Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 55/2012

Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.

Normativa regionaleL.R. Veneto 55/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta disciplina procedure urbanistiche semplificate per gli interventi produttivi tramite SUAP, distinguendo tra interventi senza variante, in deroga o in variante allo strumento urbanistico, con convenzione obbligatoria e termini transitori per le istanze pregresse. Interviene inoltre su urbanistica, edilizia residenziale pubblica, convalida titoli di viaggio, noleggio con conducente e commercio itinerante, con effetti in gran parte legati a termini e annualità specifiche.

Procedure SUAP semplificate e disposizioni urbanistiche, ERP, mobilità, NCC e commercio itinerante

Procedure urbanistiche semplificate per il SUAP

La legge regionale del Veneto introduce una disciplina speciale per agevolare gli interventi di edilizia produttiva tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), in coordinamento con il DPR 160/2010. La finalità è semplificare i procedimenti urbanistici connessi all’attività d’impresa, nel territorio regionale.

Interventi produttivi che non costituiscono variante

Sono individuati alcuni interventi di edilizia produttiva che non comportano variante allo strumento urbanistico generale e seguono il procedimento unico SUAP del DPR 160/2010. In particolare rientrano:

  • ampliamenti necessari ad adeguarsi a obblighi normativi regionali, statali o comunitari, entro il 50% della superficie esistente e comunque entro 100 mq di superficie coperta;
  • modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati in ambito SUAP, purché restino ferme volumetrie e/o superfici coperte già assentite.

Interventi in deroga allo strumento urbanistico

Per gli ampliamenti di attività produttive difformi dallo strumento urbanistico, la legge consente il ricorso al procedimento SUAP previo parere del consiglio comunale, entro limiti quantitativi precisi:

  • ampliamento massimo pari all’80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente;
  • comunque non oltre 1.500 mq complessivi. Se l’ampliamento avviene mediante mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, questi devono trovarsi nel medesimo lotto dell’attività da ampliare oppure costituire con essa un unico aggregato produttivo. Il limite complessivo può essere raggiunto anche con più interventi, purché non sia superato il tetto di 1.500 mq.

Il parere del consiglio comunale deve essere espresso entro 60 giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza di servizi o dell’istruttoria del responsabile SUAP; decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole.

Interventi produttivi in variante allo strumento urbanistico

Quando il progetto produttivo non è conforme allo strumento urbanistico e non rientra nei casi precedenti, si applica il procedimento di variante urbanistica collegato al SUAP. La disciplina regionale integra l’articolo 8 del DPR 160/2010 e prevede:

  • convocazione della conferenza di servizi in seduta pubblica entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato;
  • invito di tutte le amministrazioni coinvolte;
  • acquisizione del consenso dell’ente competente all’approvazione della variante;
  • per varianti al PATI, acquisizione anche del parere non vincolante dei comuni ricompresi nel piano.

La conferenza può valutare la sostenibilità ambientale degli interventi, evitando duplicazioni istruttorie. La determinazione conclusiva e gli allegati progettuali sono depositati per 10 giorni presso la segreteria comunale; l’avviso va pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del comune. Nei 20 giorni successivi chiunque può presentare osservazioni.

Il consiglio comunale delibera entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, pronunciandosi anche su di esse. La variante decade se i lavori non iniziano entro 16 mesi dalla pubblicazione, salvo proroga motivata fino a 12 mesi, da chiedere prima della scadenza.

Convenzione con il comune e vincoli

La realizzazione degli interventi di cui ai casi di ampliamento in deroga e di variante è subordinata a una convenzione con il comune. La convenzione definisce modalità e criteri dell’intervento, nonché le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie per un corretto inserimento nel contesto territoriale.

Per gli interventi in deroga è inoltre previsto che la convenzione contenga il divieto, per due anni dal rilascio del certificato di agibilità, di mutare destinazione d’uso e di frazionare in più unità immobiliari gli immobili destinati all’attività produttiva. Il vincolo deve essere trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente.

