Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (con riduzione delle pene rispetto al primo grado). La difesa ha proposto due motivi: 1) sul profilo della bancarotta fraudolenta documentale, ha censurato la configurazione del dolo rilevando che il fallito avrebbe consegnato tutta la documentazione in suo possesso, aveva sollecitato il commercialista a trasmettere i documenti al curatore, il commercialista aveva inviato parte della contabilità e il curatore aveva ricostruito la contabilità destinando l'attivo alla massa creditoria; 2) sul profilo della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, ha contestato la sussistenza del reato in assenza di documentazione che comprovi gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, l'assenza di verifiche sulla veridicità dei dati contabili e la mancata indicazione da parte del curatore delle modalità con cui fatture asseritamente fittizie avrebbero ostacolato la ricostruzione patrimoniale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione, richiamando la sentenza di primo grado e valutando congiuntamente le due decisioni, ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che il bene giuridico protetto dalla norma sulla bancarotta documentale è la conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende patrimoniali e contabili e che è integrato il dolo quando la tenuta della contabilità impedisce o rende difficoltosa la ricostruzione del patrimonio anche se recuperabile solo con particolare diligenza. Ha considerato provati, nel loro insieme, il comportamento non collaborativo dell'imputato (ripetute mancata presentazioni alla curatela), l'insufficienza e parzialità della documentazione (documenti talora non sottoscritti), l'emissione di fatture relative ad attività riconducibili al fallito o a società prive di risorse/documentazione, e la mancata prova di versamenti che avrebbero giustificato consistenti movimenti finanziari. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto coerente e logica la ricostruzione dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; utilizzata dalla difesa per censurare la valutazione di merito
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Articolo richiamato in relazione alle fattispecie di bancarotta contestate; nella decisione serve come riferimento normativo per la configurazione delle responsabilità fallimentari contestate
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Norma che riguarda la bancarotta fraudolenta documentale/impropria; la Corte interpreta che il reato si realizza quando la tenuta delle scritture o le operazioni dolose impediscono o ostacolano la ricostruzione documentata e giuridicamente utile del patrimonio, anche se la ricostruzione fosse possibile solo con particolare diligenza
Massime di principio
- La valutazione del dolo nella bancarotta documentale va fatta con riferimento al complesso delle circostanze: non è decisiva la mera esistenza di documenti presso terzi (es. commercialista), ma la loro effettiva disponibilità e idoneità a consentire la ricostruzione patrimoniale e la collaborazione del fallito nei confronti della curatela
- La condotta omissiva o non collaborativa del debitore (mancate presentazioni alle convocazioni della curatela, documenti parziali o non sottoscritti) contribuisce a integrare il dolo quando, nell'insieme, ostacola la ricostruzione delle scritture contabili
- Fatture di contenuto generico, emesse per attività non riconducibili all'impresa o emesse da societa prive di struttura o documentazione, possono essere valutate come elementi sintomatici di operazioni fittizie e ostative alla ricostruzione patrimoniale
- In cassazione non è sufficiente proporre una versione alternativa dei fatti: occorre dimostrare la violazione di norme o l'illogicità/manifesta contradditorietà della motivazione. Le censure devono confrontarsi con l'insieme delle risultanze di merito
- Le decisioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente quando condividono gli stessi criteri valutativi: la Cassazione valuta spesso la motivazione complessiva risultante dall'insieme delle sentenze
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