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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10754/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un soggetto destinatario di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha agito davanti al giudice del lavoro chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento dell'insussistenza dei crediti sottesi a varie cartelle e a un avviso di addebito, deducendo: mancata notifica dei titoli, prescrizione delle pretese, applicazione dello stralcio dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro previsto dal d.l. n. 119/2018 e, in appello, l'ulteriore richiesta di applicazione del d.l. n. 41/2021; inoltre ha contestato la ritualità delle notifiche, l'efficacia interruttiva di intimazioni e missive, il mancato accoglimento di istanze istruttorie (esibizione degli originali di ruoli, cartelle, avvisi e relate di notifica) e la liquidazione delle spese di lite su uno scaglione ritenuto errato, sostenendo che alcune pretese sarebbero state devolute alla giurisdizione tributaria e quindi non avrebbero dovuto concorrere al valore della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti e cinque i motivi perché formulati in modo generico, non coerente con i vizi dedotti ex art. 360 c.p.c. e, soprattutto, non confrontati con la ratio decidendi della sentenza di appello: il primo motivo era improprio perché prospettava come violazione di legge o omesso esame una censura che, in realtà, atteneva a un'omessa pronuncia e comunque non specificava quali ulteriori cartelle dovessero essere stralciate; il secondo era generico e non superava l'accertamento di merito sulla rituale notifica delle cartelle e sull'inefficacia del disconoscimento delle copie; il terzo mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e non si confrontava con l'accertata interruzione della prescrizione; il quarto riguardava il mancato accoglimento di istanze istruttorie, ma le omissioni sulle prove non integrano omessa pronuncia e, comunque, l'istanza era non decisiva a fronte del disconoscimento generico; il quinto criticava la liquidazione delle spese senza indicare un criterio alternativo e introduceva una questione nuova sulla giurisdizione tributaria. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto/inammissibilità, sono stati richiamati anche i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    i motivi di ricorso devono essere coerentemente sussunti nel corretto vizio denunciato; l'omesso esame ex n. 5 riguarda un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni, mentre l'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo ex n. 4.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto; non è configurabile per il mancato esame di istanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    l'errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova è censurabile come vizio processuale, mentre non è consentito in cassazione sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove già valutate dal giudice di merito.

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali deve essere specifico, chiaro e univoco; dichiarazioni generiche o formule di stile sono inefficaci.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione sulla liquidazione delle spese deve indicare i criteri e gli scaglioni utilizzati, ma la censura è inammissibile se non indica uno scaglione o un criterio alternativo concreto.

  • d.l. n. 119/2018, art. 4, comma 1

    richiamato come base dello stralcio dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro già applicato in primo grado.

  • d.l. n. 41/2021

    invocato dalla parte ricorrente per ottenere un ulteriore stralcio delle cartelle, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancato corretto inquadramento del vizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato con riferimento ai parametri forensi per la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, pur formalmente richiamando più numeri dell'art. 360 c.p.c., non individua con precisione il vizio effettivo e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo un fatto storico, preciso e decisivo; non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni giuridiche, argomentazioni difensive o richieste di diversa applicazione di norme sopravvenute.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere proposta come vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. e deve indicare specificamente la domanda, eccezione o questione sulla quale il giudice avrebbe omesso di statuire; non riguarda il mancato accoglimento di istanze istruttorie.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei documenti se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logicamente coerente.
  • Il disconoscimento delle copie documentali ex art. 2719 c.c. richiede una contestazione specifica della conformità all'originale; il disconoscimento generico non è idoneo a impedire l'utilizzazione probatoria delle copie prodotte.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese devono indicare in modo concreto lo scaglione corretto o il diverso criterio di calcolo, altrimenti risultano generiche e inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTitolo esecutivoContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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