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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18419/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2012, emesso nei confronti della proprietaria di un immobile concesso in locazione, sul presupposto che non fosse stato dichiarato il reddito fondiario ritratto dalla locazione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità dell’atto ritenendo non provata la risoluzione anticipata del contratto di locazione in data 1.11.2011 per recesso del conduttore, perché la lettera di recesso e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del conduttore erano considerate non opponibili al fisco per difetto di data certa; inoltre la CTR rilevava la mancata produzione della dichiarazione da presentare all’ufficio del registro ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 131/1986. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: (1) violazione dell’art. 26 d.P.R. 917/1986, assumendo che il contratto non fosse più in corso nel 2012; (2) violazione degli artt. 17 e 18 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 1 L. 212/2000, lamentando che la CTR avesse erroneamente svalutato la dichiarazione di recesso e la dichiarazione sostitutiva del conduttore e avesse omesso di esaminare gli estratti del conto corrente bancario, dai quali risultava l’assenza di accrediti di canoni locativi nel periodo indicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul tema della tassazione del canone non percepito, ma sulla mancanza di prova della risoluzione del contratto nel 2011. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente negato rilievo alle dichiarazioni del conduttore per una pretesa mancanza di certezza della data, mentre il problema riguardava la valutazione del contenuto di tali documenti; inoltre la CTR non aveva dato conto della valutazione degli estratti conto bancari, potenzialmente decisivi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il reddito da locazione non fosse imponibile se il contratto non era più in corso; la Corte non ne fa applicazione diretta perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 17 d.P.R. 131/1986

    È la norma richiamata dalla CTR per osservare la mancata produzione della dichiarazione di risoluzione anticipata da presentare all’ufficio del registro.

  • art. 18 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel ricorso come norma violata; nel testo della decisione non emerge un’autonoma interpretazione della Corte.

  • art. 1 L. 212/2000

    Richiamato nel ricorso come norma violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    La Corte ribadisce che nel processo tributario la prova testimoniale è preclusa, ma la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del terzo non è assimilabile alla testimonianza e costituisce un indizio ammissibile e valutabile.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato quale espressione del principio della parità delle armi, a sostegno dell’ammissibilità e valutabilità della dichiarazione del terzo anche nel processo tributario.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come fondamento del principio di uguaglianza richiamato dalla Corte in relazione alla parità delle armi nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte qualifica come decisivo il vizio di omesso esame di fatti/documenti potenzialmente decisivi, rilevando che la CTR non aveva valutato la documentazione bancaria prodotta.

  • art. 53 Cost.

    Evocato dalla ricorrente tramite la sentenza della Corte costituzionale richiamata; nel provvedimento non si svolge un autonomo ragionamento su tale parametro.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da un terzo non ha valore di prova testimoniale, ma è un elemento indiziario ammissibile e utilizzabile sia dall’Amministrazione sia dal contribuente; il giudice deve valutarne il contenuto senza respingerla in via aprioristica per il solo difetto di data certa.
  • Ai fini dell’impugnazione per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare argomentazioni astratte o generiche.
  • Integra vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di documenti o fatti potenzialmente decisivi, quando il giudice di merito non dia conto della loro valutazione.
  • In controversie sulla tassazione del reddito da locazione, la prova della cessazione anticipata del rapporto può essere offerta con pluralità di elementi documentali, che il giudice deve esaminare complessivamente secondo un criterio di valutazione del contenuto e della loro idoneità indiziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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