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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12334/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario immobile)

La controversia

La controversia nasce da un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, eseguito dalla parte resistente, che i vicini hanno ritenuto non mera ristrutturazione ma nuova costruzione. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dei vicini e ordinato l’arretramento dell’edificio sino al rispetto delle distanze legali, ritenendo violati il D.M. 1444/1968 e le norme sulle distanze. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia: secondo il giudice di merito sarebbero rimasti invariati altezza, sagoma d’ingombro originaria e area di sedime, mentre superficie interna e volume risultavano solo lievemente ridotti. I ricorrenti hanno proposto due motivi per cassazione, denunciando violazione di norme urbanistiche e civilistiche sulle distanze, sostenendo che le opere realizzate avessero comportato modifica della sagoma, incremento di superficie e volume, abitabilità del sottotetto, nuovi balconi aggettanti e scala esterna, elementi che avrebbero dovuto portare alla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, con conseguente applicazione delle distanze di dieci metri previste dal D.M. 1444/1968.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione, valorizzando la permanenza dell’altezza, della sagoma d’ingombro e della medesima area di sedime, nonché l’assenza di variazioni volumetriche apprezzabili. La parte ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    norma invocata per sostenere la qualificazione dell’intervento edilizio; la Corte non la interpreta autonomamente, ma conferma che la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    richiamato come base delle distanze legali tra costruzioni; non si applica se l’intervento è correttamente qualificato come ristrutturazione e non come nuova costruzione.

  • art. 873 c.c.

    richiamato quale norma civilistica sulle distanze legali tra costruzioni, rilevante solo ove l’intervento integri nuova costruzione.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione degli elementi probatori spettano al giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che partecipi al collegio dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato nel medesimo senso dell’art. 51 c.p.c. per escludere incompatibilità del componente del collegio.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende nel giudizio definito in conformità alla proposta di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare un motivo formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: la ricostruzione del compendio istruttorio resta riservata al giudice di merito.
  • La distinzione tra mera ristrutturazione e nuova costruzione va compiuta sulla base delle concrete caratteristiche dell’intervento; sono decisivi, in particolare, la permanenza dell’altezza, della sagoma d’ingombro, dell’area di sedime e l’assenza di variazioni volumetriche apprezzabili.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente la qualificazione dell’intervento edilizio sulla base delle risultanze peritali, la censura in cassazione che solleciti una diversa lettura delle prove è inammissibile.
  • Le norme sulle distanze legali si applicano alla nuova costruzione; se l’intervento è correttamente sussunto nella ristrutturazione, viene meno il presupposto per l’applicazione del regime più rigoroso delle distanze tra fabbricati.
  • Nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, la definizione conforme alla proposta può comportare ulteriori condanne ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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