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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24123/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trattenimento di un cittadino tunisino, inizialmente destinatario di un decreto di respingimento e poi trattenuto presso un CPR. Durante la convalida del primo trattenimento, l’interessato manifestava volontà di chiedere protezione internazionale; veniva quindi adottato un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, con convalida del Tribunale. Il richiedente proponeva istanza di riesame del trattenimento, poi respinta dal Tribunale di Torino. Con ricorso per cassazione deduceva violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 e 27, 28-bis d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che il trattenimento dovesse cessare per il superamento dei termini della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale. In particolare, assumeva che la procedura accelerata prevedesse termini stretti e che, una volta superati, il trattenimento non potesse essere prorogato, non essendo consentita un’estensione dei termini per effetto dell’art. 28-bis, comma 5. Deduceva inoltre l’irrilevanza dei ritardi amministrativi non imputabili al richiedente e la mancata comunicazione delle ragioni del ritardo ex art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Ha affermato che, nel caso di domanda di protezione internazionale presentata da soggetto già trattenuto, i termini del trattenimento sono disciplinati dall’art. 6 d.lgs. n. 142/2015, mentre l’art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008 regola i termini della procedura accelerata. Il superamento dei termini della procedura accelerata non comporta automaticamente la cessazione del trattenimento, ma può incidere sulla legittimità della prosecuzione solo nei limiti del sindacato sulla concreta necessità di superare quei termini. Poiché il ricorrente non aveva formulato una specifica censura sull’inutile decorso del termine o sull’inerzia colpevole dell’Amministrazione, la doglianza non poteva essere accolta. È stata respinta anche la censura sulla mancata comunicazione del ritardo, ritenuta riferita a ipotesi diverse e non decisiva nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché gli intimati non hanno resistito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del provvedimento impugnato.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015

    Il trattenimento o la proroga non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda di protezione internazionale, salvo ulteriori motivi di trattenimento; eventuali ritardi amministrativi non imputabili al richiedente non giustificano la proroga.

  • art. 6, commi 1, 3, 5, 7, 8 e 9, d.lgs. n. 142 del 2015

    Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda; se il trattenimento è già in corso, la presentazione della domanda comporta la trasmissione degli atti al tribunale e la possibile prosecuzione per consentire l’esame; la durata massima e la proroga sono disciplinate da tali commi.

  • art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato come parametro per ulteriori motivi di trattenimento e per l’applicazione compatibile della disciplina del trattenimento dello straniero.

  • art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    La comunicazione del ritardo e dei suoi motivi riguarda la procedura amministrativa di esame della domanda ed è prevista solo in specifiche ipotesi di necessità di acquisire nuovi elementi.

  • art. 27, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008

    Nel caso di necessità legate alla procedura, i termini possono essere modulati in presenza dei presupposti normativi richiamati dal giudice di merito.

  • art. 27, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 25 del 2008

    I termini massimi della procedura amministrativa possono essere superati nei casi previsti dalla norma, ma ciò non determina automaticamente la caduta del trattenimento.

  • art. 28-bis, commi 2, 3, 5, d.lgs. n. 25 del 2008

    La domanda presentata da un soggetto trattenuto segue la procedura accelerata; i termini di audizione e decisione sono quelli previsti dalla norma, ma possono essere superati ove necessario per un esame adeguato e completo, entro i limiti massimi richiamati.

  • art. 35-bis, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 25 del 2008

    È richiamato per disciplinare il termine di impugnazione del diniego e il regime di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

  • art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE

    È il parametro europeo dell’istanza di riesame del trattenimento, nel quadro della tutela del richiedente asilo trattenuto.

  • Direttiva 2013/32/UE

    È richiamata dal ricorrente a sostegno delle garanzie di trasparenza e informazione nella procedura di esame della domanda.

  • Direttiva 2013/33/UE

    È richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di contenere il trattenimento al minimo necessario.

  • d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020

    Il ricorrente invoca tali modifiche per sostenere che i termini della procedura accelerata siano stati resi particolarmente brevi e non ampliabili nel senso ritenuto dal tribunale.

  • d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023

    La Corte precisa che la controversia è disciplinata dalla normativa previgente a tali modifiche.

Massime di principio

  • Nel caso in cui un richiedente protezione internazionale sia già trattenuto, la disciplina del trattenimento e quella della procedura accelerata operano su piani distinti: i termini della procedura amministrativa non si confondono con i termini massimi del trattenimento.
  • Il superamento dei termini della procedura accelerata di esame della domanda non comporta automaticamente la cessazione del trattenimento, se la normativa speciale consente la prosecuzione entro i limiti propri del trattenimento e salvo il controllo sulla concreta necessità del superamento dei termini.
  • Chi deduce l’illegittimità del trattenimento per superamento dei termini deve formulare una censura specifica sull’inerzia colpevole o sull’inutile decorso del termine, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto alla brevità del termine legale.
  • La mancata comunicazione del ritardo nella procedura di esame della domanda rileva solo nelle ipotesi in cui la legge la preveda specificamente per l’acquisizione di nuovi elementi, e non determina di per sé l’illegittimità del trattenimento.
  • In materia di libertà personale e trattenimento amministrativo, l’interpretazione delle norme deve restare ancorata al dato testuale e sistematico, senza estensioni in malam partem che non trovino base nella disciplina positiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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