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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16844/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia accomandante)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa nei confronti di una socia accomandante, dopo che un precedente avviso di accertamento emesso verso la società in accomandita semplice era stato confermato in appello e la società risultava cancellata dal registro delle imprese. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, in quanto accomandante, non potesse rispondere direttamente e solidalmente del debito sociale oltre la quota conferita. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda ritenendo illegittima l'intimazione perché fondata su una responsabilità solidale inesistente dell'accomandante. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sussistente l'interesse ad agire contro l'intimazione, mentre la limitazione di responsabilità avrebbe potuto essere fatta valere solo in sede esecutiva; 2) violazione degli artt. 2304, 2312, comma 2, 2313 e 2324 c.c., per avere la CTR ritenuto azionabile in sede cognitiva la limitazione di responsabilità dell'accomandante, impugnando un atto emesso a suo nome.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c. Ha affermato che l'intimazione di pagamento era illegittima non già perché l'accomandante risponde solo pro quota, come erroneamente detto dalla CTR, ma perché il socio accomandante difetta in via generale di legittimazione passiva rispetto ai debiti tributari della società in accomandita semplice, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge (perdita del beneficio della responsabilità limitata o responsabilità da liquidazione/sopravvenienze successorie). La Corte ha inoltre osservato che, anche ove l'atto fosse stato notificato quale successore della società estinta, l'impugnazione sarebbe comunque ammissibile e il contribuente potrebbe far valere in quella sede la propria estraneità al titolo o la mancanza dei presupposti di responsabilità. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per difetto di difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata per la disciplina dell'intimazione di pagamento emessa in pendenza di giudizio a seguito della sentenza d'appello sul precedente accertamento.

  • art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010

    L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente...

    L'intimazione di pagamento è atto impoesattivo dotato di efficacia esecutiva, che aggiorna l'efficacia del titolo e consente l'avvio della riscossione senza cartella.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal giudice di primo grado come norma sugli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione perché il destinatario dell'intimazione ha interesse a impugnare l'atto che lo individua come debitore.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla legittimazione passiva dell'accomandante.

  • art. 2312, comma 2, c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, in tema di liquidazione e responsabilità dei soci.

  • art. 2313 c.c.

    La norma sulla responsabilità limitata dell'accomandante riguarda i rapporti interni con la società e non consente ai creditori sociali di agire direttamente contro il socio, salvo eccezioni di legge.

  • art. 2314 c.c.

    È indicata come deroga: se l'accomandante consente l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale, può perdere la limitazione di responsabilità.

  • art. 2320 c.c.

    È indicata come ulteriore deroga: la violazione del divieto di ingerenza comporta responsabilità illimitata e solidale verso i terzi.

  • art. 2324 c.c.

    Consente ai creditori, in sede di liquidazione, di far valere i crediti verso i soci accomandanti nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

  • art. 2495, ultimo comma, c.c.

    Richiamato in via analogica: dopo l'estinzione della società i creditori insoddisfatti possono agire verso i soci limitatamente responsabili nei limiti di quanto riscosso in liquidazione; la percezione di somme è elemento costitutivo della responsabilità.

  • art. 5 Tuir

    Richiamato per distinguere le imposte sui redditi, imputate per trasparenza ai soci, dall'IVA, che segue la struttura della responsabilità societaria.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata pur rigettando il ricorso.

Massime di principio

  • Nella società in accomandita semplice, la responsabilità limitata dell'accomandante ex art. 2313 c.c. disciplina i rapporti interni e non legittima, di regola, l'azione diretta dei creditori sociali nei suoi confronti.
  • L'accomandante è passivamente legittimato solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, come la perdita del beneficio della responsabilità limitata o la responsabilità da liquidazione per somme riscosse.
  • In materia IVA riferita a società di persone, la responsabilità tributaria dei soci si conforma alla struttura della responsabilità prevista per la specifica forma societaria; per la S.a.s. essa investe gli accomandatari, non gli accomandanti, salvo eccezioni normative.
  • L'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29 d.l. 78/2010 ha natura di atto impoesattivo ed è impugnabile dal destinatario già in sede cognitiva, poiché individua direttamente il soggetto obbligato e introduce un effetto esecutivo immediato.
  • Quando un atto di riscossione individua come debitore un soggetto non indicato nel titolo originario, tale soggetto ha interesse e legittimazione a contestare l'atto per negare la propria qualità di debitore o la sussistenza dei presupposti della propria responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneTitoli di credito
RamiTributiProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

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