Cassazione Penale, Sentenza n. 14397/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata e insufficiente motivazione della Corte di appello sulla equivalenza tra l'attenuante della tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) e l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., con richiesta di prevalenza dell'attenuante; (2) violazione dell'art. 131‑bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio di motivazione, per aver ritenuto la condizione ostativa dell'abitualità sulla base di una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e di una condanna di primo grado non ancora divenuta irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimessa alla valutazione di merito e che l'appello originario era generico e carente di specificità, per cui la Corte di appello non aveva obbligo di ulteriore motivazione specifica sull'equivalenza. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte di appello ha motivato adeguatamente l'esistenza dell'elemento ostativo dell'abitualità sulla base di più furti commessi in breve periodo e ha correttamente ritenuto rilevante, ai fini dell'abitualità, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), in quanto contenente un implicito accertamento della commissione dei fatti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Riconosciuta come attenuante della "tenuità del danno"; la Corte ha ammesso l'attenuante ma non le ha attribuito prevalenza rispetto all'aggravante per effetto della valutazione di equivalenza effettuata in sede di merito.
art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
Aggravante richiamata in relazione al furto commesso su beni esposti alla pubblica fede; valutata in contrapposizione all'attenuante nella comparazione delle circostanze.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'abitualità (condizione ostativa) fosse sussistente e quindi che la tenuità non potesse operare, stante la ripetizione di episodi simili in breve tempo.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è stata considerata idonea a fornire un implicito accertamento sulla commissione dei fatti e quindi rilevante, ai fini dell'art. 131‑bis, per provare l'abitualità.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel primo motivo come parametro di corretto esercizio della gravità della motivazione; la Corte ha ritenuto però che la valutazione comparativa svolta in sede di merito non fosse sindacabile in cassazione salvo ipotesi di arbitrarietà o illogicità.
art. 69 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti nel giudizio di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso rispettava i limiti di enunciazione richiesti.
art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti secondo la disciplina emergenziale richiamata nella sentenza.
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad un'ammenda da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o non fondato; applicata con condanna a euro 3.000,00.
Massime di principio
- La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito: la Cassazione sindaca solo la ragionevolezza e la non arbitrarietà della motivazione, non l'esito comparativo in sé.
- I motivi di appello (e di ricorso) devono essere specifici e adeguatamente motivati; censure generiche o aspecifiche possono portare all'inammissibilità o al rigetto.
- Ai fini dell'art. 131‑bis c.p., la ripetizione di reati della stessa indole in un arco temporale ristretto può integrare l'elemento dell'abitualità e ostare all'applicazione della non punibilità per tenuità.
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) può rilevare come elemento di prova implicito della commissione dei fatti e quindi contribuire a dimostrare l'abitualità ai fini della esclusione della tenuità.
- Non tutto ciò che è stato deciso in primo grado è automaticamente utilizzabile: le sentenze non definitive hanno valore limitato, ma il patteggiamento ha natura probatoria specifica riconosciuta dalla giurisprudenza per certi profili.
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda (Cassa delle ammende) se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.
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