Cassazione Penale, Ordinanza n. 13230/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto due motivi: 1) erronea valutazione di una prova ritenuta decisiva e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale; 2) violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché volte, in sostanza, a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito, estranee al giudizio di legittimità; quanto al 131-bis, ha ribadito che la causa richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, requisiti che il giudice di merito aveva escluso con motivazione corretta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo tendeva a una non consentita rilettura delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone cumulativamente tenuità dell'offesa e non abitualità della condotta; la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli indici contrari all'applicazione della causa di non punibilità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza oggetto della conferma di condanna nei giudizi di merito
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, che non consente la rilettura autonoma del materiale probatorio
la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non è applicabile se uno dei due requisiti difetta
art. 133, primo comma, cod. pen.
criterio direttivo per valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo ai fini del giudizio di particolare tenuità
richiamata per evidenziare che la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha ampliato il sindacato di legittimità fino alla rivalutazione del fatto
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come vizio di motivazione o erronea valutazione della prova, miri in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e una rivalutazione del compendio probatorio.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né di adottare autonomi criteri di ricostruzione dei fatti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; l'assenza anche di uno solo dei due requisiti impedisce l'applicazione dell'istituto.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valorizzare gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma la valutazione resta apprezzamento di merito se sorretta da motivazione non illogica.
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