Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che confermava la condanna per bancarotta societaria fraudolenta per distrazione (capo a) e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo c). Si contestava: 1) la valutazione della Corte territoriale circa l'inefficacia del contratto preliminare di cessione d'azienda e l'interpretazione dei fatti come distrazione di somme pari a €632.512,41; 2) la sussistenza dell'aggravamento del dissesto imputato per non aver richiesto il fallimento, nonostante gli argomenti difensivi sulla destinazione degli esborsi a esigenze d'impresa e presunti miglioramenti della cessionaria; 3) illegittimità del calcolo della pena per presunta applicazione in peius della continuazione, che avrebbe comportato un aumento di mesi tre poi conteggiato nel cumulo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi ritenendoli reiterativi/aspecifici e ha confermato la valutazione di merito sulla natura distrattiva dei trasferimenti e sullo stato di decozione progressiva del patrimonio societario. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto errato il calcolo della pena in relazione alla continuazione fallimentare e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena da 2 anni e 6 mesi a 2 anni e 4 mesi di reclusione (escludendo l'aumento di mesi due derivante dalla continuazione ridotta per il rito abbreviato). Per il resto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso sono stati confermati.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alle disposizioni sul reato di bancarotta; la Corte ha valutato l'elemento oggettivo della distrazione di beni e le sue modalità anche se formalmente coperte da atti negoziali
Richiamata in relazione alle fattispecie di bancarotta (disposizioni collegate alla bancarotta fraudolenta); utilizzata per valutare gli indici di fraudolenza
art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare
Rinvio alla fattispecie di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto; la Corte ha valutato che il peggioramento patrimoniale progressivo integrava la responsabilità per aggravamento
Norma collegata alle sanzioni per le fattispecie di bancarotta semplice; citata nel contesto dell'aggravamento del dissesto
art. 219, comma 2, n. 1 cod. pen. (continuazione fallimentare)
Rilevante per la determinazione della continuazione tra reati fallimentari e per il calcolo della pena; la Corte ha ritenuto che l'aggravante/continuazione non dovesse produrre l'aumento così come conteggiato, data l'equivalenza delle attenuanti generiche
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in ordine all'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso era redatto nei limiti strettamente necessari
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe/estensioni indicate)
Norme procedurali relative al trattamento dei ricorsi e alla modalità di trattazione con intervento delle parti; richiamate per la regolarità del procedimento
Massime di principio
- Il trasferimento di denaro o beni a società riconducibili allo stesso amministratore può integrare bancarotta per distrazione anche se formalmente giustificato da contratti: l'analisi giudiziale si concentra sugli "indici di fraudolenza" e sulla effettiva utilità per la società cedente (assenza di contropartita, mancanza di trasferimento effettivo dei beni, condizioni economiche incongrue).
- La prova di finalità di "salvare l'attività" della cessionaria non esclude automaticamente il dolo distrattivo: occorre valutare l'integrità patrimoniale della cedente, la convenienza economica dell'operazione e la possibilità concreta che l'atto fosse strumentale a sottrarre risorse ai creditori.
- Per la fattispecie di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, è necessario dimostrare un deterioramento complessivo e progressivo della situazione economico-finanziaria; il mero aumento di alcune poste passive non è sufficiente senza il quadro complessivo di peggioramento patrimoniale.
- In sede di calcolo della pena, va prestata attenzione alla corretta applicazione della continuazione e all'effetto delle circostanze attenuanti: equivalenze o compensazioni di circostanze possono richiedere l'esclusione di aumenti di pena derivanti dalla continuazione fallimentare.
- In sede di impugnazione è importante formulare censure nuove, specifiche e confrontarsi direttamente con i punti di fatto e diritto esposti nelle motivazioni di merito: censure reiterative o aspecifiche rischiano di essere considerate inammissibili o infondate.
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