Cassazione Penale, Sentenza n. 41586/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per omicidio colposo aggravato per violazione delle norme del codice della strada (artt. 140 e 148 c. strada). I fatti: il 12/08/2007 il motociclista Vasquez Saravia Ivan Vladimir, per guasto alla frizione, si era accostato sulla corsia di sosta di emergenza dell'autostrada A24; la conducente Spinosa, procedendo sulla corsia di marcia, lo ha investito causando la morte. Con quattro motivi di ricorso in Cassazione la difesa deduceva: (1) carenza e illogicità della motivazione rispetto alla posizione della vittima (corsia di emergenza o carreggiata) e sull'uso del casco come presunzione; (2) vizio di applicazione dell'art. 148 c. strada e riferimenti giurisprudenziali non pertinenti; (3) contraddittorietà e mancata valutazione della consulenza tecnica della difesa (dott. Ragusa), con richiesta di nuova perizia; (4) nullità della lista testi della parte civile per violazione dell'art. 85 c.p.c. (deposito da parte di difensore rinunciante) e conseguente inutilizzabilità delle testimonianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere sostanzialmente un dissenso verso la ricostruzione di merito operata dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'appello e il Tribunale avevano fornito motivazione congrua basata sul complessivo quadro probatorio, che attribuiva alla conducente la responsabilità dell'investimento, potendo essa avvedersi del pedone e adottare una condotta più prudente. È stato inoltre ricordato il principio per cui la ricostruzione fattuale del sinistro attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto al profilo di nullità delle prove/testimonianze, la Cassazione ha rilevato la genericità della doglianza, evidenziando che chi denuncia inutilizzabilità deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento eliminato sulla prova di resistenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme le statuizioni di merito: condanna per omicidio colposo aggravato, risarcimento in favore delle parti civili da liquidarsi separatamente e provvisionale immediatamente esecutiva di euro 20.000.
Norme richiamate
art. 140 cod. strada
Norma richiamata quale causa di aggravamento per violazione delle norme sulla circolazione; la Corte territoriale l'ha ritenuta applicabile nel quadro della guida imprudente e non conforme alle condizioni di tempo/strada
art. 148 cod. strada
Richiamata nella contestazione relativa al comportamento del conducente verso pedoni/fermi; la Corte di merito ha ritenuto che la condotta della ricorrente sia stata negligente e che avrebbe potuto evitare l'investimento
art. 85 cod. proc. civ.
Invocata dalla difesa per sostenere la nullità della lista testi depositata da un difensore rinunciante; la Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e priva di indicazione sull'incidenza decisiva delle prove eventualmente inutilizzabili
art. 107 cod. proc. pen.
Richiamato impropriamente dalla Corte d'appello nel rigetto di un motivo: la difesa sosteneva che la norma di riferimento corretta fosse l'art. 85 c.p.c.; comunque la Cassazione ha ritenuto la questione non decisiva per la legittimità della sentenza senza dimostrazione del pregiudizio
Giurisprudenza Cassazione (principio sulla "prova di resistenza")
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò Nicola
Richiama il principio secondo cui, nel ricorso per cassazione che deduca inutilizzabilità/nullità di una prova, è necessario indicare l'incidenza dell'eventuale eliminazione sull'impianto probatorio (prova di resistenza); se le residue risultanze sono sufficienti, l'eventuale prova illegittima diventa irrilevante
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca il mero apprezzamento della prova e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito salvo vizi di motivazione o violazioni di legge; contestazioni generiche e dissenso non sono ammissibili
- Chi denuncia la nullità o inutilizzabilità di una prova deve indicare concretamente come l'eliminazione di quella prova inciderebbe in modo decisivo sull'esito (prova di resistenza); senza tale dimostrazione il motivo è inammissibile
- Il 'silenzio' motivazionale su singole deduzioni non è automaticamente vizio: è necessario che emerga che la deduzione sia stata rilevante e non valutata nella motivazione complessiva; la Cassazione valuta la sentenza nel suo complesso
- Le controversie sulla ricostruzione dinamica di un sinistro stradale e sulla valutazione tecnica delle consulenze sono questioni di merito riservate al giudice di merito; per ottenere revisione è necessario proporre gravi vizi motivazionali o errori di diritto, non il semplice contrasto tra perizie
- Le doglianze processuali che invocano la violazione di norme procedurali (es. riferimenti normativi errati o operato di difensore rinunciante) richiedono la dimostrazione del concreto pregiudizio sulla decisione; l'assenza di tale dimostrazione porta all'inammissibilità
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