Cassazione Civile, Sentenza n. 4073/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto all'assunzione a seguito del concorso pubblico bandito il 29 marzo 2000 per posti di dirigente tecnico (architetto). Pur essendosi collocati in posizione utile nella graduatoria, l'Amministrazione non completò le procedure di assunzione e, dopo l'entrata in vigore del blocco delle assunzioni (legge regionale n. 25/2008), sospese ogni adempimento. I ricorrenti hanno chiesto: (a) dichiarazione del diritto all'assunzione con decorrenza giuridica dal momento di efficacia della graduatoria; (b) inquadramento nella categoria dirigenziale o, alternativamente, in posizione economica superiore all'iniziale (D3 o analoga) in base a normativa regionale e contrattazione collettiva; (c) risarcimento per la mancata assunzione, comprese somme arretrate fino all'accoglimento del diritto; (d) deduzioni in ordine all'aliunde perceptum (quanto percepito dai ricorrenti nel periodo interessato). L'Assessorato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la graduatoria definitiva fosse stata approvata successivamente all'entrata in vigore del blocco assunzioni e che quindi il diritto all'assunzione non fosse sorto, oltre a contestare la decorrenza e la sussistenza dell'obbligo di assumere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio tra Salvatore Girianni e l'Assessorato per rinuncia congiunta di quelle parti. Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale dell'Assessorato è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione proposti dai ricorrenti, confermando le decisioni dei giudici di merito nella sostanza: è stata ritenuta corretta la conclusione che la graduatoria aveva effetti giuridici dalla sua definitiva approvazione e pubblicazione (la Corte territoriale aveva ancorato gli effetti alla pubblicazione del provvedimento del 17.9.2008 con efficacia dal 15.10.2008) e l'inquadramento nella categoria D (posizione economica D1) come risultato della riclassificazione regionale era conforme alla normativa e alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha altresì escluso l'accoglimento delle richieste di inquadramento in posizione superiore (D3) per carenza dei presupposti normativi e contrattuali e ha ritenuto inammissibili o non fondate le censure relative a travisamento della prova, aliunde perceptum e richiesta di risarcimento per periodi ulteriori rispetto a quanto dimostrato. Le spese di lite sono compensate tra le parti; per i ricorrenti principali è stata rilevata la possibile obbligazione al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto integrale del gravame, se dovuto; per i rinuncianti è stata disposta l'esenzione dall'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge regionale Sicilia n. 10/2000
La Corte ha richiamato l'articolazione della dirigenza in due fasce (art. 6) e il principio che la terza fascia ha carattere transitorio e riguardava dipendenti già in servizio all'entrata in vigore; pertanto i vincitori successivi all'entrata in vigore non potevano automaticamente essere inquadrati nella terza fascia
Legge regionale Sicilia n. 25/2008
art. 1, comma 10 citato nel testo
Il divieto di nuove assunzioni non si estende necessariamente alle assunzioni ricollegabili a concorsi già espletati con graduatorie approvate in via definitiva alla data di entrata in vigore, ma rileva la data in cui la graduatoria ha prodotto i suoi effetti
D.P.R.S. nn. 9/2001 e 10/2001 (riclassificazione del personale regionale)
Il DPRS è qualificato come ius superveniens che ha modificato le qualifiche previste dal bando originario e legittima l'inquadramento dei vincitori nella categoria D risultante dalla riclassificazione
D.Lgs. n. 29/1993
artt. 23 e 28 citati nel testo
Richiamato in relazione all'assetto della dirigenza; la disciplina cambia il contesto normativo e deve essere considerata per l'inquadramento
art. 63, comma 5 citato nel testo
L'art. 63, comma 5, consente un sindacato di legittimità molto limitato su contratti collettivi nazionali; non può essere invocato per contratti collettivi regionali
artt. 1359 e 1360, 1218, 2967 e 2969 citati nel testo
Richiamati per il principio secondo cui, in pendenza di una condizione, se la controparte impedisce l'avveramento per sua colpa la condizione si considera avverata (fictio iuris) e per i profili di responsabilità contrattuale/extra-contrattuale
art. 360 (comma 1, nn. 3 e 5), artt. 390 e 391, art. 416, artt. 112 e 115 citati nel testo
Le doglianze in cassazione sono sindacabili solo nei limiti strettamente previsti dall'art. 360; è esclusa la rivalutazione del fatto e del plauso ermeneutico che consenta di trasformare la cassazione in un terzo grado di merito
Costituzione
Rilevato il principio che l'azione della P.A. deve rispettare imparzialità, efficienza e legalità, usato come criterio per valutare l'inquadramento e l'organizzazione degli uffici
Massime di principio
- Il diritto soggettivo del candidato vincitore al rapporto di lavoro nasce con l'approvazione definitiva della graduatoria: la data da cui decorrono gli effetti è quella della definitiva approvazione e, spesso, della pubblicazione; eventi e norme sopravvenute sono valutati in relazione a quel momento
- Le modifiche organizzative o normative intervenute tra bando e approvazione della graduatoria (ius superveniens) possono incidere sull'inquadramento previsto dal bando: l'Amministrazione può riclassificare l'inquadramento secondo il nuovo assetto legittimo
- Il blocco delle assunzioni non necessariamente impedisce l'operatività di una graduatoria definitivamente approvata prima dell'entrata in vigore del blocco; rileva la relazione temporale tra approvazione definitiva e efficacia della norma restrittiva
- Le censure in Cassazione che mirano a riconsiderare fatti o a reinterpretare atti amministrativi (es. DDG) sono inammissibili se, di fatto, richiedono una rivalutazione del merito: la Corte di legittimità sindaca errori di diritto e vizi di motivazione, non la valutazione dei fatti
- Richieste di inquadramento superiore basate su contrattazione collettiva regionale devono essere adeguatamente fondate e sono soggette all'interpretazione del giudice del merito; il sindacato di legittimità sui contratti collettivi è più limitato per i contratti non nazionali
- Le eccezioni di aliunde perceptum e contestazioni di documenti hanno regole di preclusione: vanno tempestivamente dedotte e documentate nel corso del processo di merito; l'omessa prova o la tardiva produzione può comportare inammissibilità
- La rinuncia congiunta delle parti estingue il giudizio tra quelle parti; la rinuncia può prevedere compensazione delle spese e incidere sugli obblighi di versamento del contributo unificato
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