Cassazione Penale, Sentenza n. 41587/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (lucro ed evento di speciale tenuità) in relazione alle cessioni di stupefacenti contestate: l'avvocato sosteneva che il lucro percepito dalle illecite cessioni fosse di speciale tenuità e quindi avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante. I fatti accertati contestavano plurime cessioni di cocaina nel parco del Centro Sportivo Dozza, con riconoscimenti fotografici da parte di vari acquirenti, prezzo per dose non modico (circa 45-50 euro), denaro contante trovato addosso (200 euro) e attività svolta in un arco temporale significativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che, sebbene la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sia compatibile con la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego: il numero di dosi, il prezzo unitario e l'ampio arco temporale rendono presumibile un lucro non di speciale tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma che prevede la fattispecie di lieve entità per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte ricorda che tale fattispecie può essere valutata insieme all'attenuante di speciale tenuità del lucro, ma richiede una valutazione concreta e motivata degli elementi empirici (quantitativi e temporali).
Circostanza attenuante che opera quando il lucro o l'evento connesso all'illecito sia di speciale tenuità; la sua applicazione richiede una valutazione puntuale del lucro effettivamente percepito e degli elementi di contesto; non opera se dalla ricostruzione fattuale emerge un guadagno presumibilmente non modesto.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in materia di stupefacenti è necessario fornire dati concreti e quantificabili sul lucro (totale ricavi, numero di cessioni, quantità complessiva, prezzo unitario, durata dell'attività); deduzioni generiche sono inammissibili.
- La compatibilità tra la lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e l'attenuante di speciale tenuità non è automatica: il giudice valuta congiuntamente quantità, prezzo, ripetitività e arco temporale per stabilire se il vantaggio sia effettivamente 'di speciale tenuità'.
- Fattori che ostano al riconoscimento della speciale tenuità: elevato prezzo per dose, pluralità di acquirenti, cessioni ripetute o protratte nel tempo, elementi che consentono di presumere ricavi non marginali.
- Il possesso di una somma di denaro modesta al momento dell'arresto non è di per sé sufficiente a dimostrare che il lucro complessivo dell'attività fosse di speciale tenuità; occorre una ricostruzione complessiva dell'attività illecita.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: critiche generiche alla motivazione della corte territoriale rischiano l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Quando si prospetta l'attenuante, è utile produrre (ove possibile) elementi probatori o calcoli alternativi che dimostrino la limitatezza del lucro e la sporadicità dell'attività (documenti, testimonianze, ricostruzione delle transazioni).
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