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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15446/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1972, relativa al modello Unico 2003. La società aveva presentato istanza di condono ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 per la sanatoria di versamenti omessi; non avendo versato l’ultima rata, l’Ufficio aveva detratto gli importi già versati a titolo di imposte e interessi e aveva poi negato lo sgravio richiesto. La contribuente non aveva impugnato la cartella originaria, ma aveva contestato il diniego di sgravio. In appello deduceva, da un lato, la nullità della decisione di primo grado per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa, sostenendo anche l’autonoma impugnabilità del diniego; dall’altro, lamentava la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. In Cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse errato nel dichiarare inammissibile il ricorso e nel non valutare il merito dell’atto di diniego; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma la censura risultava esposta in modo confuso e non intellegibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di condono fiscale, l’omessa impugnazione della cartella di pagamento comporta che la pretesa tributaria divenga intangibile; il successivo diniego di sgravio è atto meramente confermativo e riproduttivo della volontà già implicitamente espressa dall’Amministrazione di non ammettere il contribuente al condono. Conseguentemente, il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella, potendo in quella sede far valere anche le doglianze relative all’atto presupposto non notificato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché assolutamente indecifrabile: la censura non chiariva il contenuto della dedotta violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 né riportava in modo comprensibile il contenuto dell’atto di appello. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1972

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce l’atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.

  • art. 9-bis L. n. 289 del 2002

    La richiesta di definizione agevolata rileva ai fini del condono fiscale, ma la mancata impugnazione della cartella di recupero impedisce di rimettere in discussione la pretesa ormai consolidata.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il contribuente può far valere in sede di impugnazione dell’atto notificato anche le censure relative all’atto presupposto non notificato.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il motivo che lo invoca è stato ritenuto infondato, poiché la contestazione avrebbe dovuto essere rivolta contro la cartella e non contro il successivo diniego di sgravio.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in appello quale norma sull’impugnazione, ma non decisivo ai fini dell’esito di legittimità.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo incomprensibile e privo di specificità.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi chiari e intelligibili; l’assoluta incomprensibilità della censura comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di condono fiscale, la mancata impugnazione della cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta rende definitiva la pretesa tributaria, sicché il contribuente non può successivamente contestarla impugnando un atto meramente confermativo come il diniego di sgravio.
  • Quando l’Amministrazione non notifica il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di condono, il contribuente può far valere le censure relative all’atto presupposto in sede di impugnazione della cartella; la notifica di quest’ultima equivale a manifestazione implicita della volontà di negare il condono.
  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere formulata in modo specifico e intelligibile: un motivo oggettivamente indecifrabile è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c.
  • Un atto successivo che si limiti a confermare o riprodurre una pretesa già implicitamente espressa dall’Amministrazione non riapre i termini per contestare il merito della pretesa stessa, se l’atto presupposto non è stato tempestivamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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