Sentenza del 12/05/2023 n. 13134 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di quattro avvisi di accertamento IMU (anni 2012-2015) relativi a terreni di proprietà della contribuente; il Comune aveva negato le agevolazioni previste per i terreni agricoli ritenendo che la contribuente non avesse la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e mancasse il requisito della prevalenza del reddito agricolo, essendo titolare di redditi dominicali e di pensione. La CTR aveva riconosciuto le agevolazioni valorizzando la qualità di coadiuvante iscritto alla previdenza agricola; il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, ai fini IMU, la condizione dell'iscrizione alla previdenza agricola è l'elemento decisivo per il riconoscimento delle agevolazioni a coltivatori diretti, IAP e familiari coadiuvanti; lo status di pensionato non costituisce di per sé causa ostativa se il soggetto mantiene l'iscrizione e continua a svolgere attività agricola secondo i criteri previdenziali. La Corte ha applicato retroattivamente le norme di interpretazione autentica (D.L. n.104/2020 e L. n.145/2018) e ha compensato le spese di lite; ha inoltre rilevato l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2."
Il riferimento testuale alle definizioni del D.Lgs. 504/1992 implica che la nozione di terreno agricolo rileva, ma per gli aspetti soggettivi IMU la legge individua i soggetti in base all'iscrizione alla previdenza agricola (coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola).
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e art. 9
Definisce i presupposti oggettivi per qualificare un terreno come agricolo (utilizzazione agro-silvo-pastorale) e, separatamente (art. 9), prevedeva per l'ICI agevolazioni soggettive legate al possesso e alla conduzione diretta da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; tale distinzione oggettivo/soggettivo è richiamata per comprendere il passaggio normativo a IMU.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58
Storicamente richiedeva l'iscrizione in elenchi comunali per considerare un soggetto coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni ICI; con la riforma è venuto meno il requisito dell'iscrizione negli elenchi comunali tradizionali a favore della verifica previdenziale/regionale per l'IAP.
Introduce la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) e il ruolo delle regioni nella verifica dei requisiti di professionalità, incidendo sui requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni.
L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 705
"I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente."
Riconosce l'accesso alle agevolazioni anche ai familiari coadiuvanti iscritti alla previdenza agricola, purché partecipino attivamente e abitualmente all'impresa familiare; la Corte la considera applicabile retroattivamente in forza dell'interpretazione autentica successiva.
D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, commi 1-3 (conv. L. n. 104/2020)
"...le disposizioni ... si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore..."; "...si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola."
Norma di interpretazione autentica applicata retroattivamente: chiarisce che la L.145/2018 si applica anche ai periodi precedenti e che la condizione dell'iscrizione alla previdenza agricola è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni IMU anche per i pensionati che continuano l'attività agricola.
Massime di principio
- Per le agevolazioni IMU su terreni agricoli il requisito soggettivo centrale è l'iscrizione nella gestione previdenziale/assistenziale agricola: tale iscrizione è idonea a certificare l'abitualità e la prevalenza dell'attività agricola richiesta.
- Lo status di pensionato non esclude automaticamente il diritto alle agevolazioni IMU se il soggetto mantiene l'iscrizione previdenziale agricola e continua a svolgere attività agricola secondo i criteri previdenziali.
- I familiari coadiuvanti iscritti alla previdenza agricola e che partecipano attivamente e abitualmente all'impresa familiare hanno diritto alle stesse agevolazioni fiscali dei titolari dell'impresa agricola.
- Per l'IMU la diretta conduzione del fondo non è più l'unico criterio soggettivo decisivo: conta l'iscrizione previdenziale; tuttavia la conduzione diretta può ancora rilevare per specifiche riduzioni quantificate dalla normativa.
- Le norme di interpretazione autentica (quando legittime e applicabili) possono essere considerate retroattive e risolvere contrasti giurisprudenziali, purché assegnino un significato già compatibile con il testo originario e non introducano un mutamento ingiustificato delle regole.
- Onere della prova: il contribuente che chiede l'agevolazione deve dimostrare i requisiti, ma l'iscrizione alla previdenza agricola costituisce prova molto rilevante (spesso sufficiente) dei requisiti soggettivi.
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