Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11604/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da alcuni dipendenti-creditori di una società in liquidazione, poi proseguita dal fallimento della società stessa, per far dichiarare inefficaci nei confronti della massa creditoria una delibera di scissione societaria, il successivo atto di scissione e il trasferimento di un patrimonio immobiliare verso una società di nuova costituzione. I ricorrenti sostenevano che due società formalmente distinte costituissero in realtà un'unica società di fatto, sicché gli atti dispositivi posti in essere sarebbero stati compiuti dalla medesima realtà economica e sarebbero stati pregiudizievoli per i creditori. In cassazione la società acquirente ha dedotto: difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione di un terzo acquirente e della banca ipotecaria; nullità del procedimento per omessa notifica alla società poi cancellata; inammissibilità dell'appello perché limitato alla sola legittimazione; violazione dell'art. 2247 c.c. sulla società di fatto; erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. nonostante la pretesa unicità del soggetto; violazione del giudicato penale assolutorio; difetto di legittimazione del fallimento rispetto ad atti di soggetti terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure processuali, osservando, tra l'altro, che la mancata evocazione di taluni soggetti non era rilevante per la ricorrente o riguardava domande ormai definite, e che non poteva parlarsi di estinzione del giudizio per mancata dichiarazione di interruzione relativa alla società cancellata. Sul merito, ha confermato che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale erano idonei a dimostrare, in fatto, l'esistenza di una società di fatto tra le due compagini; ha inoltre ribadito che l'azione revocatoria ordinaria è ammissibile anche contro atti di scissione societaria, quando ne ricorrano i presupposti, e che nel caso concreto la tutela della massa dei creditori legittimava l'azione del fallimento. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili per genericità o perché fondate su un presupposto di fatto incompatibile con la sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    richiamato per affermare la legittimazione del fallimento a subentrare nell'azione proposta dai creditori, quale sostituto processuale della massa.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria ordinaria è ritenuta ammissibile anche rispetto a un'operazione di scissione societaria quando l'atto abbia effetti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 2247 c.c.

    la società di fatto richiede esercizio in comune dell'attività economica, fondo comune, partecipazione a profitti e perdite e agire nell'interesse dei soci; tali elementi possono essere provati anche per via indiziaria.

  • art. 2361 c.c.

    richiamato per affermare che una società di capitali può partecipare, anche di fatto, a una società di persone.

  • art. 111-duodecies disp. att. c.c.

    richiamato a sostegno della possibilità di partecipazione di una società di capitali a una società di persone irregolare o di fatto.

  • art. 2297 c.c.

    evocato per qualificare la società di fatto come società in nome collettivo irregolare.

  • art. 299 c.p.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza di causa, integra evento interruttivo del processo.

  • art. 303 c.p.c.

    usato per la riassunzione del processo interrotto.

  • art. 291 c.p.c.

    il termine per la rinnovazione della notifica deve essere assegnato correttamente a seguito di una valida declaratoria di interruzione.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    l'estinzione per inattività conseguente alla mancata rinnovazione presuppone la corretta interruzione del processo e la valida assegnazione del termine.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è configurabile solo per domande di merito, non per mere questioni o eccezioni processuali.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per lamentare l'introduzione di domande nuove in appello; la Corte ha però escluso la fondatezza della censura.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande assorbite in primo grado devono essere riproposte, non necessariamente specificamente devolute con motivo di appello.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare l'interesse/legittimazione ad agire, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 652 c.p.p.

    invocato per sostenere l'efficacia del giudicato penale assolutorio nel civile, ma la censura è stata dichiarata generica.

  • art. 43, comma 3, l. fall.

    la dichiarazione di fallimento produce interruzione del processo pendente.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per la prosecuzione o riassunzione nei confronti dei successori della società estinta.

  • art. 2503 c.c.

    contrapposto alla revocatoria: l'opposizione dei creditori sociali mira all'invalidità dell'atto, mentre la revocatoria all'inefficacia relativa.

Massime di principio

  • L'esistenza di una società di fatto può essere accertata anche in via indiziaria, valorizzando elementi quali compagine sociale coincidente, identico organo amministrativo, promiscuità del personale, comunanza organizzativa e unità dello scopo economico, purché tali elementi consentano di desumere l'esercizio in comune dell'attività e l'agire nell'interesse dei partecipanti.
  • Una società di capitali può partecipare, anche di fatto, a una società di persone; la relativa ricostruzione non è esclusa dall'autonomia soggettiva delle società formalmente distinte, quando la realtà sostanziale mostri un unico centro di organizzazione economica.
  • L'azione revocatoria ordinaria è ammissibile anche contro atti di scissione societaria o atti ad essi funzionalmente collegati, se l'operazione è idonea a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore e sussistono i presupposti dell'art. 2901 c.c.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande di merito; la mancata considerazione di eccezioni o questioni puramente processuali non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica presuppone una valida declaratoria di interruzione e un termine correttamente assegnato; in difetto di interruzione formalmente dichiarata, non opera il combinato disposto degli artt. 291 e 307 c.p.c.
  • Le domande assorbite dalla decisione di primo grado non richiedono uno specifico motivo di appello se la parte vittoriosa ripropone la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dopo la riforma o la caducazione della statuizione pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriAssembleaImpugnazioniAzienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civileCommerciale
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicatoRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.