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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33442/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva contestato l'indebita detrazione dell'IVA (euro 74.100) esposta in una nota di variazione collegata a un premio/sconto di euro 370.500 riconosciuto dalla contribuente a una società collegata, Mumble Mumble s.r.l. Il costo sottostante era stato contestato ai fini delle imposte dirette per asserita non inerenza nell'anno 2009, ma in quel diverso giudizio la CTR aveva poi riconosciuto la deducibilità del costo. Nel giudizio qui definito, la contribuente sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente applicato criteri propri delle imposte dirette (inerenza ex art. 109 TUIR e valutazione di economicità) al diritto alla detrazione IVA, che invece richiede solo la prova dell'impiego del bene o servizio in operazioni rilevanti ai fini IVA. Con il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 17 della Direttiva IVA e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse negato la detrazione senza accertare una reale inesistenza dell'operazione o una finalità extra-imprenditoriale. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la macroscopica antieconomicità dell'operazione gravasse sull'Ufficio e non sulla contribuente; inoltre richiamava la sentenza favorevole sull'IRES per sostenere un affidamento e una coerenza valutativa che avrebbero dovuto valere anche per l'IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR, nel giudizio di rinvio, avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in materia IVA, l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione può assumere valore indiziario di non verità della fattura o di non inerenza del bene/servizio, legittimando il diniego della detrazione. Ha escluso che la pronuncia favorevole resa in tema di IRES producesse un vincolo nel distinto rapporto IVA, trattandosi di imposta armonizzata e di presupposti giuridici autonomi. Ha inoltre affermato che l'Ufficio aveva assolto l'onere probatorio evidenziando dati oggettivi non confutati dalla contribuente (sproporzione dei premi, assenza di sufficiente remunerazione dei fattori produttivi, effetto di chiusura in perdita evitata per la società beneficiaria), mentre alla contribuente spettava la controprova della reale inerenza e non antieconomicità dell'operazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della sentenza di merito che aveva negato la detrazione IVA.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA spetta solo se il bene o servizio è effettivamente impiegato per operazioni rilevanti ai fini IVA; il diniego può derivare da prova dell'antieconomicità manifesta e macroscopica come indice di non verità o non inerenza dell'operazione.

  • art. 17 della Direttiva IVA 77/388/CEE

    Richiamato quale fonte del diritto alla detrazione e del principio di neutralità dell'IVA, che non può essere limitato mediante criteri propri delle imposte dirette se non nei casi di operazione fittizia o macroscopicamente antieconomica.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    È evocato dalla ricorrente e dall'ordinanza rescindente per chiarire che il criterio dell'inerenza proprio delle imposte dirette non coincide con il parametro applicabile alla detrazione IVA.

  • art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986

    Il motivo relativo al c.d. transfer pricing domestico è stato ritenuto estraneo al thema decidendum del giudizio di rinvio e quindi non esaminabile.

  • art. 2697 c.c.

    L'Ufficio deve provare la macroscopica antieconomicità dell'operazione; una volta fornita tale prova, grava sul contribuente la controprova della reale inerenza e non antieconomicità.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno/esterno non può spiegare efficacia vincolante tale da impedire l'applicazione delle regole proprie dell'IVA in un giudizio diverso relativo a imposta armonizzata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per le violazioni di legge dedotte nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In tema di IVA, la detrazione non può essere negata sulla sola base di un giudizio di incongruità economica tipico delle imposte dirette; occorre che l'antieconomicità sia manifesta e macroscopica, così da costituire indice della non verità dell'operazione o della non inerenza del bene o servizio a operazioni imponibili.
  • L'antieconomicità macroscopica dell'operazione, se adeguatamente dimostrata dall'Amministrazione finanziaria, trasferisce sul contribuente l'onere di provare la reale esistenza dell'operazione e la sua inerenza ai fini IVA.
  • Il giudicato formatosi su una diversa imposta non armonizzata, anche se relativo alla medesima fattura o al medesimo costo, non vincola automaticamente il giudizio relativo all'IVA, perché i due rapporti d'imposta sono autonomi e soggetti a discipline diverse.
  • La valutazione di inerenza nelle imposte dirette e la verifica del diritto alla detrazione IVA non coincidono: la prima ha natura più ampia e può rilevare la funzione economica del costo, mentre la seconda richiede soprattutto la destinazione del bene o servizio a operazioni imponibili e la prova di operazioni non fittizie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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