Cassazione Civile, Ordinanza n. 12334/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario immobile)
La controversia
La controversia nasce da un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, eseguito dalla parte resistente, che i vicini hanno ritenuto non mera ristrutturazione ma nuova costruzione. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dei vicini e ordinato l’arretramento dell’edificio sino al rispetto delle distanze legali, ritenendo violati il D.M. 1444/1968 e le norme sulle distanze. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia: secondo il giudice di merito sarebbero rimasti invariati altezza, sagoma d’ingombro originaria e area di sedime, mentre superficie interna e volume risultavano solo lievemente ridotti. I ricorrenti hanno proposto due motivi per cassazione, denunciando violazione di norme urbanistiche e civilistiche sulle distanze, sostenendo che le opere realizzate avessero comportato modifica della sagoma, incremento di superficie e volume, abitabilità del sottotetto, nuovi balconi aggettanti e scala esterna, elementi che avrebbero dovuto portare alla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, con conseguente applicazione delle distanze di dieci metri previste dal D.M. 1444/1968.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione, valorizzando la permanenza dell’altezza, della sagoma d’ingombro e della medesima area di sedime, nonché l’assenza di variazioni volumetriche apprezzabili. La parte ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
norma invocata per sostenere la qualificazione dell’intervento edilizio; la Corte non la interpreta autonomamente, ma conferma che la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
richiamato come base delle distanze legali tra costruzioni; non si applica se l’intervento è correttamente qualificato come ristrutturazione e non come nuova costruzione.
richiamato quale norma civilistica sulle distanze legali tra costruzioni, rilevante solo ove l’intervento integri nuova costruzione.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione degli elementi probatori spettano al giudice di merito.
richiamato per il procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che partecipi al collegio dopo la proposta di definizione accelerata.
richiamato nel medesimo senso dell’art. 51 c.p.c. per escludere incompatibilità del componente del collegio.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende nel giudizio definito in conformità alla proposta di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare un motivo formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: la ricostruzione del compendio istruttorio resta riservata al giudice di merito.
- La distinzione tra mera ristrutturazione e nuova costruzione va compiuta sulla base delle concrete caratteristiche dell’intervento; sono decisivi, in particolare, la permanenza dell’altezza, della sagoma d’ingombro, dell’area di sedime e l’assenza di variazioni volumetriche apprezzabili.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente la qualificazione dell’intervento edilizio sulla base delle risultanze peritali, la censura in cassazione che solleciti una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- Le norme sulle distanze legali si applicano alla nuova costruzione; se l’intervento è correttamente sussunto nella ristrutturazione, viene meno il presupposto per l’applicazione del regime più rigoroso delle distanze tra fabbricati.
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, la definizione conforme alla proposta può comportare ulteriori condanne ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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