Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4247/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato il licenziamento per giusta causa inflitto il 4 agosto 2017 in conseguenza di un'ordinanza di custodia cautelare (per reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e armi e peculato). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo relativo alla data di ricezione dell'ordinanza (protocollo) e conseguente errato computo del termine di 120 giorni per il procedimento disciplinare; (2) violazione delle norme processuali per scorretta individuazione del thema probandum rispetto alla presunta affermazione della P.A. sulla data di ricezione; (3) violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova (artt. 2697/2729 c.c.) e falsa applicazione del principio di legittimità degli atti amministrativi riguardo alla conoscenza dell'ordinanza; (4) nullità per errata valutazione del rinvio dell'audizione disciplinare (impedimento del ricorrente) con conseguente diverso computo del termine (120 vs 134 giorni).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le contestazioni riguardassero valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito (non sindacabili in cassazione) e che, in ogni caso, gli elementi decisivi emersi dagli atti indicavano il dies a quo della conoscenza nell'6 aprile 2017, per cui i termini procedurali erano stati rispettati. Ha altresì escluso la sussistenza di un omesso esame decisivo e ha qualificato alcune argomentazioni del ricorrente come non decisive o obiter dictum. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale), al rimborso delle spese prenotate a debito e ha dato atto dell'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato fra le norme processuali contestate; la Corte ha ritenuto che le contestazioni non incidessero sulla regolare individuazione del thema probandum e che non vi fosse omesso esame decisivo.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non viziata nelle parti decisive.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito fossero sostanzialmente fondate e non rinnovabili in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altri articoli sul tema della motivazione e della decisione; la Corte ha escluso nullità per carenza di decisione sulle questioni rilevanti.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato dal ricorrente in tema di ammissione di documenti; la Corte ha ritenuto che la valutazione documentale sia questione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la determinazione della data di conoscenza fosse risultato di valutazione documentale del giudice di merito, non una questione di impropria ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova della scrittura privata; la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo rispetto alle risultanze documentali acquisite in merito alla data.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato fra le norme contendibili; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione modificasse l'esito, essendo la questione riconducibile a valutazione dei fatti.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la ripartizione delle spese di lite: la soccombenza del ricorrente comporta la condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rinnova la valutazione delle prove di fatto: le decisioni dei giudici di merito su questioni documentali e di fatto sono vincolanti in cassazione salvo vizio di diritto evidente.
  • Per far valere un 'omesso esame di fatto decisivo' in cassazione occorre che la circostanza censurata incida realmente e direttamente sulla decisione e che non sia questione di mera valutazione di merito.
  • Il computo dei termini procedurali (es. 120 giorni per procedimento disciplinare) dipende dal dies a quo effettivamente accertato nei documenti (data di ricezione/comunicazione): se la data è documentata e valutata dai giudici di merito, la cassazione non può sostituirsi a tale valutazione.
  • La contestazione della redistribuzione dell'onere della prova richiede la dimostrazione che il giudice abbia applicato erroneamente principi di diritto: contestazioni che riguardano la valutazione probatoria concreta sono di regola inammissibili in cassazione.
  • Se un vizio è ritenuto non decisivo rispetto all'esito del processo, la sua deduzione non conduce all'accoglimento del ricorso; va dimostrato che l'errore ha inciso sull'esito della decisione.
  • In procedure disciplinari collegate a procedimenti penali, la tempestiva e corretta documentazione amministrativa della conoscenza degli atti è cruciale per il corretto computo dei termini; l'amministrazione è favorita quando la documentazione dimostra congrua trasmissione interna degli atti.
  • Il soccombente in cassazione può essere condannato alle spese e ad ulteriori contributi (es. contributo unificato aggiuntivo) previsti dalla normativa sui ricorsi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.