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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25833/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato nel 1991 per il censimento del patrimonio immobiliare di un ente locale e per l'addestramento/supporto del personale addetto alla gestione. Il consorzio, soccombente in appello, ha ricorso in cassazione contro la sentenza che aveva confermato il rigetto delle sue domande: per il lotto A, relativo a ricognizione, inventariazione e regolarizzazione catastale di immobili, la Corte d'appello aveva ritenuto tardivo l'adempimento del consorzio e non giustificato dal comportamento dell'ente; per il lotto C, relativo a servizi di supporto alle strutture gestionali, aveva ritenuto inattendibili e non utilizzabili i SAL e la documentazione prodotta, anche perché emersi in sede penale fatti di falsità e di utilizzo di personale inferiore a quello indicato. Con i primi quattro motivi il ricorrente ha denunciato, per il lotto A, violazione di norme sulla correttezza, buona fede, mora del creditore, inadempimento e causalità, oltre a omesso esame di fatti decisivi, contraddittorietà della motivazione e omessa pronuncia; con gli ultimi tre motivi, per il lotto C, ha dedotto omessa pronuncia su ultrapetizione, violazione delle norme sull'adempimento anche parziale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che almeno una parte delle prestazioni sarebbe stata effettivamente eseguita e quindi avrebbe dato diritto a un compenso ridotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al lotto A perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito del nesso causale tra condotta dell'ente e ritardo del consorzio, accertamento non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha giudicato inammissibili anche le censure di omesso esame, contraddittorietà e omessa pronuncia, rilevando che la sentenza d'appello si era comunque pronunciata sul punto e che le doglianze miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto. Quanto al lotto C, ha ritenuto infondato il motivo sull'ultrapetizione, osservando che, accertata la falsità dei SAL e l'inaffidabilità della documentazione, la Corte d'appello aveva correttamente escluso qualsiasi credito del consorzio; di conseguenza ha dichiarato assorbiti i motivi residui, fondati sull'assunto - ritenuto infondato - che il consorzio avesse comunque diritto a un compenso parziale. Il consorzio è stato inoltre condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla correttezza nell'esecuzione del contratto e sulla condotta ostruzionistica della controparte.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di mora del creditore.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti della mora del creditore.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento.

  • art. 1221 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze dell'impossibilità della prestazione e ai profili di rischio dell'inadempimento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto del dedotto nesso causale tra condotta della controparte e ritardo nell'adempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare l'interpretazione delle prove o la valutazione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in tema di omessa pronuncia: il vizio sussiste solo se manca una decisione su un capo di domanda o eccezione, non se il giudice omette di esaminare un singolo argomento difensivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico del ricorrente.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la rilevanza dell'adempimento parziale e il diritto al compenso per le prestazioni eseguite.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di pagamento/adeguamento del corrispettivo in relazione alle prestazioni eseguite.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della pretesa di compenso per attività professionali o d'opera eseguite solo in parte.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità tra inadempimento e preteso pregiudizio è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici o giuridici.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione delle prove, l'interpretazione degli atti o la ricostruzione complessiva dei fatti; esso riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non un errore di giudizio o di lettura probatoria.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione, non quando il giudice abbia deciso la questione in senso difforme da quello auspicato dalla parte o abbia trascurato singoli argomenti difensivi.
  • Quando la decisione di merito esclude in radice la prova dell'an debeatur o della debenza del compenso per effetto dell'inattendibilità o falsità della documentazione prodotta, non può residuare un diritto al pagamento neppure pro quota, se la pretesa si fonda interamente su quei documenti.
  • Le censure di ultrapetizione o omessa pronuncia non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito sotto una diversa etichetta processuale.
  • Un accertamento penale definitivo che colpisca la genuinità dei documenti posti a base della domanda civile può privare tali documenti di efficacia probatoria e rendere infondata la pretesa creditoria fondata su di essi.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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