La Giunta regionale deve adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, linee guida e criteri per la redazione uniforme delle convenzioni.

Monitoraggio, transitorio e abrogazioni

I comuni devono tenere un elenco degli interventi autorizzati ai sensi della disciplina SUAP, indicando per ciascun tipo di intervento il volume o la superficie autorizzati, e trasmetterlo alla Giunta regionale per il monitoraggio.

Per le istanze SUAP presentate prima dell’entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina previgente, salvo richiesta dell’interessato di applicare la nuova normativa entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Sono abrogate varie disposizioni regionali previgenti in materia urbanistica e SUAP. In materia di varianti urbanistiche transitorie, la legge fissa anche un limite generale temporale al 31 dicembre 2013 per le ipotesi ancora consentite fino al primo PAT.

Urbanistica: nuove ipotesi di variante e regime transitorio

La legge interviene sulla disciplina urbanistica regionale, ampliando o precisando alcune ipotesi di variante allo strumento urbanistico generale in assenza del primo PAT. Vengono consentite, in particolare, varianti finalizzate a ridisciplinare aree con vincoli espropriativi decaduti o aree disciplinate in connessione alla localizzazione di un’opera pubblica poi realizzata altrove o con vincolo decaduto.

È inoltre previsto che, fino al riordino complessivo della legge urbanistica regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le varianti già consentite in deroga al divieto generale e quelle introdotte dalla stessa legge possano essere adottate fino all’approvazione del primo PAT.

Edilizia residenziale pubblica

Vengono aggiornati i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica per adeguarli alla normativa europea. Oltre ai cittadini italiani, sono ammessi:

  • cittadini UE regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari;
  • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
  • stranieri regolarmente soggiornanti con permesso almeno biennale e regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.

La disciplina contiene anche regole su residenza o attività lavorativa nel comune del bando, limiti patrimoniali, reddito, nucleo familiare e requisiti da mantenere fino all’assegnazione. Per gli appartenenti alle forze dell’ordine è prevista una deroga territoriale specifica.

Mobilità e convalida del titolo di viaggio

La legge modifica la disciplina regionale del trasporto pubblico locale sui controlli e sulle sanzioni per gli utenti. Per chi non esibisce l’abbonamento nominativo, non si applica sanzione se l’abbonamento viene esibito entro 10 giorni presso una biglietteria indicata dal gestore o se il possesso del titolo viene dimostrato con procedure informatizzate. È confermata una sanzione pecuniaria di 6 euro per la mancata convalida del titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta.

Per i soli abbonamenti nominativi, l’applicazione della sanzione per mancata convalida si collega successivamente all’attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.

Noleggio con conducente e servizi atipici

La legge sposta al 1° gennaio 2014 l’operatività di una disposizione regionale relativa al trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, incidendo sul regime transitorio del settore. Restano disciplinate anche alcune sospensioni e abrogazioni di norme collegate.

Commercio itinerante sul demanio marittimo

La disciplina regionale del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime viene modificata introducendo regole più puntuali sui nulla osta comunali. Il comune determina ogni anno, entro il 31 gennaio, il numero dei titolari di autorizzazione ammissibili, sentite le rappresentanze degli operatori e dei consumatori, e stabilisce la durata dei nulla osta in funzione dell’ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali.

Le domande si presentano tra il 1° febbraio e il 15 marzo e il nulla osta va rilasciato entro il 30 aprile. Ogni operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune; il nulla osta non può essere ceduto separatamente dall’autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall’azienda cui inerisce. Per l’anno 2013 i nulla osta sono rilasciati con durata annuale secondo un ordine di priorità basato sulla maggiore professionalità acquisita.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR Veneto, quindi dal 1° gennaio 2013. Tuttavia, una parte rilevante delle disposizioni ha natura transitoria o legata a scadenze ormai superate; per questo il provvedimento, pur formalmente ancora esistente, risulta in larga parte deprecato nella pratica attuale, salvo gli effetti eventualmente ancora rilevanti delle modifiche strutturali confluite nel testo vigente delle leggi richiamate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.