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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32016/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un affittuario di fondo agrario ha agito per far dichiarare la nullità della clausola di durata di un contratto di affitto agrario in deroga, sostenendo che la pattuizione, stipulata ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 1982, fosse invalida perché conclusa senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole e senza la sottoscrizione del rappresentante di categoria. Secondo il ricorrente, la nullità della clausola avrebbe dovuto determinare la sostituzione automatica con la durata legale di quindici anni ex art. 1339 c.c., con conseguente diversa data di scadenza del rapporto. In cassazione ha denunciato violazione dell'art. 45 L. n. 203/1982 e degli artt. 1339, 1419, comma 2, e 2722 c.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., insistendo anche sull'erronea mancata ammissione delle prove richieste in merito alla mancanza di assistenza sindacale e alla validità del patto in deroga.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nei patti in deroga in materia di contratti agrari, la legge richiede l'effettiva assistenza delle organizzazioni professionali agricole, intesa come attività concreta di consulenza e indirizzo, ma non impone la sottoscrizione del contratto da parte del rappresentante di categoria. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il rappresentante della categoria dei conduttori aveva partecipato alle trattative e alla stesura della convenzione, e che l'organizzazione di categoria aveva curato anche la registrazione del contratto: tale accertamento rendeva irrilevante la mancata firma. È stata inoltre confermata la correttezza del diniego di ammissione delle prove, perché il ricorso non evidenziava la decisività dei capitoli istruttori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'esenzione legale della causa.

Norme richiamate

  • art. 45 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Gli accordi in deroga ai contratti agrari sono validi se stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole; l'assistenza deve essere effettiva e non meramente formale, ma la firma del rappresentante di categoria non è requisito di validità imposto dalla norma.

  • art. 1339 c.c.

    La clausola nulla può essere sostituita di diritto dalla clausola imposta dalla legge solo se ricorrono i presupposti della nullità parziale e della sostituzione automatica, questione però esclusa nel caso concreto perché il patto in deroga è stato ritenuto valido.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    È richiamato a sostegno della tesi della nullità parziale e della sostituzione automatica della clausola, ma la Corte nega che vi fosse una nullità della clausola di durata.

  • art. 2722 c.c.

    È evocato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure probatorie, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a sovvertire l'accertamento di merito sulla partecipazione effettiva del rappresentante di categoria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura è proposta per violazione di legge e vizio motivazionale, ma viene ritenuta complessivamente infondata.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Indicano la trattazione in camera di consiglio non partecipata nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la causa è esente per legge.

Massime di principio

  • Nei patti in deroga in materia agraria, la validità della convenzione dipende dall'effettiva assistenza delle organizzazioni professionali agricole, intesa come partecipazione sostanziale alle trattative e alla formazione del contenuto dell'accordo.
  • La sottoscrizione del contratto da parte del rappresentante dell'organizzazione professionale non è un requisito legale di validità del patto in deroga, potendo al più avere valore probatorio.
  • La nullità per difetto di assistenza prevista per i patti in deroga ha natura di nullità di protezione e può essere fatta valere solo dalla parte tutelata dal requisito omesso.
  • L'accertamento di merito sulla partecipazione effettiva del rappresentante sindacale alla trattativa e alla stipula del contratto, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
  • La mancata ammissione di prove richieste in giudizio non integra vizio censurabile se il ricorrente non dimostra in modo specifico la decisività dei capitoli istruttori dedotti.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

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