Cassazione Civile, Ordinanza n. 23242/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un perito assicurativo e una compagnia di assicurazioni per circa ottomila incarichi svolti dal professionista, retribuiti in media con 40 euro a pratica. Il professionista ha chiesto il pagamento di un saldo di euro 359,05 oltre interessi, assumendo che il compenso percepito non rispettasse i minimi tariffari. Il Tribunale, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha rigettato la domanda ritenendo che tra le parti vi fosse un accordo, sia pure non formalizzato per iscritto, su una retribuzione in deroga e che tale assetto non fosse penalizzante in considerazione dell’elevatissimo numero di incarichi. In cassazione il ricorrente ha dedotto otto motivi: 1) violazione dell’art. 339 c.p.c. e inammissibilità dell’appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità; 2) violazione del giudicato esterno formatosi su altra decisione tra le stesse parti che avrebbe riconosciuto il diritto al compenso per prestazioni analoghe; 3) violazione dell’art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei numerosi giudizi pendenti sulla remunerazione dell’attività svolta; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che l’attività del perito avrebbe natura funzionale di impresa e che il rapporto non garantirebbe un compenso definitivo né tutela dalla prescrizione; 5) violazione dell’art. 13-bis l. 247/2012 sull’equo compenso, esteso dal ricorrente ai rapporti di lavoro autonomo; 6) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla percezione di importi diversi per i singoli incarichi e alla mancata corresponsione stabile di 40 euro per incarico; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti sentenze della Corte che avrebbero escluso l’unitarietà dell’obbligazione; 8) erronea interpretazione dei principi delle Sezioni Unite sull’infrazionabilità del credito e mancata concessione del termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il Tribunale aveva invertito l’ordine logico dell’esame dei motivi di appello: prima doveva verificare se la pretesa azionata integrasse un frazionamento del credito privo di giustificazione, profilo che incide sull’ammissibilità dell’appello contro la sentenza equitativa del giudice di pace; solo dopo avrebbe potuto esaminare il merito. Tale errore integra violazione dell’art. 339, ultimo comma, c.p.c., che limita l’impugnabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai soli vizi processuali, costituzionali, comunitari e dei principi regolatori della materia. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito tutti gli altri. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini l’appello seguendo il corretto ordine logico: prima la verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione rispetto al regime delle sentenze equitative del giudice di pace, poi eventualmente il merito; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la necessità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha escluso che fosse opportuna la trattazione in pubblica udienza.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per specifici vizi; il giudice d'appello deve esaminare anzitutto l'ammissibilità dell'impugnazione prima del merito.
art. 113, secondo comma, c.p.c.
Richiamato quale base delle decisioni del giudice di pace secondo equità.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato esterno.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia del giudicato esterno.
Richiamato dal ricorrente sulla riunione dei giudizi connessi.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede del rapporto.
Richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul rapporto e sul compenso.
Richiamato dal ricorrente in tema di equo compenso per prestazioni professionali in rapporti con imprese bancarie e assicurative.
Richiamato dal ricorrente per estendere la disciplina dell'equo compenso ai rapporti di lavoro autonomo.
Richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per il preteso obbligo di assegnare termine a difese sul tema del frazionamento del credito.
art. 23726 del 2007 e art. 4090 del 2017, Sezioni Unite
Richiamate dal ricorrente come principi nomofilattici sull'infrazionabilità del credito e sul frazionamento giustificato.
Massime di principio
- Quando è impugnata una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, il giudice d'appello deve verificare in via preliminare se l'impugnazione sia ammissibile ai sensi dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c.; solo dopo tale verifica può passare all'esame del merito.
- L'inversione dell'ordine logico tra esame dell'ammissibilità dell'appello e decisione sul merito integra violazione dell'art. 339 c.p.c. ed è causa di cassazione della sentenza.
- Nei giudizi in cui si discuta di possibili frazionamenti del credito, la questione che incide sull'ammissibilità della domanda o dell'impugnazione deve essere affrontata prima della decisione sul diritto sostanziale fatto valere.
- L'accoglimento del motivo che investe il corretto ordine di esame delle questioni processuali assorbe i motivi che presuppongono la validità della decisione di merito.
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