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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12498/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a fini IRPEF per l'anno 2006 redditi non dichiarati da un contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'accertamento si fondava su dati provenienti dai sostituti d'imposta Comune di Salerno ed Edilfer s.c.a r.l. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo infondata la ripresa relativa ai redditi corrisposti dalla Edilfer s.c.a r.l. perché la società risultava cancellata dal registro delle imprese dal 13/04/1989. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello, asseritamente privo di specificità e fondato su nuove produzioni documentali; (2) omesso esame di documenti e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse ignorato elementi idonei a smentire la cancellazione della società Edilfer; (3) violazione dell'art. 324 c.p.c. per contrasto con un precedente giudicato relativo all'anno d'imposta 2005, che avrebbe già deciso la medesima questione a favore dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia sulle eccezioni di rito, che la motivazione della CTR sulle eccezioni di inammissibilità poteva essere integrata in diritto, e che comunque nel processo tributario l'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando l'atto esprima la volontà di contestare la decisione di primo grado; inoltre, ha ribadito che in appello sono ammessi nuovi documenti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sull'art. 2697 c.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove, e il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era configurabile perché la CTR aveva esaminato il fatto storico rilevante, attribuendo rilievo alla cancellazione della società e rilevando la mancanza di prova dell'esistenza in vita della stessa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato esterno non era stato dedotto nei gradi di merito e non può essere prospettato per la prima volta in cassazione; inoltre, il giudicato invocato si era formato nel corso del giudizio di merito, non dopo la sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Base normativa dell'avviso di accertamento emesso in presenza di dati e segnalazioni disponibili per il recupero a tassazione del reddito non dichiarato.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Dedotto come parametro della denuncia di motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata nel primo motivo di ricorso in tema di motivazione/struttura della decisione tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per l'omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ribadisce che non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro per le censure di violazione di legge formulate nei motivi secondo e terzo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso giudicato esterno invocato dall'Agenzia.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ribadisce che la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente nel processo tributario.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare l'interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente nel processo tributario la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Esprime il principio di specialità della disciplina processuale tributaria rispetto a quella civile ordinaria.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    La preclusione alle nuove produzioni in appello non opera nel processo tributario, per effetto della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di correggere la motivazione su questione di diritto quando la decisione sia comunque corretta.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata in modo restrittivo: è sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado e ottenere il riesame della causa nel merito.
  • Nel giudizio tributario l'appello ha carattere pienamente devolutivo e non è limitato al controllo di specifici vizi della sentenza di primo grado.
  • Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello, anche se già esistenti e anche se irritualmente non prodotti in primo grado, per effetto della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri la regola di riparto dell'onere della prova; non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove.
  • Il giudicato esterno non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se non risulta dagli atti del giudizio di merito; la sua rilevabilità officiosa presuppone che sia maturato dopo la sentenza impugnata o sia comunque già emergente dagli atti.
  • Quando una decisione è corretta in diritto, la Corte di cassazione può integrare o correggere la motivazione anche in presenza di carenze motivazionali su questioni di diritto, in una prospettiva di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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