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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14396/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per errata indicazione del difensore di ufficio (notificato all'avv. Marco Bellingacci anziché all'avv. Silvia Pizzi) e mancata sanatoria; 2) censura della qualificazione come distrattiva delle annotazioni contabili sulle rimanenze, sostenendo che sarebbero annotazioni false finalizzate a ottenere garanzie bancarie; 3) contestazione della valutazione del valore dei trattori venduti sottocosto (sostenendo che il valore reale era superiore e che la condotta sarebbe solo colposa, cioè bancarotta semplice); 4) omissione del riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità ai sensi dell'art. 219 legge fall., in relazione al valore relativamente modesto dei trattori

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la notifica dell'avviso d'udienza al difensore effettivamente nominato (avv. Bellingacci) e la presenza del suo delegato in udienza hanno sanato l'irregolarità risultante dall'erronea indicazione nella richiesta di rinvio a giudizio, richiamando gli artt. 416-419 c.p.p. I restanti motivi sono stati considerati generici o aspecifici (mancanza di richiamo puntuale alle fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p. e mancata critica motivata alla decisione impugnata) e, comunque, privi di un'adeguata confutazione della valutazione di merito. La Corte ha confermato la ricostruzione di fraudolenza basata su plurimi indizi (costituzione della società acquirente durante la crisi, stesso titolare, assenza di tracciabilità dei pagamenti, sparizione delle rimanenze) e ha condiviso la valutazione del danno sull'intero valore delle rimanenze non rinvenute (circa 138.000 euro), non limitandosi al solo valore dei trattori. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la formulazione dei motivi in cassazione ai termini essenziali per la motivazione; richiamata per la corretta enunciazione dei quattro motivi

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per dedurre nullità del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la notifica è avvenuta al difensore effettivamente nominato

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regola l'avviso d'udienza preliminare: la Corte ha verificato che l'avviso è stato notificato al difensore di ufficio nominato, sanando l'irregolarità

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Regime della notifica al difensore per eleggibilità di domicilio; richiamato per ricostruire le modalità di notifica

  • artt. 416-419 cod. proc. pen.

    Gli artt. 416-417 regolano il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio (senza imporre a pena di nullità l'indicazione del difensore); l'art. 418 prevede la possibilità di nomina del difensore d'ufficio al momento della notifica dell'avviso; l'art. 419 stabilisce che l'avviso d'udienza deve essere notificato al difensore nominato: la Corte ne deduce che la notifica all'avv. Bellingacci ha adempiuto i requisiti formali

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che il ricorrente deve richiamare le ipotesi previste dall'art. 606 e che, se dedotto un error in procedendo (lett. c), la Cassazione può esaminare anche aspetti di fatto salvo l'eccezione di manifesta illogicità della motivazione (lett. e)

  • art. 192 e art. 503 cod. proc. pen. in relazione all'art. 217 legge fall.

    Richiamati rispetto alle critiche sulla valutazione del valore dei beni e sulla metodologia di stima; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito e ha rilevato l'assenza di critica specifica da parte del ricorrente

  • art. 219 legge fallimentare

    Regola la particolare tenuità del fatto: la Corte ha ribadito che la valutazione della tenuità deve riguardare la diminuzione complessiva della massa attiva e non il singolo rapporto o singolo bene, e che nel caso di specie il danno complessivo non consente l'attenuante

  • art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103)

    Prevede la condanna alle spese e la misura delle somme da versare alla Cassa delle ammende: è stata applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • L'errata indicazione del difensore nella richiesta di rinvio a giudizio non determina automaticamente la nullità se l'avviso d'udienza è stato correttamente notificato al difensore effettivamente nominato o se il difensore è comparso in udienza; la notifica dell'avviso al difensore di ufficio può sanare l'irregolarità
  • In Cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico richiamando gli estremi di cui all'art. 606 c.p.p.; motivi generici, aspecifici o meramente assertivi sono inammissibili
  • La Corte di Cassazione può sindacare anche elementi di fatto quando è dedotto un error in procedendo, ma l'accertamento di fatti e valutazioni tecniche resta in primo luogo rimesso ai giudici di merito e non può essere ribaltato dalla Cassazione senza una critica motivata e puntuale
  • La qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta distrattiva può essere fondata su un insieme di indizi (constituzione di società acquirente in prossimità della crisi, stesso titolare, mancata tracciabilità dei pagamenti, sparizione delle rimanenze) e non solo sul singolo prezzo di vendita o su una stima isolata
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 219 legge fall., la valutazione della particolare tenuità riguarda la diminuzione complessiva della massa attiva destinata al riparto e non il valore di singoli beni o singole operazioni; pertanto anche cessioni di beni di valore singolarmente contenuto possono integrare bancarotta se contribuiscono a una significativa diminuzione patrimoniale complessiva
  • Le valutazioni di stima economica basate su ricerche telematiche e parametri di mercato sono ammissibili in sede di merito; chi impugna deve indicare errori logici o valutativi precisi per scalfire la motivazione
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni verso la Cassa delle ammende

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