Cassazione Penale, Sentenza n. 41582/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) e per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 110 c.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione: sosteneva che la sua presenza nell'autovettura fosse casuale (mera connivenza non punibile), che il coimputato si fosse assunto l'esclusiva detenzione della droga e che la sua condotta non costituisse una resistenza attiva ma soltanto una fuga/passività priva di efficacia causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto insussistenti i motivi di ricorso, qualificandoli come riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: buona parte della droga era visibile nel vano portaoggetti anteriore, il ricorrente si era dato alla fuga abbandonando il veicolo e, una volta raggiunto, aveva posto in essere spintoni e tentativi di colpire gli agenti, caratterizzando una resistenza attiva. È stata esclusa la mera connivenza passiva, considerata la visibilità dello stupefacente e il comportamento concretamente volto a sottrarsi all'azione dei pubblici ufficiali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Riferita alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per concorso nella detenzione di stupefacenti, fondandosi sulla posizione e sulla visibilità della droga nel vano portaoggetti e sul comportamento del ricorrente (fuga e abbandono del veicolo), elemento idoneo a dimostrare partecipazione attiva o complicità.
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha interpretato la condotta come resistenza attiva, non mera passività; le manovre per eludere l'intervento e gli spintoni agli agenti configurano impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale.
Principio di concorso di persone nel reato: contestata dal ricorrente, la Corte ha ritenuto che sussistessero elementi di partecipazione (comportamenti e circostanze), distinguendo correttamente fra concorso punibile e semplice connivenza non punibile sulla base dell'efficacia causale del comportamento dell'imputato.
principi di giurisprudenza richiamati (Sez. U. n. 6402/1997; Sez.4 n. 4948/2010 e altre)
Richiamati i consolidati principi secondo cui la valutazione della prova e degli indizi di partecipazione è rimessa al giudice di merito e il ricorso in Cassazione non può ottenere rinnovata valutazione dei fatti. Inoltre è richiamato il criterio distintivo tra mera connivenza passiva e concorso, basato sull'efficacia causale e sull'agevolazione materiale/morale dell'attività criminosa.
Massime di principio
- La mera presenza di una persona su un veicolo in cui è rinvenuta droga non è automaticamente esimente: va valutata la visibilità/ubicazione dello stupefacente e il comportamento del passeggero (fuga, abbandono, interventi per occultare o agevolare la detenzione).
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso si fonda sull'efficacia causale del comportamento dell'agente: comportamenti passive e privi di qualsiasi influenza sull'evento non sono punibili, mentre qualsiasi contributo (morale o materiale) che agevoli la detenzione, occultamento o controllo della droga può integrare concorso.
- La confessione o l'autoattribuzione della detenzione da parte del coimputato non esclude automaticamente la responsabilità dell'altro: il giudice valuta complessivamente elementi di riscontro (contesto, posizioni, reazioni, disponibilità economica, ecc.).
- La fuga e l'abbandono del veicolo immediatamente dopo il fermo sono elementi indiziari rilevanti e possono essere considerati prova di partecipazione o di coscienza della illiceità, se valutati insieme ad altri elementi concreti.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è necessario accertare se la condotta abbia concretamente impiegato forza o atti idonei a ostacolare l'azione del pubblico ufficiale: non ogni comportamento volto a sottrarsi costituisce resistenza se manca una vis corporale significativa.
- In Cassazione i motivi che richiedono una rivalutazione dei fatti o degli elementi probatori sono inammissibili: le doglianze devono investire profili di diritto o vizi di motivazione rilevanti e non una diversa lettura delle risultanze processuali.
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