Cassazione Civile, Ordinanza n. 16826/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a percepire un’indennità per un periodo compreso tra gennaio 2007 e settembre 2011, a fronte di un precedente giudicato amministrativo relativo al periodo aprile 2001-dicembre 2006. La Corte d’Appello aveva ritenuto che una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado fosse costituita dall’efficacia ultrattiva del giudicato amministrativo su un rapporto di durata, con persistenza delle condizioni di fatto e di diritto, e che tale ratio non fosse stata specificamente impugnata. L’azienda ospedaliera, con ricorso principale, deduceva violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il passaggio valorizzato dalla Corte territoriale non fosse una vera ratio decidendi ma un mero argomento, e che l’appello avesse comunque contestato la debenza dell’indennità nel merito. L’università, con ricorso incidentale, contestava invece la propria legittimazione passiva, invocando la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 8-bis, 8-sexies e 15, nonché dell’art. 2, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999. Il lavoratore resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo principale in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non adeguatamente supportato dalla trascrizione dei passaggi necessari a dimostrare l’asserita mancanza di autonoma ratio decidendi; infondato perché il giudicato amministrativo su rapporto di durata esplica effetti anche per il futuro, se non mutano le condizioni di fatto e di diritto, e la censura non investiva specificamente tale profilo decisivo. Le ulteriori argomentazioni dell’azienda sulla non debenza dell’indennità sono state giudicate inconferenti, poiché, una volta riconosciuta l’efficacia ultrattiva del giudicato, rileverebbero solo sopravvenienze fattuali o normative, non dedotte in modo pertinente. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la legittimazione passiva dell’università, in concorso con quella dell’azienda universitaria, è ormai affermata dalla giurisprudenza consolidata. Entrambe le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese in favore del lavoratore, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la censura è stata reputata in parte inammissibile e in parte infondata per difetto di specifica incidenza sulla ratio decisiva
il giudicato sostanziale, specie in relazione a rapporti di durata, può produrre effetti anche per il futuro in presenza di immutazione delle condizioni di fatto e di diritto
d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 8-bis, 8-sexies e 15
invocati dall’università per negare la propria legittimazione passiva, ma ritenuti non idonei a sovvertire l’orientamento consolidato sulla legittimazione concorrente
d.lgs. n. 517 del 1999, art. 2, comma 8
richiamato nel ricorso incidentale sul tema della legittimazione passiva; la Corte ha però applicato l’orientamento giurisprudenziale consolidato sulla coesistenza della legittimazione di azienda universitaria e università
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti l’esistenza di una autonoma ratio decidendi fondata sul giudicato, è necessario confrontarsi specificamente con tutti i passaggi decisivi della sentenza di merito, trascrivendoli e dimostrando in modo puntuale che il passaggio valorizzato non abbia natura decisoria.
- Il giudicato formatosi su un rapporto di durata può esplicare efficacia ultrattiva anche per il periodo successivo, ma solo in presenza di permanenza delle medesime condizioni di fatto e di diritto già esaminate nel giudizio coperto da giudicato.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull’efficacia preclusiva del giudicato, le censure che insistono sulla non debenza in astratto della prestazione sono inconferenti se non deducono specificamente fatti nuovi o sopravvenienze normative idonee a elidere l’effetto espansivo del giudicato.
- Nell’ambito dei rapporti di lavoro delle aziende ospedaliero-universitarie, la legittimazione passiva può essere concorrente e solidale in capo sia all’azienda universitaria sia all’università, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
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