Cassazione Civile, Ordinanza n. 33332/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda nasce da una segnalazione a sofferenza inviata da un istituto bancario alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia nei confronti di una società cooperativa. La società ha agito in via cautelare e poi nel merito chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione, la sua revoca/rimozione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in modo molto elevato. Nei gradi di merito il tribunale ha respinto la domanda risarcitoria; la corte d'appello ha invece riconosciuto l'illegittimità della segnalazione, ma ha comunque escluso il risarcimento per difetto di prova del nesso causale tra la segnalazione e i pregiudizi allegati (revoca o congelamento degli affidamenti, protesti, danno all'immagine e danno alla reputazione commerciale). In Cassazione la società ha proposto otto motivi, contestando soprattutto: la valutazione delle prove testimoniali e documentali; l'uso delle massime di esperienza e della presunta prassi bancaria; l'omesso esame di fatti decisivi; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 111 Cost. L'istituto di credito ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla legittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi, ma tale ricorso incidentale è stato poi ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società cooperativa perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di merito sulla mancanza di prova del nesso causale tra segnalazione e danni. Ha inoltre rilevato che le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulate in modo improprio, perché la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito salvo casi di prova legale o utilizzo di prove non dedotte. Quanto al vizio motivazionale, la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, coerente con il principio per cui danno-evento e danno-conseguenza devono essere provati e non esiste danno in re ipsa. Il ricorso incidentale della banca è stato considerato condizionato e quindi assorbito per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La libera valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito; in cassazione non è censurabile la mera diversa ponderazione delle risultanze istruttorie, salvo l'uso di prove non dedotte o la disapplicazione di prove legali.
Il vizio è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione di attendibilità delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge richiede la denuncia di un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma, non la contestazione dell'accertamento del fatto concreto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni difensive, questioni giuridiche o singoli elementi istruttori già valutati dal giudice.
La censura sul contraddittorio presuppone l'indicazione della specifica questione rilevata d'ufficio sulla quale le parti avrebbero dovuto essere sentite.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della tutela giurisdizionale, ma la Corte esclude che la diversa valutazione delle prove possa integrare violazione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere effettiva e controllabile, ma non è richiesta una motivazione pienamente sufficiente o non contraddittoria oltre il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito processuale.
art. 51 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la disciplina della Centrale dei Rischi.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato nel ricorso incidentale quale base normativa della segnalazione bancaria alla Centrale dei Rischi.
delibera CICR del 29 marzo 1994
Richiamata nel ricorso incidentale come fonte regolatrice del sistema di rilevazione dei rischi bancari.
Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991
La Corte d'appello aveva applicato le istruzioni sulla categoria di censimento 'sofferenze', richiedendo una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non un mero ritardo di pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una nuova valutazione del merito: la scelta delle prove attendibili, la loro combinazione e il giudizio di sufficienza probatoria appartengono al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici e tipizzati; non basta dolersi che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre o abbia ritenuto non convincenti talune testimonianze.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, decisivo e controverso, non argomentazioni difensive, non singoli elementi istruttori già considerati, né ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o intrinsecamente irriducibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la mera non condivisibilità.
- In tema di risarcimento del danno, occorre provare sia l'evento dannoso sia le sue conseguenze pregiudizievoli e il nesso causale tra condotta e danno; non è configurabile un danno in re ipsa solo perché la condotta sia illecita.
- Quando si contesta una segnalazione alla Centrale dei Rischi, l'illegittimità della segnalazione non basta da sola a fondare il risarcimento: il danneggiato deve allegare e dimostrare concretamente quali effetti negativi ne siano derivati e in quale rapporto causale.
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