Cassazione Penale, Sentenza n. 41606/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (omessa motivazione). Ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano; i restanti motivi sono stati assorbiti. Il Procuratore Generale aveva invece concluso per il rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'11/05/2021 che, decidendo su impugnazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo annullamento di provvedimento precedente, ha dichiarato il "non luogo a provvedere". Il ricorrente articolava tre censure: 1) violazione del diritto di difesa per mancata presenza personale del detenuto in udienza e per l'assenza di traduzione/collegamento audio-video (richiamando art.14 d.lgs. n.150/2011 e norme correlate); 2) errata applicazione delle regole del procedimento (sosteneva che, secondo le regole del rito civile e l'art.181 c.p.c., in assenza delle parti il Tribunale avrebbe dovuto rinviare e non cancellare la causa); 3) omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato (violazione delle norme sulla motivazione e del diritto costituzionale a provvedimenti motivati).
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
Disciplina l'impugnazione delle ordinanze in materia di detenzione; la cassazione è ammessa per violazione di legge, includendo la mancanza di motivazione come vizio rilevante.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza di motivazione è vizio radicale che comporta annullamento.
art. 111 Cost.
Garantisce il diritto a un processo conforme ai principi del giusto processo, tra cui il dovere di provvedimenti motivati; la Corte ha richiamato questo principio per qualificare l'omessa motivazione come violazione costituzionale.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la nomina d'ufficio di difensore quando l'imputato non è presente; il Tribunale ha nominato un difensore prontamente reperibile, che si è rimesso al Tribunale.
art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n.150
Prevede che le parti possano partecipare personalmente all'udienza; il ricorrente ha dedotto che per il detenuto dovrebbe essere disposta la traduzione o l'attivazione del collegamento audio-video, specialmente se sottoposto a regime 41-bis.
Norma del rito civile richiamata dal ricorrente per sostenere che in assenza delle parti il giudice deve rinviare l'udienza prima di cancellare la causa dal ruolo; la questione di merito è stata assorbita dalla Corte dopo l'annullamento per omessa motivazione.
Richiamata come riferimento al procedimento amministrato con regole del processo civile; il ricorrente sosteneva che la disciplina imponeva la presenza delle parti e specifiche garanzie procedurali.
Provvedimenti della Corte Costituzionale (es. sent. n.35/2019, n.128/2016, n.192/2015)
Richiamati dalla Corte di Cassazione per affermare che le decisioni relative all'ammissione al gratuito patrocinio hanno natura giurisdizionale e pertanto devono essere motivate.
Massime di principio
- Avverso ordinanze rese ai sensi dell'art.99 DPR 115/2002 la Corte di Cassazione può intervenire solo per violazione di legge: la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente sono vizi rilevanti e giustificano annullamento.
- Le decisioni sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono provvedimenti giurisdizionali e devono contenere una motivazione minima coerente, completa e ragionevole; la loro assenza costituisce violazione anche dei principi costituzionali (art.111 Cost.).
- Se il destinatario è un detenuto, va valutato il rispetto del diritto di difesa: se la presenza è necessaria, il giudice dovrebbe predisporre la traduzione o, ove previsto e possibile, il collegamento audio-video; la mancata cura di tali misure può integrare profili di illegittimità procedurale.
- Nei procedimenti regolati dalle norme del processo civile, l'assenza delle parti in udienza può richiedere il rinvio secondo art.181 c.p.c. prima di adottare provvedimenti di cancellazione o decisioni definitive; eventuali inosservanze possono costituire motivo di impugnazione.
- La nomina d'ufficio del difensore ex art.97 cod.proc.pen. non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il provvedimento; anche se il difensore si rimette al giudice, la decisione deve indicare le ragioni sottostanti.
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