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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34682/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e contestando che le schermate del fascicolo informatico e il visto del P.M. potessero valere come prova della comunicazione; ha inoltre dedotto che non fosse stato considerato il documento interno attestante l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee e che non potesse gravare sul P.M. l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione tardiva. In cassazione la Procura ha formulato due motivi: omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c. La Corte, tuttavia, ha rilevato anzitutto l’inammissibilità del ricorso per mancanza di sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre ha ritenuto il ricorso comunque infondato/inidoneo a superare il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché l’opposizione era comunque tardiva anche applicando il termine lungo ex art. 327 c.p.c. in difetto di valida comunicazione o notificazione del decreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso fosse carente della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; dall’altro, ha affermato che la questione di diritto era stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è opponibile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di esse, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Poiché anche sotto questo profilo l’opposizione della Procura risultava tardiva, il ricorso non poteva essere accolto. Nessuna statuizione sulle spese per la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale del ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione viene assimilato, quanto al rimedio e ai termini, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione o comunicazione del decreto, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere probatorio sulla conoscibilità/ comunicazione dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • In mancanza di comunicazione o notificazione rituale, trova applicazione il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto, trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere comprensibili le vicende sostanziali e processuali della controversia.
  • Il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. impedisce l’accoglimento del ricorso quando la decisione impugnata sia conforme all’orientamento consolidato della Corte, anche se la motivazione del giudice di merito richiede correzione.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione, la mancata prova della rituale comunicazione non esclude l’inammissibilità se il rimedio risulta comunque proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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