Cassazione Civile, Sentenza n. 4077/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare per numerose assenze ingiustificate dal servizio nel periodo 4.4.2020-30.6.2020 (scrutini, esami di Stato, collegio dei docenti) e censura della proceduralità del procedimento disciplinare (ritardo nella segnalazione della Dirigente all'UPD e nella contestazione, nonché contestazioni relative alla designazione a commissario e alla sostituzione durante gli esami). La ricorrente ha dedotto lesione del diritto di difesa per la mancata tempestiva segnalazione e contestazione e ha impugnato la valutazione sulla legittimità delle contestazioni relative agli esami.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il procedimento disciplinare e congrua la sanzione espulsiva. La Corte ha ritenuto che: la violazione del termine di trasmissione da parte del dirigente non comporta di per sé la nullità della sanzione se non risulta pregiudizio concreto del diritto di difesa; l'UPD ha contestato nei termini dopo aver ricevuto integrazioni documentali; le assenze non risultano giustificate (mancanza di certificazione medica o altri elementi idonei) e la sostituzione d'urgenza non ha reso irrilevante l'inadempimento complessivo; le censure relative a norme sull'individuazione dei commissari e sulla sostituzione non colgono il decisum e sono, in massima parte, una rivalutazione dei fatti. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (esborsi €200, competenze €5.000, oltre 15% oneri) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 4
"entro cinque giorni dalla notizia del fatto"
La Corte conferma che l'obbligo del dirigente di trasmettere gli atti entro cinque giorni ha funzione sollecitatoria; la sua violazione non determina automaticamente l'illegittimità della sanzione, salvo che non abbia reso eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o abbia determinato la tardività della contestazione da parte dell'UPD
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 9-ter (secondo periodo)
Il termine per la contestazione dall'UPD decorre dal momento in cui l'ufficio ha piena conoscenza dei fatti; la Corte ha ritenuto che l'UPD abbia avuto piena conoscenza solo dopo le integrazioni richieste e fornite, rendendo tempestiva la contestazione del 27.7.2020
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, comma 1, lett. b
La fattispecie del licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate oltre un certo numero di giorni è applicabile anche se l'assenza complessiva forma un illecito continuativo; la Corte ha ritenuto sufficiente anche un giorno di assenza nell'ambito di un periodo continuativo per integrare l'illecito
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3
Richiamato come motivo di censura per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione normativa/errata applicazione laddove esse si risolvono in rivalutazione del merito
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 5
Riferito alle doglianze di omesso esame di fatto decisivo; la Corte rammenta che la doglianza è riferibile solo a fatti storico-naturalistici comprovati dagli atti e non a questioni giuridiche o a rivalutazione dei fatti
D.M. n. 197/2020, art. 5
La Corte ha ritenuto che le norme sul requisito per la nomina a commissario non impongano una scelta vincolata dell'OM e che la sostituzione d'urgenza sia rimessa ai poteri della Dirigente; pertanto le censure sulla legittimità della nomina non sono decisive
D.P.R. n. 323/1998, art. 9, comma 5
Richiamato nei motivi relativi alle regole di composizione delle commissioni; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza in assenza di prova di impedimento legittimo della ricorrente
Decreto MIUR n. 6/2007, art. 16, commi 2 e 3
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la sostituzione tempestiva alla riunione del 15.6.2020; la Corte ha esaminato e ritenuto la sostituzione non idonea a far venire meno l'inadempimento complessivo
Ordinanza ministeriale n. 197/2020, art. 20, comma 2
Consente alla Dirigente di effettuare sostituzioni d'urgenza; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di tale potere e non esclusivo rispetto a criteri invocati dalla ricorrente
Ordinanza ministeriale n. 197/2020, art. 8
La partecipazione ai 'lavori' della commissione di esame è intesa come partecipazione all'attività complessiva della commissione; l'assenza dell'intero svolgimento dell'esame integra l'inadempimento
Richiamati dalla ricorrente in relazione ad obblighi di comportamento (buona fede/adempimento); la Corte non ha ritenuto che tali norme mutassero l'esito in presenza delle risultanze probatorie favorevoli all'Amministrazione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte dà atto dell'obbligo per la ricorrente
Massime di principio
- Il ritardo del dirigente nel segnalare un fatto disciplinare non invalida automaticamente il procedimento disciplinare: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o che il ritardo abbia reso tardiva la contestazione dell'UPD
- Il termine per la contestazione dell'addebito da parte dell'UPD decorre dal momento in cui l'ufficio ha piena e certa conoscenza dei fatti; integrazioni richieste all'amministrazione possono sospendere la decorrenza fino a quando la conoscenza non è effettiva
- La censura in cassazione non può limitarsi a una rivalutazione dei fatti di merito: l'omesso esame di fatto decisivo è sindacabile in cassazione solo se riguarda fatti storico-naturalistici documentati negli atti e decisivi per la decisione
- Assenze prolungate e continuative possono integrare l'illecito disciplinare anche se parte delle assenze riguardano specifiche giornate (es. esami): la partecipazione all'insieme dei 'lavori' della commissione è richiesta
- La sostituzione d'urgenza di un commissario non vale automaticamente a scusare l'assenza precedente o l'inadempimento complessivo: è necessario provare un impedimento legittimo (es. certificazione medica) per farne valere gli effetti
- In situazioni analoghe è strategico documentare tempestivamente le giustificazioni (mediche o amministrative), conservare traccia dei contatti con la scuola e sollecitare formale comunicazione all'UPD; se si contesta la tempestività, l'Amministrazione deve dimostrare quando ha avuto piena conoscenza dei fatti
- Quando si impugna in cassazione, è fondamentale circoscrivere i motivi a violazioni di diritto o a omesso esame di fatti storici provati: ricorsi che chiedono una nuova valutazione del merito sono inammissibili
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