettata come violazione di legge o degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, la richiesta di una nuova ricostruzione del fatto è ulteriormente preclusa, salvo specifiche violazioni di legge realmente decisorie.
  • La valutazione degli esiti del processo penale nel giudizio disciplinare è sindacabile in cassazione solo nei limiti del corretto impiego delle regole giuridiche, non come riesame del merito probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.