Cassazione Penale, Sentenza n. 14398/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge circa la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, con censure relative alla natura dei beni (vendita con riserva di proprietà), alla sovrastima del valore dei macchinari, alla loro usura, al tempo della vendita (un anno prima del fallimento) e all'assenza di rilevante squilibrio attivo/passivo; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la qualificazione della bancarotta documentale come fraudolenta e mancata riqualificazione in bancarotta semplice, atteso che la condotta sarebbe stata meramente negligente e priva della finalità fraudolenta; 3) omissione della dichiarazione di prescrizione dei reati contestati (termine massimo individuato in 12 anni e 6 mesi dalla data del 22/07/2009).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello debba essere valutata congiuntamente alla pronuncia di primo grado e che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le prove. Quanto alla bancarotta patrimoniale, ha confermato che i beni acquistati con riserva di proprietà rientrano nel novero dei beni dell'imprenditore e che la vendita degli escavatori, l'omessa contabilizzazione del ricavato e la mancata dimostrazione della destinazione dei proventi al patrimonio sociale integrano l'elemento oggettivo e la rilevanza della condotta. Sul profilo soggettivo, è stato ribadito che per i reati fallimentari non è necessario che l'agente abbia voluto o previsto il fallimento, bastando la volontà di ridurre il patrimonio aziendale o di destinare risorse a fini estranei all'impresa. Sulla bancarotta documentale, i giudici hanno ritenuto provato il dolo fraudolento in ragione dell'ampiezza temporale, della gravità e del numero delle irregolarità contabili, nonché della mancata consegna di documentazione essenziale. Sulla prescrizione, è stato accertato che il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 20/03/2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata (24/02/2023). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata come titolo di proposizione dei motivi di cassazione (lett. b) ed e)).
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle prove e alla deducibilità delle censure di motivazione.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti al giudizio di impugnazione.
Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione e ai vizi di motivazione dedotti.
art. 6 Cedu
Richiamato in tema di garanzie processuali (addirittura invocato dalla difesa), senza che la Cassazione ne abbia ravvisato violazione sui punti decisivi.
«i beni dell'imprenditore fallito ... comprendono ogni elemento patrimoniale, che non consista in una mera aspettativa di fatto, e, quindi, ogni rapporto giuridico economicamente valutabile che faccia capo all'imprenditore stesso»
La Corte interpreta che nel concetto di 'beni' rientrano anche quelli acquistati con riserva di proprietà, e quindi operazioni su tali beni possono integrare bancarotta patrimoniale se si configura depauperamento e mancata contabilizzazione dei proventi.
Richiamato per distinguere le diverse fattispecie di bancarotta e le rilevanze causali previste dalla normativa fallimentare.
Norma relativa alla bancarotta semplice: la Corte ha ritenuto che i fatti contestati non rientrassero in questa fattispecie, essendo emerse condotte dolose e idonee a rendere difficile la ricostruzione della contabilità.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione; la Corte ha effettuato il calcolo dei termini considerando le sospensioni processuali.
Richiamato in relazione alla prescrizione e alle relative eccezioni, poi ritenute infondate.
Massime di principio
- I beni acquistati con riserva di proprietà possono essere considerati elementi del patrimonio dell'imprenditore fallito se costituiscono rapporti giuridici economicamente valutabili riconducibili all'impresa; operazioni su tali beni possono integrare bancarotta patrimoniale se risultano depauperamento e mancanza di contabilizzazione dei ricavi.
- Per i reati fallimentari non è necessario che l'agente abbia voluto o previsto il fallimento: è sufficiente la volontà o la rappresentazione di diminuire il patrimonio societario o di destinare risorse a fini estranei all'impresa.
- La qualificazione della bancarotta documentale come fraudolenta richiede elementi indicanti una volontà di ostacolare la ricostruzione della contabilità (omessa consegna di libri e documenti essenziali, lunga durata delle irregolarità, gravità e numerosità delle omissioni); assenze episodiche o superficiali sono più propense a integrare la fattispecie semplice.
- Critiche ai criteri di valutazione del valore dei beni o alla interpretazione dei fatti che si limitano a proporre letture alternative dei dati probatori sono ordinarmente inammissibili in sede di legittimità, salvo illogicità manifesta, essendo devoluta ai giudici di merito la valutazione della prova.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto delle sospensioni intervenute per fasi processuali (anche per rinvii richiesti dalla difesa o per astensioni), per cui è necessario verificare tutte le interruzioni e sospensioni per stabilire la data effettiva di estinzione del reato.
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