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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33332/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda nasce da una segnalazione a sofferenza inviata da un istituto bancario alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia nei confronti di una società cooperativa. La società ha agito in via cautelare e poi nel merito chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione, la sua revoca/rimozione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in modo molto elevato. Nei gradi di merito il tribunale ha respinto la domanda risarcitoria; la corte d'appello ha invece riconosciuto l'illegittimità della segnalazione, ma ha comunque escluso il risarcimento per difetto di prova del nesso causale tra la segnalazione e i pregiudizi allegati (revoca o congelamento degli affidamenti, protesti, danno all'immagine e danno alla reputazione commerciale). In Cassazione la società ha proposto otto motivi, contestando soprattutto: la valutazione delle prove testimoniali e documentali; l'uso delle massime di esperienza e della presunta prassi bancaria; l'omesso esame di fatti decisivi; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 111 Cost. L'istituto di credito ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla legittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi, ma tale ricorso incidentale è stato poi ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società cooperativa perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di merito sulla mancanza di prova del nesso causale tra segnalazione e danni. Ha inoltre rilevato che le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulate in modo improprio, perché la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito salvo casi di prova legale o utilizzo di prove non dedotte. Quanto al vizio motivazionale, la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, coerente con il principio per cui danno-evento e danno-conseguenza devono essere provati e non esiste danno in re ipsa. Il ricorso incidentale della banca è stato considerato condizionato e quindi assorbito per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La libera valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito; in cassazione non è censurabile la mera diversa ponderazione delle risultanze istruttorie, salvo l'uso di prove non dedotte o la disapplicazione di prove legali.

  • art. 115 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione di attendibilità delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge richiede la denuncia di un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma, non la contestazione dell'accertamento del fatto concreto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni difensive, questioni giuridiche o singoli elementi istruttori già valutati dal giudice.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura sul contraddittorio presuppone l'indicazione della specifica questione rilevata d'ufficio sulla quale le parti avrebbero dovuto essere sentite.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della tutela giurisdizionale, ma la Corte esclude che la diversa valutazione delle prove possa integrare violazione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere effettiva e controllabile, ma non è richiesta una motivazione pienamente sufficiente o non contraddittoria oltre il minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito processuale.

  • art. 51 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la disciplina della Centrale dei Rischi.

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato nel ricorso incidentale quale base normativa della segnalazione bancaria alla Centrale dei Rischi.

  • delibera CICR del 29 marzo 1994

    Richiamata nel ricorso incidentale come fonte regolatrice del sistema di rilevazione dei rischi bancari.

  • Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991

    La Corte d'appello aveva applicato le istruzioni sulla categoria di censimento 'sofferenze', richiedendo una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non un mero ritardo di pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una nuova valutazione del merito: la scelta delle prove attendibili, la loro combinazione e il giudizio di sufficienza probatoria appartengono al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici e tipizzati; non basta dolersi che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre o abbia ritenuto non convincenti talune testimonianze.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, decisivo e controverso, non argomentazioni difensive, non singoli elementi istruttori già considerati, né ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o intrinsecamente irriducibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la mera non condivisibilità.
  • In tema di risarcimento del danno, occorre provare sia l'evento dannoso sia le sue conseguenze pregiudizievoli e il nesso causale tra condotta e danno; non è configurabile un danno in re ipsa solo perché la condotta sia illecita.
  • Quando si contesta una segnalazione alla Centrale dei Rischi, l'illegittimità della segnalazione non basta da sola a fondare il risarcimento: il danneggiato deve allegare e dimostrare concretamente quali effetti negativi ne siano derivati e in quale rapporto causale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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