Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41606/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (omessa motivazione). Ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano; i restanti motivi sono stati assorbiti. Il Procuratore Generale aveva invece concluso per il rigetto del ricorso.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza dell'11/05/2021 che, decidendo su impugnazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo annullamento di provvedimento precedente, ha dichiarato il "non luogo a provvedere". Il ricorrente articolava tre censure: 1) violazione del diritto di difesa per mancata presenza personale del detenuto in udienza e per l'assenza di traduzione/collegamento audio-video (richiamando art.14 d.lgs. n.150/2011 e norme correlate); 2) errata applicazione delle regole del procedimento (sosteneva che, secondo le regole del rito civile e l'art.181 c.p.c., in assenza delle parti il Tribunale avrebbe dovuto rinviare e non cancellare la causa); 3) omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato (violazione delle norme sulla motivazione e del diritto costituzionale a provvedimenti motivati).

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    Disciplina l'impugnazione delle ordinanze in materia di detenzione; la cassazione è ammessa per violazione di legge, includendo la mancanza di motivazione come vizio rilevante.

  • art. 125 c.p.p. (comma 3)

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza di motivazione è vizio radicale che comporta annullamento.

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto a un processo conforme ai principi del giusto processo, tra cui il dovere di provvedimenti motivati; la Corte ha richiamato questo principio per qualificare l'omessa motivazione come violazione costituzionale.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina d'ufficio di difensore quando l'imputato non è presente; il Tribunale ha nominato un difensore prontamente reperibile, che si è rimesso al Tribunale.

  • art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n.150

    Prevede che le parti possano partecipare personalmente all'udienza; il ricorrente ha dedotto che per il detenuto dovrebbe essere disposta la traduzione o l'attivazione del collegamento audio-video, specialmente se sottoposto a regime 41-bis.

  • art. 181 cod. proc. civ.

    Norma del rito civile richiamata dal ricorrente per sostenere che in assenza delle parti il giudice deve rinviare l'udienza prima di cancellare la causa dal ruolo; la questione di merito è stata assorbita dalla Corte dopo l'annullamento per omessa motivazione.

  • art. 702 bis cod. proc. civ.

    Richiamata come riferimento al procedimento amministrato con regole del processo civile; il ricorrente sosteneva che la disciplina imponeva la presenza delle parti e specifiche garanzie procedurali.

  • Provvedimenti della Corte Costituzionale (es. sent. n.35/2019, n.128/2016, n.192/2015)

    Richiamati dalla Corte di Cassazione per affermare che le decisioni relative all'ammissione al gratuito patrocinio hanno natura giurisdizionale e pertanto devono essere motivate.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze rese ai sensi dell'art.99 DPR 115/2002 la Corte di Cassazione può intervenire solo per violazione di legge: la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente sono vizi rilevanti e giustificano annullamento.
  • Le decisioni sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono provvedimenti giurisdizionali e devono contenere una motivazione minima coerente, completa e ragionevole; la loro assenza costituisce violazione anche dei principi costituzionali (art.111 Cost.).
  • Se il destinatario è un detenuto, va valutato il rispetto del diritto di difesa: se la presenza è necessaria, il giudice dovrebbe predisporre la traduzione o, ove previsto e possibile, il collegamento audio-video; la mancata cura di tali misure può integrare profili di illegittimità procedurale.
  • Nei procedimenti regolati dalle norme del processo civile, l'assenza delle parti in udienza può richiedere il rinvio secondo art.181 c.p.c. prima di adottare provvedimenti di cancellazione o decisioni definitive; eventuali inosservanze possono costituire motivo di impugnazione.
  • La nomina d'ufficio del difensore ex art.97 cod.proc.pen. non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il provvedimento; anche se il difensore si rimette al giudice, la decisione deve indicare le ragioni sottostanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.