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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4265/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'appello che aveva negato l'accesso al Fondo di garanzia per somme richieste a titolo di ultime retribuzioni e TFR maturato presso il cedente in relazione al trasferimento di rami d'azienda. La questione centrale era se un accordo sindacale, stipulato anche in sede ministeriale ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, potesse derogare al regime di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. e determinare l'esigibilità del TFR (e quindi l'attivazione del Fondo) nonostante il rapporto di lavoro fosse proseguito con la cessionaria; nonché se le quote di TFR non versate al fondo previdenziale complementare potessero essere direttamente oggetto di intervento del Fondo di garanzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Fondo di garanzia interviene solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e dalla direttiva comunitaria (in particolare per le ultime tre mensilita retributive e quando l'insolvenza riguarda il datore di lavoro che era tale al momento della cessazione del rapporto). Ha affermato che il TFR matura definitivamente ed è esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, quindi non è attivabile il Fondo quando il rapporto prosegue con la cessionaria. Ha inoltre chiarito che accordi privati o sindacali, anche conclusi in sede ministeriale, non possono incidere sulla disciplina imperativa dell'intervento del Fondo di garanzia (res inter alios acta) e che le quote di TFR destinate a fondi pensione assumono natura previdenziale solo con il versamento effettivo al fondo; in caso di mancato versamento il credito resta retributivo verso il datore di lavoro e, in caso di trasferimento d'azienda, grava sul cessionario per effetto dell'art. 2112, ma ciò non determina comunque l'accesso al Fondo se il cessionario non e' soggetto a procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2

    Stabilisce i presupposti tassativi per l'intervento del Fondo di garanzia (ultime tre mensilita retributive) in attuazione della Direttiva 80/987/CEE; la Corte interpreta tale norma restrittivamente richiedendo che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto.

  • Direttiva 80/987/CEE

    La finalità della direttiva é garantire la copertura dei crediti retributivi conseguenti all'insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione; non giustifica l'impiego del Fondo per inadempimenti non correlati a tale insolvenza.

  • Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 2 e 5

    Disciplina l'intervento del Fondo nelle procedure concorsuali; la Corte afferma che non si può invocare l'art. 5 per ottenere prestazioni dal Fondo se il datore di lavoro con cui il rapporto prosegue non è sottoposto a procedure concorsuali.

  • Codice civile, art. 2112

    Stabilisce la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e la responsabilità solidale per i debiti maturati fino al trasferimento; la Corte conferma che tale disciplina tra privati non modifica i presupposti imperativi per l'intervento del Fondo di garanzia.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 5

    Prevede la possibilita di accordi in sede ministeriale sul trasferimento d'azienda; la Corte ritiene che tali accordi non possano incidere sulla disciplina imperativa del Fondo di garanzia e non rendono automaticamente esigibile il TFR ai fini dell'intervento del Fondo.

  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, art. 368, comma 4, lettera d)

    Norma eventuali casi limitati di immediata esigibilita del TFR nei confronti del cedente; la Corte osserva che tale disposizione è innovativa e applicabile solo nei casi e tempi espressamente previsti, non alla fattispecie storica oggetto del processo.

  • Legge n. 297/1982, art. 2, comma 8

    Divieto di impiegare le disponibilità del Fondo al di fuori della finalità istituzionale; la Corte richiama tale divieto per escludere un uso estensivo del Fondo quando il rapporto di lavoro prosegue con la cessionaria.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia per le ultime retribuzioni interviene solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e dalla direttiva comunitaria: occorre che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto.
  • Il TFR diventa esigibile solo con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro; se il rapporto prosegue con il cessionario, il TFR maturato non è automaticamente esigibile e non può attivare il Fondo di garanzia.
  • Accordi privati o sindacali, anche conclusi in sede ministeriale ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990, non possono derogare alla disciplina imperativa che regola l'intervento del Fondo di garanzia: tali patti sono res inter alios acta rispetto all'ente pubblico erogatore.
  • Le quote di TFR destinate alla previdenza complementare assumono natura previdenziale solo con il versamento effettivo al fondo; in caso di mancato versamento il credito resta di natura retributiva e grava sull'imprenditore, con possibile subentro del cessionario ex art. 2112, ma ciò non determina automaticamente l'accesso al Fondo se il cessionario non è ammesso a procedure concorsuali.
  • Per valutare l'ammissibilità della richiesta al Fondo è essenziale determinare chi era il datore di lavoro al momento della cessazione e se questi sia stato dichiarato insolvente e ammesso a procedura concorsuale; senza tali presupposti l'intervento del Fondo è precluso.
  • Eventuali novità legislative che ampliano l'esigibilità del TFR sono di stretta interpretazione e applicabili solo nei casi e nei tempi da esse previsti; non possono essere estese retroattivamente alla fattispecie.

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