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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della pronuncia del GUP di Marsala (rito abbreviato), aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per cinque episodi di furto aggravato (tentati o consumati) e aveva dichiarato l'improcedibilità per il capo 1) per mancanza di querela. La difesa deduce un unico motivo: 1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese di costituirsi parte civile o di riservarsi la costituzione equivalgano a manifestazione di volontà di punizione (querela) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; 2) la Corte avrebbe omesso di rilevare l'assenza di una specifica motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, considerandoli “irrisori” (40 giorni e 130 euro ciascuno).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze: 1) in tema di reati divenuti procedibili a querela dopo il d.lgs. n.150/2022, la volontà punitiva della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dalla costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile espressa al momento della denuncia; la querela può essere riconosciuta anche in atti non denominati espressamente come querela (denuncia con riserva di costituzione), in applicazione del principio del "favor querelae"; la remissione della querela richiede invece una manifestazione di volontà contraria, chiara e univoca, e la mancata costituzione o il risarcimento del danno non valgono, di per sé, come remissione. 2) Quanto alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione, la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di motivare specificamente un aumento di entità modesta e in linea con la misura media; inoltre i giudici d'appello hanno integrato la motivazione mancante valorizzando il risarcimento e le circostanze personali dell'imputato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha reso procedibili a querela taluni reati: la Corte ha ritenuto che, nei processi in corso, la volontà punitiva possa essere implicitamente desunta dalla costituzione o dalla riserva di costituzione di parte civile espressa al momento della denuncia

  • Art. 336 cod. proc. pen. (querela come atto a forma libera)

    La querela è atto a forma libera e può risultare anche in forma implicita; la dichiarazione di costituzione o riserva di costituzione di parte civile nella denuncia può qualificarsi come manifestazione del diritto di querela

  • Art. 152 cod. pen. (remissione della querela)

    La remissione richiede una manifestazione di volontà contraria chiara e univoca; atti ambigui o la semplice mancata costituzione della parte civile non sono per sé remissione

  • Artt. 120 e 122 cod. pen. (richiamati dalla sentenza)

    Richiamati dalla Corte come riferimento al principio del "favor querelae" fatto proprio anche dal legislatore: in caso di incertezza la situazione va interpretata a favore del querelante

  • Art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Per la determinazione della pena il giudice deve riferirsi ai criteri dell'art. 133; tuttavia è sufficiente, in assenza di una pena nettamente superiore alla media, un richiamo alla congruità/adeguatezza dell'aumento, mentre è richiesta motivazione dettagliata solo per scelte di pena eccezionalmente elevate

  • Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. (attenuante per riparazione del danno)

    Il risarcimento del danno è apprezzato come circostanza attenuante ai fini della quantificazione della pena, ma non implica automaticamente remissione della querela

Massime di principio

  • La dichiarazione delle vittime di volersi costituire parte civile o la riserva posta al momento della denuncia può essere interpretata come manifestazione di querela: in casi simili il giudice può ritenere la procedibilità sussistente anche se non è stata formalmente presentata una querela separata
  • Dopo il d.lgs. n.150/2022, nei procedimenti in corso la volontà punitiva può essere desunta implicitamente dalla costituzione o dalla riserva di costituzione di parte civile; per evitare contestazioni è però consigliabile una manifestazione esplicita di querela quando la legge richiede la querela per la procedibilità
  • La remissione della querela richiede un atto chiaro ed inequivoco del querelante; né il mancato esercizio della costituzione di parte civile nel processo né il risarcimento del danno sono automaticamente idonei a configurare remissione
  • In materia di determinazione della pena per reati in continuazione, se l'aumento è di entità contenuta e in linea con la media, il giudice può limitarsi a formule di congruità o adeguatezza; una motivazione dettagliata è necessaria soprattutto quando la pena si discosta in modo significativo dalla misura media
  • In presenza di incertezze sull'esistenza della querela va applicato il principio del "favor querelae": le situazioni ambigue vanno interpretate a favore della procedibilità quando emergono elementi che indicano la volontà punitiva dell'offeso
  • Per tutelarsi in situazioni simili, la persona offesa che voglia assicurare la procedibilità dovrebbe esprimere chiaramente, preferibilmente per iscritto e con riferimento esplicito alla "querela", la volontà di perseguire l'autore del fatto; in alternativa, la costituzione o la riserva di costituzione di parte civile nella denuncia costituiscono comunque elemento valido per il giudice

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