Cassazione Penale, Sentenza n. 14697/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 TU Stup. Il ricorrente, tramite i difensori, ha dedotto due motivi: (1) difetto di gravi indizi in ordine alla partecipazione associativa, sostenendo che Galatà fosse mero corriere coinvolto in pochi episodi (agosto/settembre 2020), non inserito nella gestione della cassa né nel reinvestimento dei proventi, con contatti limitati e temporanei; si richiamava anche l'annullamento del sequestro preventivo sui suoi beni e la diversa sorte cautelare di altro corriere (Pellicano Cosimo) come elementi che avrebbero dovuto far dubitare della partecipazione associativa; (2) insufficienza delle esigenze cautelari: lo stato di incensuratezza, la revoca del sequestro preventivo per proporzione redditi/beni, il breve arco temporale di coinvolgimento, il lungo tempo trascorso dai fatti e la sostituibilità del ruolo nel sodalizio avrebbero reso la custodia in carcere superflua e avrebbero giustificato misure meno afflittive (arresti domiciliari) anche in luogo diverso dalla zona di radicamento dell'associazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame: a fondamento della sussistenza dei gravi indizi ha richiamato contenuti di chat intercettate su Sky ECC, il fermo del ricorrente subito dopo un trasporto di rilevante quantitativo di cocaina, i viaggi all'estero compiuti per trasferire provvista monetaria per pagare la droga, il suo coinvolgimento in episodi di trasporto (tra cui uno di 100 kg) e la detenzione concorrente di un'arma. La Corte ha ritenuto provato il ruolo di fiducia e la sistematicità delle operazioni affidate a Galatà, nonché i rapporti con soggetti di vertice dell'organizzazione. Ha richiamato precedenti di legittimità che affermano come anche un numero limitato di reati-fine possa integrare la partecipazione se la condotta rivela un ruolo nelle dinamiche del gruppo, e che la durata limitata dell'impegno non esclude l'affectio societatis. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che la gravità dei fatti, il ruolo rilevante e la capacità a delinquere del ricorrente, unitamente alla mancanza di elementi concreti idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), giustificassero il mantenimento della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i gravi indizi raccolti (trasporti di ingenti quantitativi, ruolo di fiducia, rapporti con i vertici, trasferimento di denaro) fossero idonei a sostenere l'addebito indiziario di partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74.
Riguarda i delitti contro la salute pubblica relativi agli stupefacenti; i fatti di trasporto e detenzione di ingenti quantitativi sono stati qualificati sotto questa norma come indici della partecipazione associativa.
Riguarda il concorso di persone nel reato; richiamata per qualificare il concorso nelle condotte di trasporto e detenzione in concorso con altri soggetti.
La Corte ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per taluni reati (doppia presunzione) e ha ritenuto che non sussistessero elementi concreti per superare tale presunzione nel caso concreto.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; applicazione formale della condanna alle spese e adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- Il ruolo di 'corriere' non esclude a priori la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti: se il corriere è incaricato di trasportare quantitativi rilevanti, riceve compiti ripetuti e rapporti di fiducia con i vertici, ciò può costituire prova indiziaria di affectio societatis.
- La durata temporale limitata dell'attività criminosa non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione associativa quando dagli elementi emerga che l'agente si è riferito a un sistema collaudato e ha svolto funzioni rilevanti all'interno di tale sistema.
- La revoca o l'annullamento di provvedimenti cautelari reali (sequestro preventivo) non annulla automaticamente la valutazione cautelare personale riguardante la custodia in carcere; sono valutazioni distinte e la mancata sproporzione tra redditi e beni non neutralizza indizi di partecipazione o il pericolo di reiterazione.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive è necessario fornire elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura (es. prova di assenza di contatti con l'ambiente criminale, garanzie concrete di non reiterazione, documentazione che sminuisca il ruolo e la pericolosità).
- Le comunicazioni criptate, i viaggi all'estero per trasferire denaro collegato all'acquisto di stupefacenti e la partecipazione a trasporti di grosse partite costituiscono indizi molto pregnanti ai fini della qualificazione della partecipazione associativa e delle esigenze cautelari.
- La giurisprudenza di legittimità ammette che anche un solo reato-fine possa essere ritenuto elemento oggettivo della partecipazione se la condotta del soggetto, per quantitativi, ripetizione o rapporti con i vertici, dimostra un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14396/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14397/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14398/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →