Sentenza del 12/05/2023 n. 13007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso avverso il diniego parziale del rimborso di credito IRES per gli anni 2004-2007; l'Ufficio aveva negato il rimborso di Euro 4.505.285 ritenendo non adeguatamente documentate ritenute d'acconto (mancanza di certificazioni dei sostituti). La contribuente aveva prodotto documentazione in giudizio in due momenti (nota del 1/2/2017 documentazione bancaria per Euro 502.175,15 e ulteriore documentazione in udienza del 22/2/2017 per Euro 952.379,82). La CTP riconobbe solo Euro 952.379,92; la CTR confermò il rigetto dell'appello. In Cassazione la ricorrente denunciava omessa pronuncia (art.112 c.p.c.), mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice d'appello (D.Lgs. 546/1992), motivazione apparente sul rigetto delle richieste istruttorie, violazione dell'art.115 c.p.c. circa onere probatorio e varie violazioni normative in tema di prova delle ritenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (omessa pronuncia), rilevando che la CTR non si era espressa su una parte del credito (Euro 502.175,15) per la quale la contribuente aveva prodotto documentazione in primo grado. Sussisteva un'omessa pronuncia e non si poteva ritenere implicita inammissibilità per tardività. Gli altri motivi (compreso quello sull'esercizio dei poteri istruttori e sulla motivazione) sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La sentenza della CTR è cassata nella parte indicata e la causa viene rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e congrua motivazione; decisione sulle spese demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Fondamento delle censure per nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione di norme sul procedimento; usato come base per impugnare la motivazione e l'istruttoria
art. 112 c.p.c.
Principio che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande; la Corte ha ritenuto che la mancata decisione su parte del credito configurasse omessa pronuncia e giustificasse cassazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Richiamato in relazione ai poteri istruttori della commissione tributaria (art.7, comma 3 era stato abrogato). La Corte ricostruisce che il giudice d'appello ha limiti nell'ordinare nuove prove rispetto al giudice di primo grado
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Stabilisce che il giudice d'appello non può disporre nuove prove salvo specifiche condizioni (necessità per la decisione o impossibilità di produrle nel primo grado per causa non imputabile alla parte)
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Richiama l'applicazione, nel processo d'appello tributario, delle norme compatibili del procedimento di primo grado
art. 210 c.p.c.
Consente l'esibizione d'ufficio di documenti quando la prova non è altrimenti acquisibile; la Corte precisa che il giudice di appello può ordinare ex officio l'esibizione nei limiti di tale norma
art. 132 c.p.c.
Riferito in relazione ai requisiti di motivazione; la Corte valuta se il rigetto delle richieste istruttorie fosse motivato o apparente
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 43, artt. 36-ter, 76, 163
Citato dalle parti in tema di termini di contestazione e documenti fiscali; la Corte osserva che molte censure riferite alle norme fiscali erano estranee alla motivazione specifica della CTR
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamato dalla ricorrente in ordine ai rapporti processuali e onere probatorio, ma la Corte non ha ritenuto risolutive alcune affermazioni dell'appellante a questo riguardo
Articoli del T.U.I.R.
Citato dalla ricorrente con riferimento alla prova delle ritenute, ma la Corte ha ribadito il principio generale che il credito d'imposta va provato dal contribuente
Massime di principio
- Il contribuente che richiede il rimborso di un credito d'imposta ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito; l'esposizione in dichiarazione non è di per sé prova sufficiente.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni dedotte dalle parti: l'omessa pronuncia su un capo può determinare cassazione e rinvio.
- Il giudice d'appello ha poteri istruttori limitati: non può disporre liberamente nuove prove se non quando siano necessarie per la decisione o la parte dimostri l'impossibilità di produrle nel primo grado per causa non imputabile.
- L'esibizione d'ufficio di documenti ex art.210 c.p.c. è possibile solo quando la prova non sia altrimenti acquisibile (es. documenti in possesso di terzi non reperibili dalla parte). Se il contribuente può procurarsi i documenti, il giudice non deve sostituirsi ad esso.
- Se si richiedono acquisizioni presso terzi (modelli 770, certificazioni bancarie, CTU), nell'atto di gravame o in Cassazione è essenziale indicare con precisione quali documenti si chiedono e perché il ricorrente non può procurarseli autonomamente.
- Le doglianze processuali incentrate su fatti nuovi o documenti prodotti in più momenti vanno chiaramente rappresentate in appello: il giudice deve valutare tutta la prova prodotta, anche se depositata in momenti distinti, e motivare esplicitamente la decisione su ciascuna parte del credito.
- Le censure che non sono specificamente argomentate in sede di legittimità (mancanza di specificità sulle prove richieste o sul contenuto delle istanze istruttorie) sono frequentemente dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mag 2023Sentenza del 12/05/2023 n. 77 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 12 mag 2023Sentenza del 12/05/2023 n. 170 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 12 mag 2023Sentenza del 12/05/2023 n. 343 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 12 mag 2023Sentenza del 12/05/2023 n. 344 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 12 mag 2023Sentenza del 12/05/2023 n. 348 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 12 mag 2023Sentenza del 12/05/2023 n. 13080 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →