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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4262/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva accolto la domanda del lavoratore (De Luca) condannando il Fondo di garanzia al pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR, ritenendo inesigibile l'onere per il lavoratore di esperire la procedura di liquidazione ereditaria ex art. 499 c.c. dopo la cancellazione della società datrice di lavoro e il decesso del socio amministratore. L'INPS contestava che il ricorrente non aveva preventivamente esperito le azioni esecutive nei confronti di tutti i soci solidalmente e illimitatamente responsabili, come previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982 (anche in relazione all'art. 2312 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'INPS (assorbendo il primo), ritenendo che, nei casi di società non soggetta a fallimento con soci solidalmente e illimitatamente responsabili, il lavoratore deve esperire le necessarie procedure esecutive nei confronti di tutti i coobbligati e ottenere un titolo che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali prima di accedere al Fondo di garanzia. Ha precisato inoltre che, in caso di decesso del socio e rinuncia all'eredità, è richiesto l'avvio della procedura di liquidazione prevista dall'art. 499 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovi accertamenti e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 297/1982, art. 2

    L'art. 2 disciplina l'intervento del Fondo di garanzia: il diritto alle prestazioni è subordinato all'accertamento giudiziale del credito (insinuazione al passivo in caso di fallimento) o, se il datore non è soggetto a fallimento, al previo esperimento dell'esecuzione forzata che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali (comma 5).

  • Codice civile, art. 2740

    Richiamato come principio generale della responsabilità patrimoniale: il creditore deve agire sulla responsabilità patrimoniale del debitore e, nel caso di società con soci illimitatamente responsabili, anche sui soci coobbligati.

  • Codice civile, art. 499

    Articolo richiamato in relazione alla procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità: in caso di decesso del socio e di rinuncia all'eredità da parte dei chiamati, il lavoratore deve attivare la procedura di liquidazione prevista dall'art. 499 c.c. per accertare l'insufficienza dei beni ereditari.

  • Codice civile, art. 2312

    Norma richiamata dall'INPS nella censura; nella motivazione della Corte è richiamata, in generale, l'esigenza di esperire azioni anche nei confronti di tutti i soci responsabili solidalmente e illimitatamente, in modo da consentire l'accertamento della misura del credito e l'accesso al Fondo.

Massime di principio

  • L'accesso al Fondo di garanzia richiede preventivamente un titolo che accerti l'an e il quantum del credito nei confronti del datore di lavoro o, se il datore non è soggetto a fallimento, l'esito di procedure esecutive che dimostrino l'insufficienza patrimoniale.
  • Quando il datore di lavoro è una società di persone con soci solidalmente e illimitatamente responsabili, il lavoratore, con la diligenza ordinaria, deve esperire le procedure esecutive anche nei confronti di tutti i soci coobbligati prima di chiedere l'intervento del Fondo.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude la possibilità di ottenere un titolo esecutivo né libera dall'obbligo di esperire le azioni necessarie nei confronti dei successori (soci), che possono rispondere intra vires.
  • In caso di decesso del socio amministratore e di rinuncia degli eredi all'eredità, il lavoratore deve attivare la procedura di liquidazione ereditaria/concorsuale (art. 499 c.c.) e solo se da quella procedura risulti l'insufficienza dei beni potrà accedere al Fondo.
  • L'INPS, quale ente terzo gestore del Fondo, non può sindacare in via sostitutiva l'accertamento del credito che deve risultare da titolo esecutivo o dall'esito delle procedure previste dalla legge; può però eccepire l'assenza del presupposto procedurale richiesto per l'intervento.

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